Tutela giuridica degli alberi nei condomini e nelle aree verdi private

Tutela giuridica degli alberi nei condomini e nelle aree verdi private

Nella normativa italiana gli alberi costituiscono, a pieno titolo, dei beni giuridici a cui è accordata una particolare tutela in considerazione delle funzioni economico-sociale, ecologico-ambientale, sanitaria, culturale ed estetico-architettonica. L’abbattimento degli alberi produce quindi un danno irreparabile per l’intera collettività.

Secondo la giurisprudenza anche gli alberi dei giardini condominiali sono beni propri di tutti i cittadini, a prescindere dal parere della maggioranza dei condomini. La distruzione di un bene comune deve considerarsi un’ipotesi inquadrabile come innovazione[1], cioè un’opera che rende nuova la cosa comune trasformandone la funzione o destinazione o ne altera l’entità e identità ed è vietata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1120 co. 2 c.c.[2]

Oltre alle innovazioni che recano pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato sono vietate quelle che alterano il decoro architettonico ed estetico o che rendano parti comuni del condominio (ad es. parchi, giardini, aiuole) inservibili all’uso o godimento anche di un solo condomino.

L’art. 1135 c.c.[3] attribuisce all’amministratore la facoltà di ordinare lavori di natura straordinaria salvo che rivestano il carattere dell’urgenza e che ne riferisca alla prima assemblea. In determinate circostanze i tempi di convocazione di un’assemblea possono contrastare con le esigenze di un rapido intervento a tutela dell’incolumità e la sicurezza degli individui, cui si accorda priorità.

Salvo casi estremi (evidente instabilità dell’esemplare arboreo con rischio di danni immediati a edifici o persone) l’abbattimento richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio (ai sensi dell’art. 1136 c.c.[4]) e, in caso di mancato rispetto dell’unanimità, la delibera assembleare che abbia previsto lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla e impugnabile in ogni tempo.

La deliberazione di sradicamento deve concorrere al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni e non deve recare pregiudizio a stabilità e sicurezza del fabbricato o alterarne il decoro architettonico.

Ove sia disposto l’abbattimento di un albero in un condominio il condomino contrario può impugnare la delibera anche in caso di lesione del decoro dell’edificio.

Il “verde privato” concorre alla composizione del verde “pubblico”. A riguardo la Cassazione ha ribadito che i “i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppur presenti in un giardino condominiale – appaiono “irreversibili” non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini” (Cass., Sez. VI penale, sent. n. 24396/15).

Questa sentenza, ha confermato il sequestro di un giardino condominiale, a Milano, dove 17 alberi ad alto fusto rischiavano di essere abbattuti per far posto a box sotterranei. L’amministratore condominiale,  con il parere positivo della maggioranza dei residenti, aveva dato l’incarico a una ditta anche dopo la denuncia di alcuni proprietari dissenzienti e contrari all’abbattimento delle piante. La contesa è andata avanti, fino a quando il Pm non ha messo i sigilli al giardino, proprio per evitare che l’abbattimento fosse fatto[5].

Inutile la decisione dell’amministratore di ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte ha convalidato il sequestro, rilevando che i danni sarebbero stati «irreversibili non solo per i condomini ma, più in generale, per i cittadini».

Per le sue funzioni il bene “albero” non offre un beneficio solo al complessivo aspetto estetico dell’edificio ma anche alla qualità della vita di chi vi abita all’interno (Cass. sent. n. 3666/1994)[6] e in generale di tutti i cittadini.

Per gli alberi monumentali vi è un ulteriore rafforzamento di tutela. Con l’espressione “monumentale” si intende, ai sensi dell’art.7, n. 1 Legge n. 10/2013[7]:

  • l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  • i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
  • gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

La Legge n. 10/2013 dispone le “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, e al punto n. 4 dell’art. 7 (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale) stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca reato, per l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo Forestale dello Stato (ora Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, CUFAA ndr)”.

 

Capitozzatura di lecci secolari con conseguente morte di individui in spazio privato a Cittaducale

È necessaria una autorizzazione del Comune, supportata dal parere tecnico di un esperto in materia, anche per i casi in cui sia comprovata la necessità di abbattere o dimezzare l’albero.

Vi è poi un assoluto diritto alla trasparenza relativamente al taglio di alberi in ambiti condominiali. Il Tar del Lazio ha stabilito che se il Comune adotta un’ordinanza che dispone l’abbattimento di un albero ubicato in un cortile condominiale ad uso pubblico, ordinando all’amministratore del condominio di provvedere a proprie spese all’abbattimento ed allo smaltimento dell’albero e tale ordinanza è stata adottato in virtù di un parere tecnico richiesto dall’ente ad un agronomo, i condomini hanno il diritto di accedere agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990[8].

Il Comune, acquisito un parere tecnico espresso da un agronomo che attesta un evidente pericolo di caduta di un pino collocato in un piazzale privato ad uso pubblico, emette un’ordinanza di rimozione dell’albero ordinando all’amministratore di condominio di provvedere a proprie spese all’abbattimento ed allo smaltimento dell’albero.

I condomini, giunti a conoscenza di tale ordinanza, possono presentare istanza per accedere agli atti del procedimento e prendere visione del parere tecnico che attestava un pericolo connesso alla permanenza dell’albero in un piazzale privato ad uso pubblico antistante a un edificio, nonché per prendere visione del parere dell’ufficio tecnico del Comune.

Secondo il Tar Lazio, tenendo conto dell’interesse qualificato dei condomini ad accedere agli atti del procedimento amministrativo in questione, non esistono motivi ostativi all’accoglimento di tale istanza.

I condomini sono quindi titolari del diritto di promuovere tutte le azioni ammissibili, anche di natura risarcitoria, nel momento in cui si dimostri che il pericolo che ha condotto l’ente all’abbattimento dell’albero sia solo asserito e non reale[9].

[1] “Innovativa”: opera che renda nuova la cosa comune trasformandone la funzione o destinazione ovvero ne alteri l’entità e identità sostanziale.

[2] Art. 1120 Codice civile (modificato con legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013).

(1) I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (2).

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico (3) o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. (4)

[3] Art. 1135 Codice civile

(1) Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti;

L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

[4] Dispositivo dell’art. 1136 Codice civile (modificato con legge 11 dicembre 2012, n. 220).

(1) L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio [1129].

Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore [66, 67 disp att.].

[5] Pini da abbattere senza l’assemblea. https://www.condominioweb.com/forum/quesito/pini-da-abbattere-senza-lassemblea-5487/

[6] Cassazione 18 Aprile 1994, N. 3666. http://condlex.it/index.php/visualizza-articoli-2/18-i-costi-per-la-potatura-di-alberi-che-insistono-su-suolo-esclusivo-possono-ricadere-su-tutti-i-condomini-se-le-piante-sono-funzionali-al-decoro-dell-intero-edificio

[7] https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_14_01_2013_10.pdf

[8] Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Art. 22. (Definizioni e princípi in materia di accesso) (articolo così sostituito dall’art. 15 della legge n. 15 del 2005)

  1. Ai fini del presente capo si intende:
  2. a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  3. b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
  4. c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  5. d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  6. e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
  7. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

(comma così sostituito dall’art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)

  1. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
  2. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
  3. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
  4. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

[9] Roberto Pusceddu. L’abbattimento degli alberi: il rilievo giuridico di un “bene comune”. https://giuricivile.it/abbattimento-alberi-bene-comune/

Tesseramento

RICHIESTA TESSERAMENTOScarica il modulo

Tesseramento a Socio di European Consumers APS
Socio Ordinario euro 30,00 Tesseramento anno solare: compreso tra il primo giorno del mese di iscrizione e lo stesso giorno dell’anno successivo.

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Tesseramento
Importo:
30,00
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Donazione

DONAZIONE LIBERA:

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Donazione
Importo:
Libero
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Pagamento con PayPal:

3 Commenti

  1. Rossana Gentile

    Gli obblighi di cui sopra persistono anche per piante di minori dimensioni ? ( es.: yucca?)

    Rispondi
    • PietroBianco

      No perchè è classificata come specie arbustiva.

      Rispondi
  2. Rossella

    Buongiorno,
    nel mio condominio c’è un magnifico esemplare di Cedro del Libano, che oltre ad essere bellissimo è anche sanissimo.
    Nel mio condominio c’è una anomalia: l’area in cui è situata la pianta è proprietà di 34 condomini su 42.
    Il cedro è prospiciente la strada comunale e crescendo ha sfondato il muretto contenitivo l’aiuola. Abbiamo ricevuto un’ordinanza comunale per la messa in sicurezza dell’albero. E’ stata quindi richiesta la perizia di un agronomo e di un ingegnare ed è stata inviata al Comune.
    Tuttavia, la maggior parte dei proprietari, si è organizzata richiedendo una nuova perizia per far abbattere il Cedro.
    Il comune ha dato il nulla osta.
    Alcuni proprietari invece non sono stati interpellati perché contrari all’abbattimento dell’albero.
    Mi sorgono, quindi alcuni interrogativi:
    Come mai il Comune ha dato il nulla osta sostanzialmente sconfessando quella precedentemente ricevuta?
    La regola dell’unanimità può essere applicata anche in questo caso? Non si sarebbe dovuta fare un’assemblea tra i proprietari e verbalizzarla, allegandola alla richiesta di abbattimento?
    Vi sarò grata se vogliate rispondere in tempi brevi perché già sento il motore delle moto seghe avvicinarsi.
    Grazie

    Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizziamo solo i nostri cookie e quelli di terze parti per migliorare la qualità della navigazione, per offrire contenuti personalizzati, per elaborare statistiche, per fornirti pubblicità in linea con le tue preferenze e agevolare la tua esperienza sui social network. Cliccando su accetta, consenti l'utilizzo di questi cookie.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.


Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 6014 giorni
  • YouTube

Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 1 giorno
  • Google

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi