European Consumers appoggia le iniziative legali contro l’applicazione del GreenPass nelle mense aziendali

European Consumers appoggia le iniziative legali contro l’applicazione del GreenPass nelle mense aziendali

European Consumers ritiene opportuno diffondere per gli opportuni usi ai sensi di legge e anche per confronto in ambito di specialisti legali e costituzionali i contenuti della “Diffida e messa in mora a non procedere alle limitazioni di cui al D.L. n. 105 del 6/08/2021[1] nei confronti delle mense sui posti di lavoro per grave Violazione del principio di legalità (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in oggetto): trattamento illegittimo di dati personali e sensibili – Violazione dell’art. 16[2] e 32 Cost[3] e dell’art. 2 della Cost. [4] – Violazione dell’art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d’Europa – Violazione del Regolamento n. 953 (2021) del Parlamento Europeo – Diffida ad eliminare ogni limitazione alla libertà personale” inviata da UNARMA, Associazione sindacale Carabinieri a:

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri[5], Ministero della Difesa[6], Presidente del Consiglio dei Ministri[7], Garante della Privacy[8], Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e al Segretario Generale del Consiglio d’Europa[9].

 Secondo tale diffida/messa in mora le limitazioni di cui al D.L. n. 105 del 6/08/2021 nei confronti della frequentazione delle mense sui posti di lavoro rappresentano una grave Violazione del principio di legalità, trattamento illegittimo di dati personali e sensibili, violazione della Costituzione, violazione dell’art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d’Europa, violazione del Regolamento n. 953 (2021) del Parlamento Europeo.

L’ Art. 3 del D.L. 105/2021 ha introdotto l’impiego certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Pag. 2 di 12 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: a) servizi di RISTORAZIONE svolti da qualsiasi ESERCIZIO, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso

Secondo il il DPCM del 2 marzo 2021 (art 27 c. 4) ed il DL nr 105 del 23 luglio 2021, si afferma altresì che “continuano ad essere consentite le attività delle mense…”.

Un’interpretazione operata tramite indicazioni ministeriali, prive di valore giuridico, ha assimilato le mense di servizio, dove si è obbligati a consumare il pasto previsto dal contratto di lavoro, a ristoranti, dove ci si reca per il piacere eno-gastronomico. La norma non prevede espressamente le mense aziendali, nel novero delle attività sottoposte all’impiego della certificazione verde.

L’estensione della norma di cui all’art. 3 del cit. DL 105/2021 è stata operata arbitrariamente, in assenza di qualsivoglia previsione di legge, sulla base di circolari diramate prima dallo Stato Maggiore della Difesa e poi da gli altri Uffici periferici, con  disposizioni imposte al personale sulla base, non di una norma del legislatore, ma sulla scorta di un’interpretazione della norma del DL citato, pubblicata tramite una Faq news del Ministero della Salute, priva di valore giuridico nell’ambito della gerarchia delle fonti.

Il Provvedimento del 22 luglio 2021 – Avvertimento Regione Siciliana, del Garante della Privacy, afferma l’Autorità che:

“Per i profili di competenza dell’Autorità si rileva in via preliminare che il Garante ha recentemente chiarito che le certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione (non la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possano essere ritenute una condizione necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario, nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2 (cfr. Provvedimento n. 229 del 9 giugno 2021, doc. web n. 9668064, recante il “Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass”).

Il legislatore è successivamente intervenuto con il decreto legge del 1° aprile 2021, n. 44 (convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), il cui articolo 4 ha previsto che, limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 costituisce “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative”.

Nonostante il Dl 105/2021 non offra alcuna copertura legale all’imposizione del certificato verde all’interno dei luoghi di lavoro, mense di servizio comprese, va ribadito che il governo ha imposto provvisoriamente che la condizione di accesso a determinati luoghi pubblici è il possesso della carta verde ottenibile sulla base di 3 presupposti alternativi – che le certificazioni verdi COVID-19 si possono ottenere dopo (art. 9.2 in DL 52/21 convertito L 87/21): i) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; ii) avvenuta guarigione da COVID-19; iii) effettuazione di test antigenico rapido;

Nei moduli di liberatoria volontaria è ben precisato: a. che “il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono”; b. che anche dopo la somministrazione di entrambe le dosi del vaccino è necessario “continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19”; c. “Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”;

L’esibizione del pass al datore di lavoro viola il divieto di trattamento dei dati sanitari in materia vaccinale da parte del datore di lavoro, ribadita dal garante nelle faq pubblicate il 17 febbraio 2021.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Si ricorda che ad oggi non è stata approvata nessuna legge che impone l’obbligatorietà del “vaccino” contro il SARSCoV-2 e il “green pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro eccezion fatta per il personale scolastico, la cui posizione è a tutt’oggi in via di definizione. Tale obbligo è previsto solo per gli esercenti le professioni sanitari e gli operatori di interesse sanitario, con disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori (art. 3 Cost.[10]).

La Corte Costituzionale ha affermato che il trattamento sanitario, per non incorrere nell’incompatibilità costituzionale, deve rispettare tre elementi: deve migliorare e/o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato e degli altri; deve essere sicuro e non incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato; deve essere prevista un’indennità in favore dell’eventuale danneggiato, a prescindere dalla parallela tutela.

Nel rango dei diritti costituzionalmente garantiti quello al lavoro, fondamento della Repubblica, rientrando tra i “principi fondamentali” è preminente rispetto alla tutela della salute che rientra nel titolo secondo sotto l’ambito dei rapporti etico-sociali.

La tutela dalla possibilità di contrarre e diffondere il COVID-19 è, per i lavoratori, assicurata non dal vaccino bensì dall’utilizzo rigoroso dei DPI, dei dispositivi medici prescritti, dell’igiene delle mani, e delle “altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione” come attestato dalle “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19 Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni”

L’Articolo 5 della “Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina” ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145, ha stabilito che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato”, che l’art. 3  della Costituzione per i trattamenti sanitari, prescrive espressamente che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” nel precedere la riserva di legge per i trattamenti sanitari, prescrive che “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

European Consumers si riserva di procedere a tutti i livelli legali in collaborazione con tutti i cittadini di buona volontà a cui richiede gentilmente di segnalare qualsiasi problematica nell’applicazione dei dispositivi di legge attualmente vigenti.

Riferimenti

[1] DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg

[2] Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

[3] La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

[4] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

[5] Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Pec: CRM36736@pec.carabinieri.it

[6] Ministro della Difesa Pec: udc@postacert.difesa.it

[7] Presidente del Consiglio dei Ministri: Pec: presidente@pec.governo.it

[8] Garante della Privacy. P.zza Venezia n. 11. Pec: protocollo@pec.gpdp.it

[9] Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Segretario Generale del Consiglio d’Europa CommissionerHR.Communication@coe.int

[10] Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

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