La gestione dell’”emergenza” Covid-19 bypassa leggi e costituzione

La gestione dell’”emergenza” Covid-19 bypassa leggi e costituzione

I provvedimenti del DPCM, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri e quelli a livello regionale e comunale da esso derivanti che obbligano all’uso della mascherina dichiarando “lo stato di emergenza” non sono motivati da eventi previsti né dalla legge e sono quindi di per se illegali.

Per quanto riguarda lo “stato di emergenza” la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)[1], all’articolo 2, si esprime solo in termini di catastrofe naturali. La legge è applicabile solo a calamità naturali, come terremoti, valanghe, alluvioni e incendi, oppure ad eventi calamitosi causati da attività umane, come ad esempio sversamenti inquinanti, ma nulla nella fattispecie è riconducibile al rischio sanitario.

A tal proposito si è già pronunciato il giudice di pace di Frosinone, secondo il quale la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio è illegittima e i conseguenti Dpcm, i Decreti emanati dal presidente del Consiglio dei ministri, sono incostituzionali[2].

Le disposizioni contenute nei vari Dpcm, a partire da quello con cui si è imposto il lockdown, fino all’obbligo delle mascherine, non hanno un’adeguata copertura legislativa e impongono restrizioni della libertà personale, vietate dalla Costituzione al di fuori dei casi espressamente stabiliti.

I Dpcm sono atti amministrativi non sottoposti al vaglio del Parlamento come invece succede con i decreti legge. La Costituzione impone il decreto legge per tutti i casi straordinari di necessità e di urgenza, da convertire entro 60 giorni con legge ordinaria. Conte ha bypassato il Parlamento ponendo dei veri e propri atti d’imperio, incostituzionali secondo il nostro sistema[3].

Non può nemmeno accogliersi la tesi della legittimità delle restrizioni alla libertà di circolazione per motivi di sanità in base all’art. 16 della Costituzione, che può essere limitata solo con riferimento a luoghi circoscritti, ad esempio il divieto di accedere a zone pericolose perché infette[4]. Ma questa limitazione giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare. Invece, il presidente del Consiglio ha imposto alle persone, con i suoi Dpcm, un generale divieto di spostamento, che la Costituzione vieta e che non può neppure trovare valida motivazione nello stato di emergenza inizialmente adottato.

La sola presenza di focolai epidemici circoscritti in alcune zone e gestibili dal Servizio Sanitario, non costituisce requisito sufficiente a introdurre un regime di eccezione che consenta di derogare alla dialettica democratica di uno Stato di Diritto e a mettere a rischio la salute collettiva. Di fatto lo Stato di emergenza per motivi sanitari non trova spazio nel dettato costituzionale. L’articolo 78 della Costituzione Italiana, lo prevede solamente nello “stato di guerra”.

L’art. 25 comma I del Codice di protezione Civile, impone anche nei frangenti dello stato di emergenza “il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.”

Per quanto riguarda l’uso della mascherina esso è vietato dalla legge 152 del 1975[5], articolo 5 (vietato girare con il volto coperto in luoghi pubblici) e dal D.L 155 del 2005[6] (divieto di uscire in luogo pubblico con ridotta possibilità di identificazione), Leggi di sicurezza tuttora in vigore.

Ne consegue che chiunque intimidi, per conto proprio o di terzi ad indossare mascherine si espone a una denuncia per Art. 414 CPP Istigazione a delinquere[7], Art. 658 CPP Procurato allarme[8], Art. 640 CPP Truffa aggravata[9], Art. 608 CPP Abuso di autorità[10], Art 610 CPP Violenza privata[11], Violazione Art. 1,2,4,10,16 ,32, 41, 54, 78 della Costituzione Italiana[12], Art 3 Violazione Diritti Umani[13], Art 5 Violazione Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina[14].

Va ribadito quindi che l’uso di dispositivi di protezione individuale va riservato agli operatori sanitari  ad alto rischio di contagio per il contatto diretto con gli ammalati, e non va esteso a tutta la popolazione sana, perché oltre ad essere illegittimo per i motivi sopra riportati è anche controproducente se non addirittura rischioso per la salute.[15]

Le mascherine, infatti, se usate in maniera impropria, come avviene per tutte le persone che non la usano per motivi professionali, possono diventare veicolo d’infezione (sia perché le mascherine fungono da supporto su cui si depositano e si replicano virus e batteri inspirati ed espirati, sia perché per auto-inspirazione virus e batteri presenti nelle vie aeree superiori possono entrare nelle vie aeree inferiori e causare gravi infezioni polmonari) e quindi favorire il contagio di chi le indossa e la contaminazione anche dell’ambiente perché raramente vengono smaltite correttamente. [16]

Inoltre l’utilizzo prolungato delle mascherine provoca danni alla salute: mal di testa[17], aumento dell’insufficienza respiratoria, ipercapnia, deossigenazione e aumento dell’anidride carbonica nel sangue[18], ipossia che possono portare a patologie gravi, come crollo delle difese immunitarie e situazioni favorevoli al tumore.

Dall’altra parte, va considerato che la mascherina non ha la funzione di impedire la trasmissione del virus, perché per questo è necessario un equipaggiamento molto più protettivo [19], ma ha una funzione di schermo meccanico nella dispersione di saliva e muco e quindi di limitare il contatto diretto con fluidi infetti. [20] Ne segue che viene a cadere la motivazione per la quale si impone l’uso della mascherina, cioè per la prevenzione della trasmissione del virus  e il contenimento del contagio.

Infine, il suo uso improprio come mezzo di protezione per evitare l’infezione può portare la persona ad esporsi maggiormente al contagio per un falso senso di protezione. [21]

A proposito del distacco tra prassi governativa e realtà statistica mostriamo i dati attuali per l’Italia che mostrano come a un aumento dei casi (legato certamente anche all’aumento dei tamponi), corrisponde una bassa mortalità. Al netto naturalmente delle particolarità lombarde che verranno ulteriormente esaminate in altra sede, ma di cui ci siamo già preventivamente occupati. Si rammenta che i circa 6000 morti svedesi, paese senza lockdown, sono nello stesso ordine di grandezza delle cifre italiane.

Si osserva che si è mantenuta l’elevata mortalità solo per persone in età avanzata e per la maggior parte già portatrici di altre patologie significative.

Morti per fascia d’Età attributi a COVID 19[22]

Si osserva che nonostante il significativo aumento di contagi (che ha superato i picchi di marzo-aprile) la mortalità si mantiene proporzionalmente bassa come i casi in ICU e che il numero di contagi giornalieri ha una buona correlazione con il numero di tamponi.

Si osserva infine che nonostante l’allarmismo in regioni con grande movimento e densità di popolazione come la Campania la situazione sia in realtà, al netto di quanto sopra evidenziato, statisticamente tranquilla.

A partire dal mese di agosto il numero di decessi CON Covid19 risulta ben poco significativo rispetto ai periodi precedenti. Al 6 novembre i dati riportano 40.638 morti per Coronavirus nel 2020, nella stagione invernale 2014/15 in Italia sono morte 54.000 persone d’influenza[23].

Inoltre il rapporto decessi/casi attivi mostra, pur nei limiti dei dati ufficiali, una notevole diminuzione della mortalità e anche il rapporto ICU/Casi una notevole diminuzione della virulenza del fenomeno.

Quindi è evidente anche dai criticabili dati ufficiali un fenomeno che non rappresenta più un allarme significativo e non giustifica le continue violazioni da parte di Stato, Regioni e Comuni di norme costituzionali e penali.

In conclusione, qualora lo “stato di emergenza” venisse prorogato nella attuale situazione, in carenza di qualsivoglia presupposto, ci troveremmo di fronte a un abuso di potere e all’incitazione a delinquere oltre che a una minaccia per la salute pubblica da parte degli organi legiferanti. Un pericolosissimo precedente accettato purtroppo dalla maggioranza dell’opinione pubblica programmata da una propaganda mediatica del tutto scollegata dalla realtà.

Per scaricare la versione .pdf:  Emergenza e illegalità –

RIferimenti

[1] Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/legge-n-225-del-24-febbraio-1992-istituzione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile

[2] Covid-19, Giudice di Pace di Frosinone annulla multa per violazione del lockdown. https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/05/covid-19-giudice-di-pace-frosinone-annulla-multa-per-violazione-lockdown

[3] Osservatorio permanente per la legalità costituzionale, istituito presso il Comitato popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni «Stefano Rodotà» e presieduto da Ugo Mattei, professore di Diritto civile all’Università di Torino

Maggiori informazioni https://www.palmeristudi.it/news/illegittimo-l-obbligo-di-indossare-le-mascherine/

[4] Dispositivo dell’art. 16 Costituzione. https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-i/art16.html

[5] Legge 22 maggio 1975, n. 152. Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/05/24/075U0152/sg

(G.U. 24 maggio 1975, n. 136).

[6] Legge 31 luglio 2005, n. 155. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005.

[7] Dispositivo dell’art. 414 Codice Penale 2020. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art414.html

[8] Srticolo 658 Codice Penale 2020 (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398). [Aggiornato al 30/06/2020]. Procurato allarme presso l’Autorità. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art658.html

[9] Articolo 640 bis Codice Penale 2020 (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 30/06/2020] Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art640bis.html

[10] Articolo 608 Codice Penale 2020 (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 30/06/2020]. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art608.html

[11] Articolo 610 Codice Penale 2020 (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 30/06/2020]. Violenza privata. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art610.html#:~:text=Dispositivo%20dell’art.,610%20Codice%20Penale%202020&text=Chiunque%2C%20con%20violenza%20%5B581%5D,condizioni%20prevedute%20dall’articolo%20339.

[12] Costituzione della Repubblica Italiana. https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

[13] Art 3 Violazione Diritti Umani “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”.

[14] Articolo 5 – Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

[15] Jones P, Roberts S, Hotu C, Kamona S. What proportion of healthcare worker masks carry virus? A systematic review [published online ahead of print, 2020 Jun 24]. Emerg Med Australas. 2020;10.1111/1742-6723.13581. doi:10.1111/1742-6723.13581. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7361325/pdf/EMM-9999-na.pdf

[16] WHO  Use of Facial Masks. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, et al. Contamination by respiratory viruses on outer surface of medical masks used by hospital healthcare workers. BMC Infect Dis. 2019;19(1):491. Published 2019 Jun 3. doi:10.1186/s12879-019-4109-x https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6547584/

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1

https://www.who.int/publications/i/item/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages

[17] Lim EC, Seet RC, Lee KH, Wilder-Smith EP, Chuah BY, Ong BK. Headaches and the N95 face-mask amongst healthcare providers. Acta Neurol Scand. 2006 Mar;113(3):199-202. doi: 10.1111/j.1600-0404.2005.00560.x. PMID: 16441251; PMCID: PMC7159726.

[18] Bader A et al. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia 2008;19:12-126.

[19] https://www.phe.gov/s3/BioriskManagement/biocontainment/Pages/PPE.aspx

Biosafety and Health Volume 2, Issue 1, March 2020, Pages 12-17

Development of biosafety equipment for high containment laboratory and for personal protection in China

Zongxing Zhang, Jinhui Wu, Limei Hao, Ying Yi, Jiancheng Qi

https://doi.org/10.1016/j.bsheal.2019.12.008

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590053619300527#bbb0045

[20] Radonovich LJ Jr, Simberkoff MS, Bessesen MT, et al. N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;322(9):824-833. doi:10.1001/jama.2019.11645 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6724169/

[21] Do Face Masks Create a False Sense of Security? A COVID-19 Dilemma Youpei Yan, Jude Bayham, Eli P Fenichel, Aaron Richter medRxiv 2020.05.23.20111302; doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.23.20111302

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.23.20111302v2.full.pdf

[22] “Epidemia COVID-19” (PDF). epicentro.iss.it (in Italian). Istituto Superiore di Sanità. 20 October 2020. Retrieved 24 October 2020.

[23] https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/ https://ilbolive.unipd.it/it/news/limpatto-dellinfluenza-sulleccesso-mortalita

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