La bozza del decreto fanghi continua a permettere lo spandimento nei terreni agricoli di sostanze tossiche e nocive

La bozza del decreto fanghi continua a permettere lo spandimento nei terreni agricoli di sostanze tossiche e nocive

Di seguito il comunicato stampa inviato agli organi di stampa e a responsabili governativi sulla questione riguardante l’uso di  fanghi di depurazione in agricoltura che la nostra associazione ha già sollevato, tra i primi, in occasione del “Decreto Genova” scrivendo al governo e denunciando la gravità dei contenuti espressi (https://www.europeanconsumers.it/tag/fanghi/).

Il Comunicato ha avuto l’adesione di ISDE, Medici per l’Ambiente, che ringraziamo per la collaborazione anche in altre comuni battaglie sui tanti mali ambientali che continuano ad affliggere la nostra nazione e i suoi abitanti.

Comunicato Stampa. La bozza del decreto fanghi continua a permettere lo spandimento nei terreni agricoli di sostanze tossiche e nocive

Abbiamo già duramente criticato al momento dell’emanazione e, successivamente nella trasformazione da decreto legge a legge[1], la revisione sulla Normativa sui Fanghi di depurazione per uso agricolo, inserita surrettiziamente la prima volta nel “Decreto Genova[2].

La Bozza del decreto, attualmente in discussione presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e intitolato “Disciplina della gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue e attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”, è stata presentata il 28 Giugno e contiene molti e ulteriori elementi di preoccupazione.

In particolare:

  • la declassificazione dei fanghi, compresi quelli industriali, dall’originaria categoria di “rifiuto speciale”, con tutte le conseguenze che ne conseguono, comprese quelli penali, autorizzative e sanzionatorie;
  • i limiti sono esattamente quelli contenuti nel decreto Genova, anzi, sono inseriti ulteriori composti nonché sostanze molto pericolose come, a esempio, il mercurio ed i perfluoro alchilici, in modo del tutto subdolo, indicando, per questi ultimi, come non ci siano limiti;
  • dal punto di vista giuridico, si propone il recepimento di una direttiva già recepita e, in ogni caso, senza delega al governo;
  • mancano le sanzioni per la parte più importante;
  • si profilano possibili deroghe da parte delle regioni e, di contro, un obbligo degli enti locali ad accettare sul proprio territorio lo spandimento.

Segnaliamo, come prima cosa, che la direttiva sia stata già trasposta nell’Ordinamento nazionale attraverso il Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, dell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”. Le tabelle di questo decreto sono, di fatto ignorate (vedi tabella 1 e 2), con l’aumento dei limiti di quasi tutte le sostanze più pericolose e ignorando le condizioni precedenti del suolo.

Questo nuovo decreto mira, secondo noi ma anche di fatto, a rendere più agevole lo spandimento dei fanghi di depurazione a prescindere dalla presenza o meno in essi di sostanze tossiche.

Si afferma, nel preambolo: “Visto in particolare l’articolo 6 della predetta direttiva relativo alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto” per giustificare la decisione di depennare in toto fanghi dalla categoria rifiuti speciali. Ma la Direttiva quadro in materia di rifiuti, all’art. 6 della direttiva medesima, prevede come solamente in assenza di criteri a livello comunitario gli Stati membri possano decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale, tenendo conto della giurisprudenza applicabile.

Si sostiene la necessità di adeguare alle conoscenze scientifiche i valori limite di concentrazione di taluni parametri riportati nel decreto legislativo 99/92 e di inserire nuovi parametri tenuto anche conto del loro effetto sulla catena alimentare. Tuttavia, non risulta alcuna pubblicazione scientifica che giustifichi, sempre di fatto, i limiti proposti in questo Decreto.

Si afferma che “Il nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti non prevede l’utilizzo dei fanghi di depurazione per la produzione di compost etichettato con il marchio CE. che pertanto la produzione dell’ammendante compostato con fanghi deve essere normato a livello nazionale come concime nazionale”. Quindi, ancora di fatto, si deroga, a livello nazionale, quanto previsto dal regolamento europeo.

Si afferma che è necessario fissare limiti più cautelativi ma i limiti proposti, invece, sono identici al decreto emergenze.

Nel testo si legge che non solo i fanghi provenienti da reflui urbani ma anche quelli di origine industriali sono declassati dalla categoria dei rifiuti.

È, infatti, previsto:

Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il presente decreto disciplina in particolare:

  1. a) l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi di cui alla lettera a) dell’articolo 3 del presente decreto;
  2. b) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei fanghi di cui alla lettera a) dell’articolo 3 del presente decreto per la produzione di fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75;
  3. c) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei composti a base di fosforo ottenuti dal trattamento fanghi di cui alla lettera a) dell’articolo 3 del presente decreto;
  4. d) l’utilizzazione in operazioni di recupero di materia e di energia dei fanghi di cui alla lettera a) dell’articolo 3 del presente decreto.

Per utilizzo si intende “il recupero dei fanghi o di alcune sostanze in essi presenti, effettuato al fine di migliorare la fertilità dei suoli o di promuovere l’efficienza dell’uso delle risorse”. “Naturalmente” non vi è nessun riferimento a Linee Guida o documenti esplicativi dei criteri per stabilire che il recupero determinerà il miglioramento della fertilità dei suoli.

Si fa presente che il d.lgs 152/2006 art 127 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue non viene abrogato ed afferma:

  1. 1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
  2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

Bypassando questa normativa, verrebbero a mancare le responsabilità sulla gestione, tracciabilità e divieto di abbandono proprie dei rifiuti, particolarmente rilevante nel caso di quelli industriali.

All’ Allegato IV Parte A: Caratteristiche dei fanghi per l’utilizzo nella preparazione dell’ammendante compostato con fanghi sono presentate due tabelle con i valori limite:

Tabella 1. Elementi chimici

Elementi valore limite (mg/kg ss)  
Arsenico 20
Berillio 5 Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 2 mg/kg ss.
Cadmio 5 Nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 i Valori massimi di concentrazione nei suoli agricoli destinati all’utilizzazione dei fanghi di depurazione sono fissati a 1,5 mg/kg ss.
Cromo totale 200 Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 150 mg/kg ss.
Cromo VI 2
Mercurio 3 Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 1 mg/kg. Il d.lgs 152/2006 vieta lo scarico di reflui industriali con Hg al suolo.

Nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 i Valori massimi di concentrazione nei suoli agricoli destinati all’utilizzazione dei fanghi di depurazione è fissato a 1 mg/kg ss.

Nichel 150 Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 120 mg/kg. Nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 i Valori massimi di concentrazione nei suoli agricoli destinati all’utilizzazione dei fanghi di depurazione sono fissati a 75 mg/kg ss.
Piombo 200 Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 100 mg/kg. Nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 i Valori massimi di concentrazione nei suoli agricoli destinati all’utilizzazione dei fanghi di depurazione sono fissati a 100 mg/kg ss.
Rame 1000 Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 120 mg/kg. Per quelli industriali 600 mg/kg. Nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 i Valori massimi di concentrazione nei suoli agricoli destinati all’utilizzazione dei fanghi di depurazione sono fissati a 100 mg/kg ss.
Selenio 10 Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 3 mg/kg ss.
Zinco 2500 Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 150 mg/kg. Per quelli industriali 1500 mg/kg ss.

Non si citano, quindi, l’antimonio (di cui sono fissati i limiti per i siti a verde pubblico  10 mg kg-1 e 30 mg kg-1 per i siti industriali), Vanadio (di cui sono fissati i limiti per i siti a verde pubblico a 90 mg kg-1 e 250 mg kg-1 per i siti industriali).

Per Diossine e Furani la concentrazione consentita nei fanghi è di 25 ng/kg ss, mentre nei suoli è di 10 ng/kg ss.

Nel decreto in oggetto IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sono trattati tutti assieme quando le loro categorie di tossicità sono ben diverse e molto veri i limiti sempre comunque inferiori a quanto dichiarato.

Per il Toluene il limite fisato è 100 mg/kg ss, quando per i suoli uso residenziale è 0,5 mg/kg e per quelli industriali 50 mg/kg ss.

 

Tabella 2. Composti organici

Composti organici e diossine valore limite
AOX (Alogeni organici adsorbibili)  500 (mg/kg ss) Nel decreto 152/2006  i limiti variavano a seconda delle sostanze tra 0,1 e 0,5 mg/kg.
DEHP (dietilesilftalato) non è previsto un valore limite I valori di tale parametro, devono essere trasmessi annualmente, unitamente agli altri valori, ai fini delle valutazioni da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa l’eventuale introduzione di valori limite.

 

NPE (nonilfenolo e nonilfenoletossilato) non è previsto un valore limite I valori di tale parametro, devono essere trasmessi annualmente, unitamente agli altri valori, ai fini delle valutazioni da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa l’eventuale introduzione di valori limite.

 

IPA[3](idrocarburi policiclici aromatici) 6 (mg/kg ss) Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 1 mg/kg.

Per il Benzo(b) fluorantene e Benzo K fluorantene 0.5 mg/kg, per Benzopirene e indenopirene 0.1 mg/kg.

PCB[4] 0,8 (mg/kg ss) In Germania e Austria è stato fissato un valore massimo di 0,2 mg/kg per PCB nei fanghi destinati al terreno agricolo e un limite di applicazione di 5 t per ettaro di terreno per 3 anni. Di fatto sarebbe consentito lo sversamento di fanghi con livelli di Policlorobifenili (PCB pari) a 0.8 mg/kg sostanza secca (ss), quando sono soggetti a bonifica i suoli con livelli di PCB oltre 0,06 mg/Kg ss.
PCDD/F + PCB DL (policloro-dibenzodiossine e furani e dei congeneri dioxin-like) [5] 25 (ng I-TE/kg ss) Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 10 ng/kg ss.
Idrocarburi minerali (C10-C40)[6] 7 Si rimanda a un nuovo metodo messo a punto da IRSA-CNR senza specificare alcun valore limite Il limite fissato dal decreto 152/2006 per i terreni residenziali è di 50 mg/kg ss.
TOLUENE 100 (mg/kg ss) Il limite fisato per i suoli a uso residenziale è 0,5 mg/kg e per quelli industriali 50 mg/kg ss
PFC[7] non è previsto un valore limite I valori di tale parametro, devono essere trasmessi annualmente, unitamente agli altri valori, ai fini delle valutazioni da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa l’eventuale introduzione di valori limite.

 

Inoltre, proseguendo nella disamina, manca la parte sanzionatoria per art. 14 ossia per i limiti nei fanghi e nei suoli. Manca anche la sanzione per la difformità rispetto all’autorizzazione e mancano anche le sanzioni sullo sforamento dei parametri.

Il decreto dimentica completamente la normativa europea che indica la necessita di ridurre nella catena alimentare gli eventuali apporti di diossine e PCB. La Commissione Europea, invero, ha stabilito attraverso delle Raccomandazioni (2002/201/CE e 2006/88/CE), un elenco di azioni per ridurre la presenza di diossine e PCB. Così come dimentica del tuto, per il mercurio, la convenzione di Minamata.

Lascia addirittura interdetti, invece, il par. 3 dell’art 16 dove sembra che si lasci perfino alle Regioni la possibilità di derogare dalle distanze minime:

(le Regioni e le Provincie Autonome) stabiliscono le distanze di rispetto per l’applicazione dei fanghi e dei gessi di defecazione dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d’acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi e dei gessi di defecazione

Contraddicendo, con ciò, l’articolo 15 in cui si vieta lo spandimento di fanghi e gessi di defecazione da fanghi ai terreni che abbiano una distanza dal perimetro dei centri abitati inferiore a 200m. Sono esclusi le case sparse e gli insediamenti produttivi per i quali il limite si riduce a 50 m o che distano meno di 10 m dai corsi d’acqua superficiali, dai laghi, dai bacini artificiali e dalle zone umide;

Si ricorda che:

  • l’art. 3, lettera c del decreto legislativo 99/92 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, recita: “È ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all’art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: “… non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale”.
  • La sentenza del TAR Lombardia Milano, Sez. III 20 luglio 2018, n. 1782 al punto 22 specifica che: ” … possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra“.
  • La Corte di cassazione penale ha sancito che per le suddette sostanze si applicano i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 2017, n. 27958).

Nonostante i nostri appelli e richieste di chiarimenti, le Autorità Competenti non sono state in grado di spiegare perché i limiti non dovrebbero rispettare il decreto legislativo 152/2006 e cioè la soglia più bassa. I reflui urbani che finiscono nei depuratori non contengono solo idrocarburi di origine animale o vegetale, ma anche oli e idrocarburi minerali. Appare giusto pretendere che in questi, attraverso opportuni processi di selezione, fermentazione e compostaggio, gli idrocarburi siano al di sotto dei più bassi limiti identificati come sicuri per la salute umana e ambientale.

Per rendere accettabili i livelli non si deve sollevare il limite, ma prevenire la dispersione a monte. Mancano ancora le sottovasche a tutti i serbatoi non idrici; manca la raccolta e trattamento alle acque di pioggia dei distributori carburanti e per le acque di scorrimento di superfici cementate e asfaltate industriali e urbane, non vi è ancora obbligo di disporre i controtubi agli impianti che veicolano sostanze pericolose, ben poche pratiche sono in attuazione per incentivare trattamenti ecosostenibili.

Nei reflui urbani finiscono spesso anche acque piovane arricchite di idrocarburi provenienti da strade, officine, superfici cementate di zone commerciali e industriali che dovrebbero ex lege essere sottoposte a trattamento. Per quanto riguarda le prime acque di pioggia da addurre in fognatura, le nuove reti anziché dimensionate ad hoc, sono approvate come reti miste e senza tener conto delle prime piogge da mandare a trattamento, mentre le reti separate, per la linea pluviale, sono state ridotte in modo esponenziale.

Sono necessarie, quindi, significative correzioni del Decreto in oggetto per evitare la diffusione di POPs e altre sostanze nocive nei terreni agricoli così come è necessario agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l’inquinamento dei suoli agricoli, in particolare, in coincidenza con lo spandimento di fanghi.

Si considera quindi incoerente e pericolosa dal punto di vista ambientale l’intera impalcatura di tale normativa che, invece di andare verso produzioni sempre più sicure, favorisce di fatto la contaminazione ambientale.

Note

[1] https://www.freedompress.it/fanghi-depurazione-european-consumers-critica-ministro-costa-speravamo-emendamenti-correttivi/

[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/28/18G00137/sg

[3] sommatoria dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici: acenaftene, fenantrene, fluorene, fluorantene, pirene, benzo(b+j+k)fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3- c,d)pirene) e di quelli individuati dalla tabella 1, allegato 5 alla parte IV del d.lgs n. 152/2006.

[4] Sommatoria dei composti policlorobifenilici numeri 28, 52, 95, 99, 101, 110,  128, 138,  146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187.

[5] Nota: sommatoria dei policloro-dibenzodiossine e furani e dei congeneri dioxin-like numeri 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189 e dei PCB DL. Per il calcolo delle diossine e dei furani occorre utilizzare i fattori di equivalenza della seguente tabella (WHO 2005)

[6] Nuovo metodo IRSA CNR

[7] Sommatoria dei composti organici perfluorurati, inclusi PFOA, PFOS

Ringraziamo sentitamente l’importante rivista Terra Nuova per aver rilanciato a livello nazionale il nostro comunicato.

https://www.terranuova.it/News/Ambiente/Isde-e-European-Consumers-Decreto-fanghi-si-continua-a-permettere-lo-spandimento-di-sostanze-tossiche-e-nocive

Per scaricare il documento in formato .pdf
Comunicato DECRETO FANGHI 28 giugno 2019_European Consumers_ISDE

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4 Commenti

  1. Uranio

    A mio avviso non si considera in alcun modo la contaminazione biologica dei suoli con fanghi di depurazione e compost misto e il grave rischio di antibiotico resistenza soprattutto per i lavoratori del settore ma anche agricoltori e consumatori (bio!!!) essendo le misure di bonifica dei fanghi approssimate e fuori controllo.

    Rispondi
  2. Uranio Mazzanti

    A corollario di precedente commento i dai fanghi può essere prodotto carbone “bio”char STERILE con “possibili” usi agricoli (previa verifica soprattutto dei metalli) a “zero” impatto ambientale e significativo miglioramento nella gestione della depurazione della acque reflue
    Ma ciò è possibile superando la pregiudiziale del loro processamento termochimico.
    Disponibile per dettagli…

    Rispondi
    • pietro massimiliano bianco

      Siamo interessati a qualsiasi procedimento sostenibile purchè agganciato a una filiera della massima trasparenza.

      Rispondi
    • tibertimax

      Saremo lieti di avere ulteriori informazioni su questo importante argomento.

      Rispondi

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