European Consumers denuncia: il governo Draghi fa rientrare dalla finestra gli OGM!!!

European Consumers denuncia: il governo Draghi fa rientrare dalla finestra gli OGM!!!

Il 13 gennaio 2020 la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, ha imposto al governo lo stop di quattro schemi di decreti legislativi, (contenenti i Testi Unici su piante da frutto e ortive, sementi, viti e materiali di moltiplicazione dei vegetali), nelle parti in cui si provava a introdurre il via libera ai nuovi OGM (NBT, New Breeding Techniques) e il divieto di riutilizzo e scambio di semi in Italia, come da European Consumers richiesto attraverso specifiche interrogazioni e diffide[1].

Il 4 gennaio 2021 European Consumers ha inviato notazioni giuridiche[2], sul parere emanato dalla 9a Commissione Agricoltura del Senato il 28/12/2020[3], relativo agli schemi di quattro decreti legislativi sulla formazione di Testi Unici in materia di piante da frutto ed ortive (atto 208), di protezione fitosanitaria (atto 209), di produzione e commercializzazione delle sementi (atto 211), di produzione e commercializzazione delle viti (atto 212). Successivamente il 6 gennaio ha inviato un parere scientifico del prof. Pietro Perrino sugli stessi argomenti e il 12 gennaio un ulteriore analisi tecnica [4] .

Si invitava la Camera e il Governo a stralciare dai decreti stessi tutto quanto attinente alla regolamentazione degli Ogm e dei nuovi NBT, considerati dal citato parere del Senato, dannosi e obsoleti (in aderenza a quanto affermato dalla sentenza, vincolante, della Corte di Lussemburgo del 25/7/2018[5] che parifica gli Ogm ai nuovi NBT). Il parere del Senato che, tuttavia, sembra offrire credito a nuove produzioni vegetali (non meglio identificate e definite sotto il profilo giuridico) con modifiche genetiche indotte artificialmente dall’uomo (al di fuori delle normali prassi di selezione e incrocio e del rispetto delle cultivar tradizionali), autorizzando, di fatto gli Ogm con nome diverso.

Il Governo, dopo aver aderito formalmente alle sollecitazioni del Parlamento, in materia di OGM, nel concreto, con gli articoli 87, dei decreti legislativi del 2 febbraio 2021 n. 18 “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive“[6] e n. 20 “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri”[7], sembra aver trovato la strada per rendere operative le norme che permettano la coltivazione e la produzione degli OGM in Italia, già rilevata nelle osservazioni inviate da European Consumers alla Commissione Agricoltura e dei suoi collaboratori e consulenti relative alle bozze poi confluite nei decreti.

European Consumers, nel dare un seguito alle notazioni con le quali si facevano rilevare i punti critici dei decreti legislativi emanati dal Governo contenenti i Testi Unici su piante da frutto e ortive, sementi, viti, rende noto di aver inviato alla Commissione Agricoltura della Camera ulteriori osservazioni qui di seguito riportate.

Gli OGM messi alla porta dal Parlamento con i decreti legislativi citati, con gli stessi decreti legislativi, sono stati fatti rientrare dalla finestra dal Governo superando ancora una volta i limiti della delega ricevuta.

È un comportamento inaccettabile, che sposta il potere legislativo nazionale, dagli eletti dal popolo, a pochi funzionari inseriti, di fatto, in pianta stabile nella Pubblica Amministrazione, che non rispondono, del loro operato, al corpo elettorale.

Sembra indispensabile sollecitare un intervento per ristabilire le necessarie distanze tra le indicate Istituzioni anche, eventualmente, ricorrendo a soluzioni legislative specifiche, ovvero all’indizione di referendum consultivi nella materia, per tirar fuori l’Italia da questo ginepraio che rischia di travolgere l’intero assetto agricolo nazionale.

Ricordiamo che oltre ad essere dannose per il possibile inquinamento genetico delle varietà naturali e delle cultivar tradizionali le specie ottenute per mutazioni artificiali indotte (mediante innesti genetici o trattamenti con radiazioni e campi magnetici) le piante ottenute attraverso una o più mutazioni indotte, oltre a non essere in equilibrio con la natura, non forniscono un alimento in equilibrio con le esigenze alimentari della specie umana, che si è evoluta naturalmente in tempi lunghi, come la maggior parte delle altre specie, tra cui le specie vegetali coltivate e selvatiche.

Per cui, oltre a impegnarci per rendere obbligatorio il marchio NO OGM su tutti i prodotti compresi quelli relativi ad animali allevati nutriti con prodotti OGM di importazione. In tale dicitura devono rientrare anche le NBT come da Sentenza Europea.

 Osservazioni ai D.lgs nn. 16, 18, 20/2021 del Governo sulle viti, le piante da frutto e le ortive, le sementi,

Turbati dal comportamento del Governo che, con gli artt. 87 dei d.lgs n. 18 e n. 20 del 2021 sulle sementi, sulle piante da frutto e ortive, sulle viti, di fatto ha continuato a regolare, gli stessi OGM, contro il parere condizionato del Parlamento e oltre i limiti della delega ricevuta, questa Associazione di categoria, a nome degli associati (che domandano chiarimenti in merito, spinti dalla preoccupazione, non infondata, che a breve, il MiPAAF, dovrebbe emanare provvedimenti di attuazione dei citati decreti), chiede un Suo intervento, nelle sedi competenti, ovvero iniziative legislative specifiche atte a bloccare definitivamente l’introduzione degli OGM in Italia.

Alleghiamo, alla presente, osservazioni in merito.

Con la più viva cordialità

Marco Tiberti

 

Allegato 1

Osservazioni ai d.lgs nn. 16, 18 e 20 del 2021 del Governo sulle viti, le piante da frutto e le ortive, le sementi.

Il Governo ha pubblicato il 23, 25, 27 febbraio 2021, nella Gazzetta Ufficiale, i d.lgs numeri, 16, 18, 20 contenenti T.U. in materia di viti, piante da frutto e ortive, sementi, dando in tal modo attuazione alle deliberazioni del Parlamento che, tra l’altro, aveva condizionato il proprio parere favorevole allo stralcio dai d.lgs, sottoposti al suo esame, di tutte le norme relative agli OGM, sulla considerazione che la delega al Governo, di cui all’art. 11 della legge n. 117/2019, non riguardava gli OGM.

I – Più specificamente, la Camera dei Deputati, in data 13/1/2021, annotava, sia sullo schema di U. relativo alle sementi (d.lgs n. 20/2021), sia sullo schema di T. U. relativo alle piante da frutto e alle ortive (d.lgs n. 18/2021), che «le disposizioni inerenti gli OGM appaiono non coerenti con i principi e i criteri direttivi contenuti nell’articolo 11, comma 1, della legge di delega n. 117/19, dove non si fa riferimento alcuno alla necessità di disciplinare gli organismi geneticamente modificati».

Sul testo unico di ciascun decreto in parola rilevava, altresì, la stessa Commissione:

«lo schema di decreto nella parte in cui richiama, in via diretta o indiretta, gli OGM, appare non coerente con il quadro normativo di riferimento, dove vige in generale il divieto di sperimentazione e coltivazione di piante geneticamente modificate in campo aperto; in ragione di tale divieto, non esiste alcuna norma che disciplini la coesistenza tra le produzioni agricole presenti sul territorio nazionale, in particolare quelle biologiche, per le quali è vietata la presenza di OGM, e la coltivazione di prodotti geneticamente modificati».

Aggiungeva la stessa Commissione XIII «il divieto di coltivazione degli OGM deve ritenersi esteso, coerentemente alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 25 luglio 2018, anche ai prodotti ottenuti mediante l’impiego di “nuove tecniche di miglioramento genico” (New breeding techniques-NBT) o genome editing, in considerazione degli elevati rischi per l’ambiente e la salute umana».

Se, tuttavia, si considerano gli artt. 1 e 87 del d.lgs n. 20 del 2021, sulla produzione delle sementi, si potrà notare che con l’art. 1, comma 2, si dispone, con chiarezza:

«il presente decreto non si applica ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate», mentre con l’art. 87, del medesimo decreto, in maniera del tutto contraddittoria, si continua a regolare la produzione e coltivazione degli OGM, ignorando sia il dettato del richiamato art. 1, sia i rilievi del Parlamento ovvero il parere favorevole (allo schema di decreto presentato al suo esame) rilasciato in forma condizionata, ossia vincolato al rispetto dei rilievi stessi.

In particolare, l’art. 87, cit, nell’abrogare il dettato della legge n. 1096 del 1971, dichiara ancora vigente, di questa legge, gli articoli, sugli OGM, 11, comma 8, 19, commi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo, 20-bis, 37, commi 1 e 3; sono anche fatti salvi, sempre sugli OGM, gli articoli 8-bis, comma 3, 15, commi otto e nove, 17, comma tre, del DPR, n. 1065/1973 che per il resto viene soppresso; risulta, altresì, conservato, ancora sugli OGM, l’art. 1, comma 3, del d.lgs abrogato n. 212/2001.

Quanto al d.lgs n. 18/2021, sulla moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive, si deve osservare che mentre con l’art. 1, comma 6, si statuisce «il presente decreto non si applica alle varietà geneticamente modificate», con l’art. 87, del medesimo decreto, si dichiarano, invece, tutt’ora vigenti, sugli OGM, gli articoli 4, commi 2, 3 e 4, 6, comma 6, 8, del d.lgs n. 124 del 2010 abrogato.

Anche del d.lgs n. 124 del 2011 soppresso, vengono mantenuti in vigore gli articoli, sugli OGM, 10, 8, commi 2 e 3.

Infine, restano confermati, sugli OGM, dall’indicato art. 87, gli artt. 5, comma 1, lett. c), e 12 comma 3, lett. g) del D.M. 6 dicembre 2016 del MiPAAF abrogato.

II – Da notare che il citato art. 8, comma 3, mantenuto in vigore (del lgs n. 124 del 2011, abrogato), così dispone: «le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».

Anche l’art. 4, comma 3, non soppresso (del d.lgs n. 124 del 2010, abrogato), relativo alla coesistenza recita:

«i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».

Norme sulla coesistenza che per lo stesso parere condizionato della Commissione XIII della Camera, del 13 gennaio 2021, attualmente non esistono, essendo stata dichiarata incostituzionale, nella sua quasi totalità, la legge n. 5 del 2005, dalla sentenza n. 116 del 2006 della Corte Costituzionale, che a tale regolamentazione provvedeva.

Sentenza n. 116/2006, cit., che, nel contempo, ha chiarito come le indicazioni sulla coesistenza, cit., contenute nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/556/CE dovevano ritenersi non vincolanti per gli Stati membri.

Come non vincolanti, in merito, debbono ritenersi le indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione europea (2010/c200/01) del 13 luglio 2010 (che ha abrogato la Raccomandazione, cit., 2003/556/CE) che, al punto 1.4, così precisa: «i presenti orientamenti, sotto forma di raccomandazioni non vincolanti, sono rivolti agli Stati membri ….È riconosciuto che molti dei fattori determinanti in questo contesto variano in funzione delle condizioni nazionali, regionali e locali».

«Di conseguenza, è opportuno che le misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche siano stabilite a livello nazionale e talvolta regionale o locale» (Racc., cit., n. 1.3).

In proposito, sarà bene ricordare, in via preliminare, come questa coesistenza sia del tutto impossibile in un territorio, come quello italiano, che da un punto di vista orografico presenta peculiarità che non permettono isolamenti colturali praticabili e sostenibili, nel breve, medio e lungo periodo.

Questo comporta che viene meno, almeno per quel che riguarda il territorio nazionale, lo stesso presupposto su cui si fonda la coesistenza in itinere, ossia che sia possibile far coesistere le coltivazioni GM con quelle non GM, senza che le prime (le vegetazioni GM, dominanti) inquinino le seconde e, nel contempo, irreversibilmente le aree agricole, così come chiarito dal 4⁰ “considerando” della Direttiva 2001/18/CE, richiamato anche dalla sentenza della Corte del Lussemburgo del 25 luglio 2018 (vincolante).

Quanto alla sopra menzionata Raccomandazione della Commissione europea (2010/C200/01) del 13 luglio 2010, come si osserverà, essa non entra nello specifico tecnico, utile per attuare tale coesistenza.

Specifico tecnico indicato, al contrario, dalla precedente Raccomandazione del 2003/556/CE, abrogata, che, tuttavia, rimane punto di riferimento valido per comprendere le operazioni che dovrebbe concretare l’imprenditore agricolo per non inquinare, con gli OGM, l’ambiente circostante.

Queste operazioni sono tali e tante e così complesse che si resta sgomenti quando si pone mente alle misure necessarie per proteggere dagli OGM non solo questa o quella Regione, ma l’intero territorio agricolo nazionale.

Esse riguardano, in particolare,

1 – la preparazione delle operazioni di semina, di impianto e di lavorazione del suolo, volte a:

  • fissare le distanze di isolamento tra campi,
  • a creare zone cuscinetto,
  • installare trappole e barriere per il polline,
  • applicare sistemi di rotazione colturale,
  • pianificare il ciclo di produzione vegetale,
  • ridurre le dimensioni dello stock di sementi attraverso l’efficace lavorazione del terreno (evitare gli aratri a versoio dopo la raccolta della colza oleaginosa),
  • gestire le popolazioni ai bordi degli appezzamenti ricorrendo anche all’uso di erbicidi selettivi o di tecniche integrate di lotta contro le piante infestanti,
  • scegliere le date di semina ottimali,
  • manipolare le sementi con attenzione, per evitare mescolanze, imballarle se- paratamente, etichettarle individualmente e conservarle in locali distinti,
  • utilizzare varietà che producono poco polline,
  • pulire le macchine seminatrici prima e dopo l’uso,
  •  combattere e distruggere le piante spontanee;

2) il trasporto e il magazzinaggio, che devono:

  • garantire la separazione fisica di colture GM e non GM dopo il raccolto e fino al punto di vendita,
  • attuare sistemi e metodi adeguati per il magazzinaggio delle sementi,
  • evitare perdite di raccolto durante il trasporto fino all’azienda.

Se, poi, si considerano: i controlli necessari della P. A. sulle imprese, le distanze da mantenere tra i fondi, le ulteriori pratiche agricole da realizzare,

per evitare i menzionati inquinamenti, lo sgomento sale oltre ogni limite per sfociare nell’incredulità ovvero che sia possibile tanta insipienza da parte di chi pretende di imporre, per legge, regole “sicure”, a favore degli OGM, a nazioni intere.

Nel merito, quanto ai controlli della P. A. sulle imprese agricole, si deve tener conto che (stando al 6° censimento generale dell’agricoltura italiana del 2010; dati Istat) le aziende agricole e zootecniche attive in Italia sono 1.630.420. La loro “estensione media” è di 8,4 ettari, solo il 4,6% del totale supera i 20 ettari.

I controlli della P.A. (su 1.630.420 imprese !), da attuare in ogni azienda agricola, dovrebbero impedire ogni infrazione ed ogni inquinamento, con pronta sanzione per chi sbaglia.

Ma, tenendo conto dell’oggetto del nostro contendere, davvero possiamo ritenere che a pagare sia solo chi sbaglia, o non piuttosto l’intera collettività, e l’agricoltura (convenzionale e biologica) che, inquinato irreversibilmente l’ambiente, non sarà più in grado di produrre vegetali senza OGM. Ecco il vero danno. Irreparabile!

Circa le distanze minime da osservare, secondo l’Istituto di ricerca del National Pollen Research Unit, dovrebbero essere, nel minimo, dell’ordine di 1 Km per la barbabietola GM, di 3 Km per il mais GM, di 6 Km per la colza GM.

Ma l’isolamento correttamente gestito, secondo questo Istituto, non può prevenire in maniera totale la contaminazione da polline, può solo ridurla. Come dire che di prodotti OGM free non si potrà più parlare, una volta introdotti gli stessi nell’ambiente tramite la citata coesistenza.

In sostanza, per tutto quanto sopra evidenziato, ci si troverebbe di fronte a problemi giuridici e colturali insolubili. Si prenda, ad esempio, la rotazione agraria annuale. Cosa accadrà in presenza di OGM? Quale rotazione sarà possibile e a quali condizioni? Quale piano colturale realizzare e con quali modalità? Quali vincoli per i terreni limitrofi e a quali distanze? E per quanto tempo questi vincoli? La Raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, abrogata, suggeriva addirittura la creazione di distretti OGM e la formazione di Catasti particolari e di Registri nazionali aziendali.

Insomma, un vero sconvolgimento produttivo, del tutto ingestibile dato che un terreno coltivato con gli OGM rimane inquinato dagli stessi, si ripete, per tempi indeterminati.

Si tratta allora non di regolare una coesistenza impossibile ma solo di stabilire quale diritto dovrebbe prevalere, ossia quello di chi vorrebbe continuare a coltivare il prodotto convenzionale e/o biologico o quello di chi vorrebbe coltivare vegetali GM. In altri termini, ogni altro problema risulta del tutto relativo rispetto a quello principale di stabilire a quale tipo di coltivazione debba essere destinato il territorio agricolo nazionale, se ai vegetali GM o ai vegetali non GM.

In concreto, rispettando il diritto millenario di chi coltiva vegetali non GM si rispetta, nel contempo, anche il dettato dell’art. 44 della Costituzione italiana per il quale “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

Da rilevare, ancora, che sembra tutt’ora vigente il dettato del D. M. 8 novembre 2017 (G. U. s. g., n. 2, del 3/1/2018) del Ministro dell’Ambiente sulla vigilanza relativa alla emissione deliberata nell’ambiente di OGM”, emanato di concerto con il Ministro dell’Agricoltura e con il Ministro della Salute; vigilanza che presuppone, tra l’altro, non vietata la coltivazione degli OGM e che si riporta, nel contempo, a discipline abrogate dai Testi Unici qui considerati (come, ad esempio, il d.lgs n. 212/2001, escluso, di questo d.lgs, l’art. 1, comma 3, che resta in vigore; ved. d.lgs, n. 20/2021, art. 87).

Integra e completa, tale D. M., dell’8 novembre 2017, il D. M. 18 giugno 2019 108 che modifica gli allegati II, III, III B e IV del d.lgs 8 luglio 2003, n. 224, emanato, tuttavia, questa volta dal solo Ministro dell’Ambiente, senza il concerto con gli altri Ministri sopra richiamati.

Se, poi, si consulta il contenuto di questi D. M. ci si trova di fronte ad una selva oscura di rinvii e richiami normativi che, di fatto, impediscono e precludono alla maggioranza dei cittadini, che lo volessero applicare, di comprendere e conoscere quale sia l’esatta disciplina della materia trattata, contravvenendo platealmente alle finalità della delega al Governo contenuta nell’art. 11 della legge

117 del 2019, che esige semplificazione e chiarezza delle norme coordinate ed emanate con i Testi Unici.

III – Circa la sperimentazione sugli OGM in campo aperto, si è in precedenza rilevato che la Commissione XIII della Camera, con il parere condizionato del 13 gennaio 2021, ha, tra l’altro, puntualizzato come, nell’attuale quadro normativo di riferimento, “sia vigente in generale il divieto di sperimentazione e coltivazione di piante geneticamente modificate in campo aperto”.

Tuttavia, bisogna tener conto, in merito, del Regolamento (UE) n. 1043/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, per il quale «lo sponsor (operatore del settore) non è tenuto a munirsi di autorizzazione scritta alcuna, dell’autorità competente, per l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, ai fini di ricerca e sviluppo, per la creazione di medicinali e vaccini contenenti OGM, o da essi costituiti, destinati alla prevenzione o alla cura della malattia da Coronavirus COVID-19» (ved. artt. 2 e 3 del Reg.to cit.).

Tali disposizioni, in deroga alla Direttiva 2001/18/CE, stando al Regolamento indicato, si applicano fino a quando «la COVID-19 sia dichiarata una pandemia dall’OMS oppure finchè sarà applicabile un atto di esecuzione con il quale la Commissione riconosce una situazione di emergenza sanitaria pubblica dovuta al COVID-19, in conformità all’art. 12 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio» (art. 4, comma 1, del Reg.to cit.).

«Gli sponsor, comunque, sono tenuti ad attuare misure adeguate per ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi prevedibili derivanti dall’emissione deliberata nell’ambiente del medicinale in fase di sperimentazione» (ved. art. 2, comma 2, Reg.to cit.).

Ma, il Regolamento in parola, n. 1043/2020, nel richiamare la Direttiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati), ammette, in alternativa, anche una sperimentazione in ambiente confinato.

Da ciò consegue che lo Stato italiano dovrebbe pretendere che tale sperimentazione per la quale non necessita autorizzazione alcuna (di cui al cit. Reg.to n. 1043/2020) sia svolta in ambiente confinato, a protezione delle aree agricole e dello stesso ambiente, avendo presente il contenuto del 12° «considerando», del richiamato Regolamento (UE) n. 1043/2020, per il quale «La COVID-19 è una malattia complessa che incide su molti processi fisiologici. Potenziali trattamenti e vaccini sono attualmente in fase di sviluppo. Alcuni dei vaccini in fase di sviluppo contengono virus attenuati o vettori vivi, che possono rientrare nella definizione di OGM».

Fuori della deroga, restano tutt’ora proibite le sperimentazioni in campo aperto con i vegetali GM e con i vegetali ad essi assimilabili, richiamati anche dal menzionato parere condizionato della Camera del 13/1/2021, quando, dopo aver rilevato «la presenza di un generale divieto di sperimentazione e coltivazione di piante geneticamente modificate in campo aperto», precisa «divieto esteso anche ai prodotti ottenuti con «nuove tecniche di miglioramento genico-NBT o genome editing, e ai prodotti analoghi». Divieto di sperimentazione, in campo aperto, che persiste anche tenendo conto del dettato dell’art. 26 bis, comma 3, del d.lgs n. 224/2003 (introdotto dall’art. 1 del d.lgs n. 227/16) che impone la salvaguardia, comunque, di tutte le aree agricole e dell’ambiente, da ogni inquinamento di OGM.

Conforta la notazione in questione l’art. 8 della legge n. 5 del 2005, quando stabilisce «per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1 (sulla coesistenza di OGM e non OGM) fino all’adozione dei singoli provvedimenti di cui all’art. 4, le colture transgeniche, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, non sono consentite».

Questo articolo (con l’eccezione) è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006.

Appare, dunque, inaccettabile il disposto dell’art. 1, comma 5, del d.lgs n. 18/2021, cit., nel punto in cui recita «il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione, nè alle piante …., nè ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione», facendo presumere ammesse (in connessione con l’art. 87 cit.), le sperimentazioni anche con OGM e vegetali analoghi in campo aperto.

In conclusione, secondo il prof. Pietro Perrino, più volte richiamato, «sia la transgenesi che la cisgenesi (e ora la nuova mutagenesi) sono implicitamente la medesima cosa perché la tecnica è la stessa: l’ingegneria genetica.

Il problema, infatti, dell’ingegneria genetica è la tecnica con cui si ottengono gli organismi transgenici o cisgenici. Sono sempre organismi geneticamente modificati ottenuti inserendo nel genoma, che si vuole trasformare o manipolare, un miscuglio di DNA che, tra l’altro, contiene i marcatori della resistenza agli antibiotici e promotori pericolosi per la salute umana e degli animali. Il risultato finale sia che si tratti di transgeni che di cisgeni è un DNA transgenico o cisgenico instabile, mal legato al resto del genoma e che, quindi una volta libero si può ricombinare con altro DNA, dando origine a nuovi virus, nuovi batteri, nuovi funghi, nuove malattie”.

In altre parole, per operare queste trasformazioni genetiche o cisgeniche, in forma rapida ed economica, si usano ancora virus (c.d. innocui) che, ricombinati con altri occasionali virus o batteri, possono produrre (e spesso producono) effetti devastanti sulla salute dell’uomo e degli animali.

Sintomatico, peraltro, il fatto che, da quando si sono introdotte queste tecniche, con regolarità impressionante sono scoppiate pandemie sconosciute ed incontrollabili fino al presente, mai, prima di questa introduzione, verificatesi con tale frequenza, regolarità e virulenza.

Sono eventi che vanno studiati con ogni attenzione e con assoluta imparzialità, soprattutto attraverso pubblici e tempestivi interventi.

IV – Quanto alla pericolosità degli OGM (come alla pericolosità dei diserbanti associati necessariamente alla loro coltivazione come il glifosato, in commercio con il nome Roundup), essa è stata ampiamente dimostrata da ricercatori indipendenti e da operatori del

Sembra, tuttavia, opportuno puntualizzare ancora alcuni aspetti del problema per ribattere le tesi di coloro che negli OGM, con molta superficialità, rilevano solo progresso e qualità.

Si prenda, ad esempio, la lettera inviata dal fitopatologo Don Huber, profes- sore emerito alla Purdue University (ancora attivo nell’ambito della ricerca) al Segretario per l’Agricoltura USA, Tom Vilsack, il 16 gennaio 2011 (vedere la rivista Nexus, New Time n. 107, vol. VI, dic 2013/gen 2014), che facendo riferimento al glifosato (ovvero al Roundup), presente nella catena alimentare e in quella vegetale, così, tra l’altro, si esprime:

«Egregio Segretario Vilsack,

un’équipe di autorevoli scienziati esperti in piante e animali ha recentemente portato alla mia attenzione la scoperta di un agente patogeno, visibile solo al microscopio elettronico, che appare altamente nocivo per la salute delle piante, degli animali e probabilmente degli esseri umani. In base all’analisi dei dati disponibili, il patogeno è diffuso, molto pericoloso e si trova in concentrazioni elevate soprattutto nella soia e nel mais Roundup Ready (RR), il che suggerisce un legame con il gene RR o più plausibilmente con la presenza di Roundup. Questo organismo appare NUOVO per la scienza!

Queste sono informazioni altamente riservate che potrebbero causare un crollo nei mercati di esportazione della soia e del mais statunitensi, nonché problemi alla fornitura nazionale di alimenti e mangimi. D’altra parte, questo nuovo organismo potrebbe avere già compiuto danni significativi (che descrivo più avanti). Io e miei colleghi, quindi, stiamo proseguendo le nostre indagini con rapidità e discrezione, e chiediamo l’assistenza dell’USDA [Ministero dell’Agricoltura USA] e di altri enti per identificare l’origine e la prevalenza del patogeno, le sue implicazioni e i possibili rimedi.

Nello specifico, se informiamo l’USDA delle nostre scoperte in questa fase precoce è per via della decisione attualmente in corso per l’approvazione dell’alfa-alfa RR. Naturalmente, se il gene RR, o lo stesso Roundup, è un promotore o cofattore per questo patogeno, tale approvazione potrebbe rivelarsi una calamità. In base alle prove attuali, l’unica azione ragionevole in questo momento sarebbe ritardare la deregolamentazione almeno fino a quando, eventualmente, ci saranno sufficienti dati tali da escludere un’implicazione del sistema RR.

Negli ultimi 40 anni, ho lavorato come scienziato presso agenzie professionali e militari che valutano e contrastano minacce biologiche naturali e artificiali, fra cui armi biologiche ed epidemie. In base alla mia esperienza, ritengo che la minaccia posta da questo patogeno sia unica nel suo genere e presenti uno status di rischio elevato. In parole povere, sarebbe opportuno trattarla come un’emergenza.

Svariati ricercatori che hanno indagato sul problema hanno fornito diversi pezzi del puzzle, presentando complessivamente il seguente scenario inquietante: l’organismo, precedentemente sconosciuto, è visibile solo al microscopio elettronico (36.000x) e il suo ordine di grandezza è approssimativamente quello di un virus di medie dimensioni. È in grado di riprodursi e appare simile a un microfungo. Se lo fosse, sarebbe il primo microfungo di questo tipo mai identificato. Ci sono prove convincenti che indicano che questo agente infettivo promuova le malattie sia nelle piante che nei mammiferi, il che è molto raro.

È stato trovato in concentrazioni elevate nei mangimi di soia e mais Roundup Ready, nelle borlande, nei mangimi fermentati, all’interno dello stomaco dei suini e nella placenta di suini e bovini.

L’organismo prolifera nelle piante infettate da due malattie che stanno decimando i raccolti e gli introiti degli agricoltori: la sindrome della morte improvvisa (SDS) e l’avvizzimento batterico di Goss. Il patogeno è stato trovato anche nell’agente causativo fungino della SDS (Fusarium solani f. sp. glycines).

I test di laboratorio hanno confermato la presenza di questo organismo in capi di bestiame di svariati tipi colpiti da aborti spontanei e infertilità. Con i risultati prelimi- nari delle ricerche in corso è stato inoltre possibile riprodurre gli aborti in ambiente clinico. Il patogeno potrebbe spiegare la frequenza sempre maggiore, negli ultimi anni, dell’infertilità e degli aborti spontanei negli allevamenti statunitensi di bovini, mucche da latte, suini ed equini. In questo quadro si collocano i recenti rapporti sui tassi di infertilità delle giovenche da latte (20%), e degli aborti spontanei fra i bovini, la cui percentuale sale fino al 45%.

Per esempio, 450 su 1.000 giovenche da latte alimentate con insilato di frumento hanno avuto aborti spontanei. Nello stesso periodo, fra altre 1.000 giovenche della stessa mandria, nutrite con fieno, non ci sono stati aborti. Sono state confermate elevate concentrazioni del patogeno nell’insilato di frumento, su cui presumibilmente sono stati usati diserbanti al glifosato.

Raccomandazioni

Riepilogando, dato il titolo elevato di questo nuovo patogeno animale nelle colture Roundup Ready e la sua associazione con malattie delle piante e degli animali che stanno raggiungendo proporzioni epidemiche, richiediamo la partecipazione dell’USDA in un’indagine multi-agenzia, nonché un’immediata moratoria sulla deregolamentazione delle colture RR finché non sarà possibile escludere la relazione causale/di predisposizione con il glifosato e/o le piante RR come minaccia per le produzioni agricole e animali e per la salute umana. È urgente esaminare se gli effetti collaterali dell’uso del glifosato possano aver facilitato la crescita di questo patogeno o aver aggravato i danni alle piante o animali ospiti indeboliti. È ben documentato che il glifosato promuova i patogeni del suolo, ed è già stato implicato nella diffusione di oltre 40 tipologie di malattie delle piante, di cui smantella le difese attraverso la chelazione dei nutrienti vitali, e riduce la biodisponibilità dei nutrienti nei mangimi, il che a sua volta può causare disturbi negli animali. Per valutare correttamente questi fattori, richiediamo l’accesso ai dati pertinenti in possesso dell’USDA.

Personalmente studio i patogeni delle piante da oltre 50 anni. Stiamo assistendo a una tendenza senza precedenti nell’aumento di malattie e disturbi fra piante e animali. Questo patogeno potrebbe essere la chiave per comprendere e risolvere il problema. Merita attenzione immediata e risorse adeguate per scongiurare un crollo ge- neralizzato della nostra infrastruttura agricola critica.

Cordialmente, – Col. (Rit.) Don M. Huber”

Professore emerito, Purdue University e Coordinatore della Società Fitopatologica Americana (APS), Sistema nazionale di recupero per le malattie delle piante dell’USDA (NPDRS)».

Come si noterà, stando agli studi di questo fitopatologo, si rinvengono residui del diserbante Roundup anche nei mangimi di mais e soia GM che attualmente circolano in Italia, specialmente in quella del Nord, come nei vegetali irrorati con lo stesso diserbante.

Nostri ricercatori, fin dal 2010 (e anteriormente), hanno inutilmente messo in guardia dai pericoli connessi con i metodi utilizzati per produrre OGM.

In proposito, bisogna chiarire che quando si parla di mais GM (o di OGM in generale) ci si riferisce ad un mais convenzionale modificato geneticamente c per rendere il vegetale resistente al diserbante, delle erbe infestanti, Roundup (glifosato). Erbe infestanti che , si è osservato, con il tempo diventano GM e, quindi, anch’esse resistenti al medesimo glifosato.

Questi eventi dovrebbero costringere a valutare con attenzione gli effetti del glifosato sulla salute umana ed animale oltre che sull’ambiente.

Ci riferiamo, in particolare, alla persistente diffusione del Coronavirus che sembra non demordere, come alla morìa delle api la cui popolazione è scesa del 50% (ved. “Avvenire” del 6 ottobre 2020, pag. 2). È stato rinvenuto polline GM finanche nel miele posto in commercio nei paesi in cui la coltivazione degli stessi è permessa.

Aggiungasi che la stessa G. U. (s. g. del 15/5/2012, n. 111, pag. 18), nell’ammettere provvisoriamente l’uso del BASTA 200 (erbicida totale ad azione fogliare) contenente glufusinate ammonio puro ne elenca i rischi: “H360Fd, può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H373, può provocare danni agli organi (sistema nervoso) nel caso di azione prolungata o ripetuta se ingerita”.

In particolare, così il prof. Perrino (ricercatore del CNR) in una intervista del 2010 dichiarava tra l’altro: «La società (omissis), recentemente querelata per aver contaminato colture alimentari con colture farmaceutiche ingegnerizzate al fine di produrre vaccini e medicine, ha inserito il Gp 120 (gene di glicoproteina dell’immunodeficienza umana: HIV) nelle piante di mais.

Veljko Veljkovic e Mae Wan Ho dichiararono al giornale “AID Science” che questo modo di fare equivale alla messa in circolazione di una lenta e sottile arma biologica.

La maggior parte dei patogeni mortali prodotti dall’ingegneria genetica saranno creati e liberati nell’ambiente quando nessuno se lo aspetta. Ecco perché notevoli quantità di DNA transgenico, con geni virali e batterici, ricchi di novità e combinazioni innaturali con geni di altri organismi, sono di routine liberate nell’ambiente dalle attrezzature usate come contenitori dei residui di DNA transgenico, ancora con il presupposto, pienamente screditato, che il DNA una volta scaricato nell’ambiente si disintegra. Il DNA transgenico è anche rilasciato deliberatamente nell’ambiente con le colture GM (geneticamente modificate) che generano polline, polvere e avanzi; tra le colture GM ci sono quelle ingegnerizzate con materiali genetici che producono medicine e vaccini.

I genetisti microbiologi possono allevare e identificare meno dell’uno percento di tutti i batteri presenti nell’ambiente. Le possibilità di creare nuovi patogeni attraverso il trasferimento genico orizzontale (TGO) e la ricombinazione del DNA transgenico sono infinite».

Aggiungeva, sempre nel 2010, il prof. Perrino: «I pericoli di trasferimento genico orizzontale provocati dall’ingegneria genetica sono:

  • Generazione di nuovi virus attraverso incroci tra specie diverse che causano
  • Generazioni di nuovi batteri che causano malattie.
  • Diffusione di geni per la resistenza a medicine ed antibiotici tra patogeni virali e batteri rendendo incurabili le infezioni.
  • Inserzione dei costrutti a caso nei genomi delle cellule che producono effetti dannosi, cancro incluso.
  • Riattivazione (e ricombinazione) con virus dormienti (presenti in tutti i genomi) può generare virus infettivi.
  • Diffusione di nuovi geni pericolosi e costrutti di geni mai
  • Moltiplicazione di impatti ecologici dovuti a tutti i fattori su elencati».

A tutto ciò la così detta “scienza” pro OGM, nazionale ed internazionale, guidata dalle multinazionali di turno, si è sempre opposta fieramente tacciando di incompetenza chi osava dissentire sui medesimi OGM, dichiarati costantemente innocui e necessari per debellare la fame nel mondo.

Ma il 25 giugno 2020 la stampa ha reso noto che la Bayer (proprietaria dal 2018 della Monsanto) ha patteggiato, per estinguere 95.000 giudizi pendenti negli Stati Uniti, un rimborso di oltre 10 miliardi di dollari per i danni provocati dal Roundup alla salute dei ricorrenti, cancro compreso (ved. “Avvenire” del 25/6/2020, pag. 21). Restano non definite altre 25.000 controversie per gli stessi motivi, che la società spera di comporre il prima possibile. Una incompetenza strana, allora, quella dei contrari agli OGM per fondati motivi scientifici, se il maggior produttore mondiale di OGM (ora la Bayer) è stato costretto ad un simile comportamento.

Per completare il quadro è necessario far rilevare che Tom Vilsack ha guidato il Dipartimento dell’Agricoltura USA, corrispondente al nostro Ministero dell’Agricoltura, nelle due amministrazioni del Presidente Obama, dal 2009 al 2017. Stando alle notizie diramate dall’OCA (Organic Consumers Association), associazione senza scopo di lucro che promuove il biologico negli USA, questo Ministro avrebbe approvato più OGM di qualunque altro Ministro dell’Agricoltura, ovvero almeno 13, molti dei quali sviluppati dalla multinazionale “Monsanto” (ora, si ripete, della Bayer), tra cui le barbabietole da zucchero (il cui utilizzo è stato successivamente dichiarato illegale), l’erba medica (in inglese alfa alfa), il mais, il cotone, la soia. Tutti progettati per sopravvivere all’aggressione dei pesticidi come il Roundup (glifosato), venduti dalla stessa Monsanto. Ma la notizia più amara è che Tom Vilsack è stato nominato nuovo Ministro dell’Agricoltura dal Presidente Joe Biden. Questo potrebbe significare che la battaglia per far emergere la pericolosità degli OGM, e del connesso Roundup, potrebbe non trovare seguito alcuno nel

Governo degli Stati Uniti.

  • – Tanto premesso, per le considerazioni e osservazioni sopra espresse e per le altre già rimesse da codesta Associazione, risulta tutt’ora presente l’eccesso di delega, ovvero il superamento dei limiti della stessa, quando si continuano a regolare, con i citati decreti, ex 87 dei d.lgs n. 18/2021 e n. 20/2021, gli OGM e la loro coltivazione e produzione, contro il parere condizionato del Parlamento e, quando, pur procedendo a tale regolamentazione, di questa si offre un quadro confuso e contraddittorio dato il persistente divieto di coltivare OGM sul territorio nazionale, evidenziato anche nei preamboli dei Testi Unici considerati. Nè viene richiamata, nei medesimi preamboli, la sentenza (vincolante) della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018, sugli OGM (e sui nuovi NBT agli stessi assimilabili) che, implicitamente, conferma la legittimità del citato divieto di coltivare gli OGM e i nuovi NBT.

Né viene considerata, sempre dai T. U. in parola, la Decisione (Ue) 2019/1904 del Consiglio Ue che su tale sentenza fonda l’invito, alla Commissione, a presentare uno studio sulle nuove tecniche genomiche e sul loro impatto in ogni ambito (compreso quello sulla salute umana ed animale, sulle aree agricole e sull’ambiente), impatto che la presente nota ha cercato di evidenziare in qualche misura e che, in concreto, si risolve nel dovere di rispettare il principio di precauzione (di cui alla Direttiva 2001/18/CE e alla Comunicazione della Commissione UE, N. 1, 2000).

Dovere evidenziato non solo dalla citata sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018 (C. 528/16), ma anche dal Consiglio di Stato (decisione del 6.2.2015, n. 605, Sez. III) che, nel dichiarare pienamente legittimo il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 (confermato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2015 che reitera il divieto della coltivazione del mais GM Mon 810 sul territorio nazionale) precisa: «l’applicazione del principio di precauzione postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente, ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli effetti negativi che si prefigge di eliminare o ridurre (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 10.9.2014, n. 4588 e 11.7.2014, n. 3573) e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad una attività potenzialmente pericolosa l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (crf. Cons. Stato, Sez. IV, 11.11.2014, n. 5525)».

Presupposti, quelli descritti, ampiamente analizzati e condivisi, si ripete, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del Lussemburgo, con la citata sentenza del

25 luglio 2018, per la quale, tra l’altro, «i rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi (ossia i nuovi NBT) potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi, …… in quanto la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo nell’organismo (transgenesi) e in quanto tali nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate ad un ritmo ed in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi».

Sicché, sempre per la Corte indicata: «considerati tali rischi comuni, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva sugli OGM gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo della direttiva stessa consistente nell’evitare gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente e violerebbe il principio di precauzione che la direttiva mira ad attuare. Ne consegue che tale Direttiva 2001/18/CE sugli OGM si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione» (ved. la sentenza cit., in particolare, i nn. 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54).

Anche il Parlamento Europeo, con la Risoluzione legislativa del 13 gennaio 2015, di modifica della Direttiva 2001/18/CE, sulla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, ha fatto propria questa linea di prudenza e di rispetto degli interessi nazionali, quando (all’art. 1, paragrafo 3) così, tra l’altro, si esprime: “ …. uno Stato membro può adottare misure che limitano o vietano in tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla varietà o alle caratteristiche …. a condizione che tali misure siano conformi al diritto dell’Unione, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità …… basate su fattori imperativi quali quelli connessi a:

  1. gli obiettivi di politica ambientale;
  2. la pianificazione urbana e territoriale;
  3. l’uso del suolo;
  4. gli impatti socio-economici;
  5. l’esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti ….;
  6. gli obiettivi di politica agricola;
  7. l’ordine pubblico”.

Chiarisce, tra l’altro, sul punto a), sopra riportato, il 15° “considerando” della Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo: “…. Le motivazioni legate agli obiettivi di politica ambientale possono includere l’esigenza di tutelare la diversità della produzione agricola nonché la necessità di garantire la purezza di sementi e materiali di moltiplicazione vegetale. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di basare le loro misure anche su altre motivazioni, che possono includere la destinazione dei suoli, l’assetto territoriale urbano e rurale o altri fattori legittimi come quelli legati alle tradizioni culturali”.

Risoluzione, recepita dalla Direttiva (UE) 2015/412 e attuata nel nostro ordinamento con il d.lgs 4 novembre 2016, n. 227, il cui art. 1, comma1, lett. b), introduce nel d.lgs, 8 luglio 2003, n. 224, il “Titolo III bis” sulla limitazione o divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale contenente l’art. 26 quater per il quale “il MiPAAF può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM … motivate in base a: a) gli obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE; f) obiettivi di politica agricola; g) ordine pubblico”.

Si tratta di dare spazio a tutte queste motivazioni e ragioni contrarie all’introduzione degli OGM nell’ambiente stabilendo, una volta per tutte, con legge, che il territorio nazionale deve essere considerato libero da OGM, ossia OGM free.

Se, tuttavia, ostacoli di ordine comunitario si frapponessero a questo indirizzo, si ricorda che in materia di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute umana e il diritto all’integrità dell’ambiente (artt. 9 e 32 della Costituzione) messi in serio pericolo dagli OGM, l’Italia, con i Trattati internazionali, non ha rinunciato alla propria piena sovranità (come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 1164 del 1988 ecc. …) e che può, dunque, in merito, legiferare liberamente per evitare, tra l’altro, inquinamenti irreversibili del territorio e, si ripete, danni inaccettabili alla salute umana, animale e all’ambiente.

Né si dovrebbe escludere, a priori, la possibilità di sollecitare il parere, sul punto, dell’intero corpo elettorale, attraverso un referendum consultivo, da stabilire e regolare tramite apposita legge ordinaria, in attuazione di questa piena sovranità nazionale, conservata nelle richiamate materie.

Deve, in proposito, far riflettere l’atteggiamento negativo e, se si vuole, responsabile dello Stato Ungherese nei confronti degli OGM, giunto al punto di inserire nella nuova Costituzione una norma (art. XX) che così recita:

«Ognuno ha diritto alla salute fisica e mentale.

L’Ungheria promuove il diritto di cui al comma uno con un’agricoltura senza organismi geneticamente modificati, assicurando l’accesso ad alimenti ed all’acqua potabile sani, …. nonché assicurando la tutela dell’ambiente».

È evidente, allora, da quanto precede, che tra i diritti fondamentali l’Ungheria ha inserito il diritto alla salute e all’integrità dell’ambiente (che gli OGM, secondo la stessa, mettono in serio pericolo) per tutelare i quali provvede con leggi nazionali prevalenti su quelle comunitarie, non avendo rinunciato, come l’Italia, alla propria piena sovranità legislativa.

Da ultimo, tenuto conto di tutto quanto precede, sembra opportuno, alla scrivente Associazione, suggerire di togliere dal mercato, in via precauzionale, tutti i mangimi GM (in aderenza a quanto rilevato dal fitopatologo prof. Don Huber nella già citata lettera al Ministro dell’Agricoltura USA dell’epoca, 2011, Tom Vilsack) che costituiscono, in Italia, l’attuale alimentazione degli animali di alta e bassa corte (bovini, suini, equini, polli e conigli etc.), i quali potrebbero risultare una delle fonti di trasmissione dell’attuale pandemia, considerando che il più volte richiamato trasferimento genico orizzontale (TGO), tra specie diverse, è stato osservato e fotografato da un gruppo di ricercatori dell’Università dell’Indiana, degli Stati Uniti (ved. rivista “Nature Microbiology,” 2018).

Note

[1] Le evidenze esposte da European Consumers costringono il Governo a sospendere i decreti pro-OGM https://www.europeanconsumers.it/2021/01/17/le-evidenze-esposte-da-european-consumers-costringono-il-governo-a-sospendere-i-decreti-pro-ogm/#_ftn1

[2] Allarme OGM: inviate alla Commissione Agricoltura della Camera ulteriori notazioni in seguito alle modifiche dei testi unici in materia di sementi e vegetali! https://www.europeanconsumers.it/2021/01/05/inviate-alla-commmissione-agricoltura-ulteriori-notazioni-in-seguito-alle-modifiche-dei-testi-unici-in-materia-di-sementi-e-vegetali/

[3] Piante da frutto ed ortive: parere favorevole con condizioni 9a Commissione a schema decreto legislativo http://www.senato.it/notizia?comunicato=258501

[4] Inviate ulteriori notazioni scientifiche del Professor Perrino sul parere della 9° Commissione Agricoltura in materia di OGM e NBT: il rischio è elevato! https://www.europeanconsumers.it/2021/01/08/ulteriori-notazioni-scientifiche-sul-parere-della-9-commissione-agricoltura-in-materia-di-ogm-e-nbt/#_ftn1; Allarme OGM: inviate alla Commissione Agricoltura della Camera ulteriori notazioni in seguito alle modifiche dei testi unici in materia di sementi e vegetali! https://www.europeanconsumers.it/2021/01/05/inviate-alla-commmissione-agricoltura-ulteriori-notazioni-in-seguito-alle-modifiche-dei-testi-unici-in-materia-di-sementi-e-vegetali/

[5] Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono OGM e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111it.pdf

[6] Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00023). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;018

[7] Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 20. Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2021. GU n.49 del 27-02-2021 – Suppl. Ordinario n. 16. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;020

Per scaricare il testo in formato .pdf

Osservazioni ai D.lgs nn. 16, 18, 20_2021 docx

Tesseramento

RICHIESTA TESSERAMENTOScarica il modulo

Tesseramento a Socio di European Consumers APS
Socio Ordinario euro 30,00 Tesseramento anno solare: compreso tra il primo giorno del mese di iscrizione e lo stesso giorno dell’anno successivo.

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Tesseramento
Importo:
30,00
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Donazione

DONAZIONE LIBERA:

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Donazione
Importo:
Libero
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Pagamento con PayPal:

1 commento

  1. Mario Apicella

    Ottimo intervento per il quale si ringrazia EUROPEAN CONSUMERS, auspicando si riapra la battaglia sui diritti degli agricoltori e della popolazione tutta, generazioni future incluse.

    Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizziamo solo i nostri cookie e quelli di terze parti per migliorare la qualità della navigazione, per offrire contenuti personalizzati, per elaborare statistiche, per fornirti pubblicità in linea con le tue preferenze e agevolare la tua esperienza sui social network. Cliccando su accetta, consenti l'utilizzo di questi cookie.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.


Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 6014 giorni
  • YouTube

Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 1 giorno
  • Google

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi