Motociclisti nelle aree protette

È purtroppo consuetudine da parte di alcuni gruppi di motociclisti imperversare nelle aree protette laziali. Per la stessa ammissione sulle loro pagine Facebook, in cui si vantano delle proprie imprese, sono soliti frequentare le seguenti aree protette Piano di Rascino (SIC IT6020014), Complesso del Monte Nuria (SIC IT6020015), Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, Monte Pellecchia (SIC IT6030031), Monteflavio (ZPS IT6030029 Monti Lucretili), Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa (Sito Ramsar, SIC/ZPS IT6030012) non limitandosi a percorrere i sentieri, ma anche girovagando per pascoli e foreste. Come illustrano le loro stesse foto, i motociclisti non esitano a percorrere con le loro moto le aree protette ai sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).

Si ricorda che nelle aree protette di interesse comunitario piani e interventi ricadenti nei Siti della rete Natura 2000 che non sono direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito medesimo vanno sottoposti e Vinca.

Secondo un orientamento della Commissione europea (caso EU PILOT 6730/14/ENVI) non è possibile escludere a priori dalla VINCA interventi, anche di modesta entità, da attuare in un sito Natura 2000 anche se non esistono piani di gestione che escludano l’assogettabilità di tali manifestazioni alla Valutazione d’Incidenza. Unica eccezione è la loro diretta relazione con la gestione del sito Natura 2000 stesso.

In ogni caso, l’art. 5, comma 1°, lettera o, del decreto del Ministro per l’ambiente, la tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Z.S.C. e Z.P.S.) vieta in via generale lo “svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade” con le sole eccezioni dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e vigilanza, nonché per l’accesso ai fondi dei titolari.

Si ricorda l’apertura da parte dell’UE di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia proprio a cagione del fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva autorizzato questo tipo di manifestazioni in un sito di importanza comunitaria, oltretutto privo del piano di gestione.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che le caratteristiche di manifestazioni di questo tipo sono certamente tali da poter causare incidenze significative, di segno negativo naturalmente, sul sito interessato (danneggiamento degli habitat e disturbo della fauna).

Per cui sostanzialmente non è lecito andare nelle aree protette con i motocross, di fatto violando l’Articolo 734 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) “Distruzione o deturpamento di bellezze naturali”. Inoltre gli Enti Pubblici che lo permettono sono soggetti alle procedure d’infrazione dell’Unione Europee. Questi reati rientrano nella fattispecie contemplata dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68
Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e in particolare ai sensi dell’art.452 bis “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Auspichiamo un rapido intervento delle autorità preposte.

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