Il green pass rafforzato è illegale

Il green pass rafforzato è illegale.

Si premette brevemente che l’ordinamento italiano non prevede norme in materia di “stato di emergenza” che legittimano deroghe alla Carta fondamentale e ai diritti e alle libertà fondamentali da essa garantiti.

La Costituzione italiana prevede esclusivamente lo “stato di guerra” (art. 78) quale evento legittimante il conferimento al governo di non meglio specificati “poteri necessari” ma, al di là di tale ipotesi, non è dato ravvisare all’interno dell’ordinamento italiano alcunché che legittimi l’esproprio delle funzioni del Parlamento e/o la violazione di diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni regionali e internazionali di cui l’Italia è Stato parte.

Lo “stato di emergenza” è stato dichiarato sulla base del “Codice” della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018) che, da un canto, prevede che lo “stato di emergenza nazionale” possa essere dichiarato, per limitati e predefiniti periodi di tempo in predeterminate e circoscritte zone, in occasione di eventi “calamitosi” di origine naturale o antropica e, d’altro canto, è legge ordinaria.

Sulla base di tale “stato di emergenza”, reiterato fino al 31 marzo 2021, il governo italiano continua ad agire in danno dei cittadini italiani tramite l’emanazione di una legislazione altamente lesiva dei diritti e delle libertà fondamentali e dei valori e principi che sono alla base dell’ordinamento europeo.

In altri termini, il governo italiano fin dal 31 gennaio 2020 (e fino al 31 marzo 2022 salvo eventuali proroghe e addirittura al 31 giugno per l’obbligo vaccinale per i lavoratori) ha ritenuto e ritiene di esautorare delle sue prerogative il Parlamento italiano sulla base di una legge ordinaria che prevede situazioni diverse da quella esistente in Italia all’epoca dell’assunzione del provvedimento e anche successivamente, in violazione del principio di legalità proprio di ogni Stato di diritto e dunque anche in violazione dell’art. 2 tue.

L’attuale situazione epidemiologica sostenibile, con minima occupazione delle terapie intensive, l’esistenza di efficaci cure alternative[1], la mancanza di evidenze scientifiche in ordine all’efficacia delle misure adottate ai fini del contenimento della diffusione dei contagi rendono questa misura inutile, dannosa e illegale.

Nonostante gli ottimismi e l’insulsa propaganda i vaccinati si devono fare continui richiami perché i vaccini non funzionano. L’immunità derivata dai vaccini non è forte come l’immunità acquisita attraverso il recupero dal virus COVID-19[2]. La trasmissione del contagio la provocano anche i vaccinati con multipla dose.

È appena il caso di far notare la bizzarra, ridicola e inaccettabile situazione per la quale viene imposto un vaccino perché il tampone non basta, ma viene imposto anche un tampone perché il vaccino non basta rende veramente l’idea della situazione paradossale in cui ci troviamo.

I tamponi non sono più ritenuti sufficienti e affidabili per dimostrare l’assenza di infezione di una persona e per poter svolgere le normali attività, compreso il lavoro, ma viene sostenuto al contempo che cresce la curva dei contagi proprio in base ai tamponi che, ancora oggi, sono l’unico strumento grazie al quale si rilevano i contagi e si tiene in piedi la narrativa della pandemia la cui mortalità, per altro, è attualmente allo 0.02 % considerando i contagiati ufficiali. Se invece si proietta su base nazionale il tasso di positività ai tamponi (17.5 %) si arriva alla ridicola cifra di 2 decessi (secondo i dati ufficiali) ogni 100.000 abitanti.

Del resto tutti i precedenti vaccini contro i coronavirus hanno fallito nei test sugli animali e avevano la tendenza a rafforzare l’infezione peggiorando la malattia. L’ADE (Antibody-Dependent Enhancement) ha dimostrato di essere una seria sfida tipica dei vaccini contro i coronavirus e il motivo principale per cui molti di questi avevano fallito nei primi studi in vitro o sugli animali. I macachi rhesus che erano stati vaccinati con la proteina spike del virus SARS-CoV avevano evidenziato gravi lesioni polmonari acute quando erano stati esposti al SARS-CoV, mentre questo non era successo con le scimmie che non erano state vaccinate.

Allo stesso modo, i topi immunizzati con uno dei quattro diversi vaccini SARS-CoV avevano mostrato cambiamenti istopatologici a livello polmonare, con infiltrazione di eosinofili dopo esposizione al virus SARS-CoV. Questo non si era verificato nei controlli non vaccinati. Un problema simile si era verificato nello sviluppo di un vaccino per il FIPV, un coronavirus che causa la peritonite infettiva felina[3].

Lo stesso dottor Anthony Fauci, tra i propugnatori delle campagne vaccinali, ha ammesso che i vaccini contro il coronavirus hanno ripetutamente fallito e aumentato la gravità dell’infezione[4].

Gli individui vaccinati che si contagiano possono essere infettivi tanto quanto gli individui non vaccinati[5] e sono in grado di diffondere le varianti alla stessa velocità delle persone non vaccinate. Israele e il Regno Unito, tra i Paesi al mondo che hanno più inoculato la popolazione, sono stati al centro dell’attenzione per l’aumento dei contagi, con i conseguenti dubbi sul contributo dato dalla campagna vaccinale[6].

Anche in Italia i vaccinati si devono fare tamponi e mettere una mascherina. Molti completamente vaccinati continuano a finire in ospedale dove muoiono per Covid dopo aver infettato altre persone. Hanno fatto circolare vaccinati infetti con tanto di lasciapassare dove i non vaccinati non potevano andare.

Le politiche adottate hanno solo favorito gli interessi delle grandi case farmaceutiche e non certo della salute collettiva.

L’equazione “green pass = salute e/o protezione della stessa”, pure alla luce delle considerazioni medico-sanitarie che precedono, è attualmente priva di fondata evidenza scientifica certa ed oggettiva; per cui si configura come illegittima qualunque azione discriminatoria (di istituzioni, enti e datori di lavoro pubblici o privati) basata su affermazioni non provate scientificamente, salva concreta e riscontrabile prova contraria a carico (in base ai generali principi di legge) di chi la propugna, afferma, persegue e/o teorizza.

In mancanza di tali prove, il soggetto privo di codesto “lasciapassare” per libera scelta (tuttora in essere, sia pure solo formalmente) è ingiustamente penalizzato e illegittimamente discriminato, essendo di fatto limitata la sua libertà ed eguaglianza ed impedito il pieno sviluppo della sua persona e l’effettiva partecipazione, anche quale lavoratore, all’organizzazione, politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.). Il che comporta altresì l’inevitabile compromissione dei correlati diritti inviolabili che la Repubblica gli riconosce e garantisce nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, richiedendo l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale (art. 2 Cost.);

La Corte Costituzionale (sentenze nn. 307/1990 e 5/2018, tra le altre) ha stabilito che il diritto alla salute non può essere discrezionalmente trasformato dalla Stato in diritto “tiranno” a danno degli altri diritti costituzionalmente rilevanti, occorrendo che il sacrificio del singolo a favore della collettività sia giustificato da un beneficio certo e vantaggioso, in termini di salute, per la collettività e il singolo stesso: requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il trattamento sanitario, (come quello collegato e/o finalizzato al possesso del “green pass”) non lo garantisca e sia peraltro imposto e/o preteso surrettiziamente dallo Stato, come nell’attuale fase;

Il diritto al lavoro per come previsto e tutelato in particolare dagli artt. 1 e 4 della Costituzione ha la stessa rilevanza e dignità costituzionale del diritto alla salute che non può dunque prevalergli, ma deve, di contro, rispettarlo con esso coesistendo e contemperandosi in una logica di reciproco bilanciamento perché sia assicurata a tutti i lavoratori, siccome anche cittadini, pari dignità sociale, senza distinzione di condizioni personali e sociali, che invece l’inopinato possesso del “green pass” favorisce e attua.

Per queste tipologie di virus è evidente che la salute si può garantire solo con la prevenzione naturale e il sistema immunitario collettivo. L’immunità naturale è l’unica vera immunità e non si può ottenere con metodi artificiali che seguono leggi di mercato.

Che l’immunità naturale sia superiore a quella dei cosiddetti vaccini a mRna, lo ha detto la stessa Pfizer, che ha confessato che nel campione messo in piedi per ottenere l’autorizzazione di emergenza i vaccinati avevano preso ugualmente il Covid con una frequenza maggiore rispetto ai non vaccinati[7].

Si denuncia la “natura discriminatoria del green pass” nei confronti di una minoranza (secondo l’articolo 32 della Costituzione e il Regolamento UE 953/2021) e l’estensione, di fatto, dell’obbligo di vaccinazione in forma surrettizia per accedere anche ai diritti fondamentali allo studio e al lavoro, senza che vi sia la piena assunzione di responsabilità da parte del decisore politico.

Si denuncia la completa quiescenza dei Sindacati a un sistema sostanzialmente criminale dal punto di vista del rispetto dei diritti, oltre che della logica che in troppi sembrano non saper più usare. Risulta inconcepibile che i sindacati non abbiano assunto una posizione di irremovibile rifiuto di una norma incostituzionale e unica in Europa.

Questo cedimento danneggia i lavoratori che liberamente accettano di sottomettersi all’obbligo del Green Pass quanto coloro che, con decisione legittima e insindacabile, lo rifiutano. Infatti, coloro che ora si sentono a posto con il lasciapassare verde (lo stesso colore della tessera del Partito Nazionale Fascista e funzionalmente identico ad essa), fra pochi mesi non lo saranno più.

Per chi rifiuta il lasciapassare verde, si prospettano una “sospensione del rapporto di lavoro”, senza stipendio né contributi, cosa che non sarebbe possibile nemmeno per un lavoratore sottoposto a grave procedimento penale. Viene usata la formula dispotica e feroce dell’”assenza ingiustificata” per scoraggiare in modo subdolo l’esercizio del libero dissenso da un intervento medico.

Inoltre, per quanto attiene alle numerose istanze di ostensione della prescrizione medica con riferimento all’obbligo vaccinale, si comunica che, con nota prot. STDG/CC/NM 0147737 del 17 dicembre 2021 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha prospettato l’infondatezza giuridica e scientifica della stessa, specificando che i vaccini anti SARS-CoV-2 autorizzati all’immissione in commercio sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, ai sensi dell’articolo 91 del d.lgs. n. 219/2006, la cui prescrizione o utilizzazione è limitata alle strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di strategie specifiche messe a punto dalle regioni.

Deve quindi essere un medico con nome, cognome e numero di iscrizione all’Ordine dei Medici, ad assumersi la piena e personale responsabilità della prescrizione del trattamento con una sostanza di fatto ancora sperimentale”

Le violazioni dei diritti umani perpetrate con la scusa epidemiologica sono indicatrici di una società totalitaria capitalista di stampo distopico, con caratteristiche discriminatorie nei confronti di persone che non si inchinano a un assai discutibile “pensiero unico”. Come nei regimi totalitari il bene del singolo si annulla nel collettivo, facilitando il compito di chi intende controllare tutto e tutti.

Alla luce di quanto esposto consigliamo di partecipare all’iniziativa dell’Avv.to Augusto Sinagra Prof. Avv. Anna Valvo (Ordinario di Diritto dell’Unione europea), che hanno proposto questa motivata richiesta alla Commissione UE di agire contro lo Stato italiano ex art. 258 del TFUE, per plurime violazioni del diritto dell’Unione europea commesse dal 30 gennaio 2020 e fino ad oggi e poi oltre.

Ci si augura che la Commissione europea agisca contro lo Stato italiano e il suo attuale governo. Il numero fa legge ed è importante che questa richiesta sottoscritta venga inviata alla Commissione europea agli indirizzi e mail indicati all’inizio dell’esposto.

Occorre subissare di email la Commissione per rendere chiaro che una moltitudine di cittadini protesta per la deriva antidemocratica dell’Italia voluta dal governo Conte e dal governo Draghi. Siete tutti invitati a riempire con i vostri dati il testo dell’esposto, firmarlo alla fine e inviarlo via mail. Il numero è potenza. Questo è il nostro regalo per il nuovo anno all’illegittimo governo.

 

ALLA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

B-1049 Bruxelles ilze.juhansone@ec.europa.eu; pascal.leardini@ec.europa.eu

ISTANZA DI PROCEDURA D’INFRAZIONE EX ART. 258 tfue

Con il presente atto si denuncia lo Stato italiano che all’esito dei reiterati Decreti Legge asseritamente emanati al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha violato (e viola) gli artt. 2, 6, comma 3, tue, oltre che gli artt. artt. 15 e 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Denunciante: … …, Via … …, telefono … …, mail … …

Cittadinanza: italiana

Normativa violata: quella prima indicata

MOTIVI A SOSTEGNO DELL’ISTANZA

IN FATTO

Si premette brevemente che l’ordinamento italiano non prevede norme in materia di “stato di emergenza” che legittimano deroghe alla Carta fondamentale e ai diritti e alle libertà fondamentali da essa garantiti.

La Costituzione italiana prevede esclusivamente lo “stato di guerra” (art. 78) quale evento legittimante il conferimento al governo di non meglio specificati “poteri necessari” ma, al di là di tale ipotesi, non è dato ravvisare all’interno dell’ordinamento italiano alcunché che legittimi l’esproprio delle funzioni del Parlamento e/o la violazione di diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni regionali e internazionali di cui l’Italia è Stato parte.

Ad onta di quanto precede, in data 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri (cioè con un atto amministrativo) il governo italiano ha dichiarato uno “stato di emergenza” per asserito rischio sanitario connesso a malattie derivanti da virus altamente contagiosi” per un periodo di sei mesi a far data dal provvedimento e, inizialmente, fino al 30 giugno 2020.

Lo “stato di emergenza” è stato dichiarato sulla base del “Codice” della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018) che, da un canto, prevede che lo “stato di emergenza nazionale” possa essere dichiarato, per limitati e predefiniti periodi di tempo in predeterminate e circoscritte zone, in occasione di eventi “calamitosi” di origine naturale o antropica e, d’altro canto, è legge ordinaria.

Sulla base di tale “stato di emergenza”, reiterato fino al 31 marzo 2022, il governo italiano continua ad agire in danno dei cittadini italiani tramite l’emanazione di una legislazione altamente lesiva dei diritti e delle libertà fondamentali e dei valori e principi che sono alla base dell’ordinamento europeo.

In altri termini, il governo italiano fin dal 31 gennaio 2020 (e attualmente fino al 31 marzo 2022 salvo eventuali e prevedibili proroghe) ha ritenuto (e ritiene) unilateralmente di esautorare delle sue prerogative il Parlamento italiano sulla base di una legge ordinaria che prevede situazioni diverse da quella esistente in Italia all’epoca dell’assunzione del provvedimento (e anche successivamente), in violazione del principio di legalità proprio di ogni Stato di diritto e dunque anche in violazione dell’art. 2 tue.

***

Il governo italiano ha emanato una pluralità di provvedimenti normativi tramite i quali ha imposto l’obbligo di vaccinazione dapprima solo ad alcune categorie di lavoratori e in un secondo momento alla generalità dei lavoratori italiani.

In particolare, ultimo in ordine di tempo, con il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, il governo italiano, pur non volendo assumere la responsabilità di un obbligo vaccinale generalizzato, continua ad emanare provvedimenti che obbligano i lavoratori ad assumere un vaccino che non immunizza e non preserva da eventi avversi (e talvolta dalla morte), pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

La ragione della (solamente apparente) non obbligatorietà del vaccino è facilmente comprensibile nella misura in cui un obbligo generalizzato di vaccinazione comporterebbe una assunzione di responsabilità da parte dello Stato con conseguente obbligo al risarcimento dei danni ex legge 25 febbraio 1992 n. 210 nel caso di danni irreversibili (compresa la morte) determinati dalla assunzione del vaccino. È già successo, infatti, che all’esito di una richiesta di risarcimento degli eredi di una donna la cui morte è stata incontrovertibilmente accertata come causata dal vaccino anti Covid, agli interessati è stato risposto che la vaccinazione non è obbligatoria.

Dunque, oltre al danno, anche la beffa.

Nondimeno, il governo italiano discrimina fra cittadini vaccinati e cittadini non vaccinati i quali ultimi, al di là di una passeggiata al parco, non possono: 1. esercitare la propria attività lavorativa; 2. Provvedere alle proprie necessità quotidiane in quanto privati della retribuzione; 3. attendere a qualsivoglia attività di tipo ludico-ricreativo; 4. non possono esercitare la libertà di circolazione se non dotati di “certificazione verde” (green pass) rilasciata all’esito di avvenuta vaccinazione e non possono neanche utilizzare i mezzi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani.

Si ricorda che l’art. 2 tue presenta, oltre ad una valenza esterna (il rispetto dei valori di cui al citato articolo è condizione di adesione all’Unione europea), anche una valenza interna nella misura in cui ex art. 7 tue la violazione (grave e persistente) o anche “l’evidente rischio di violazione grave” dei valori di cui all’art. 2 tue, può determinare l’avvio di una procedura che, in un certo senso, può essere definita “sanzionatoria” nei confronti dello Stato che se ne sia reso responsabile.

Si ricorda anche che la Comunicazione dell’11 marzo 2014 (“Un nuovo quadro dell’ue per rafforzare lo stato di diritto”), sottolinea che “Lo Stato di diritto è la spina dorsale di ogni democrazia costituzionale moderna. È uno dei principi fondanti che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di tutti gli Stati membri della ue e, in quanto tale, è uno dei valori principali su cui si fonda l’Unione, come richiamato dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (tue) nonché dal preambolo dello stesso trattato e da quello della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta). Anche per questo motivo, l’articolo 49 del tue subordina l’adesione alla ue al rispetto dello Stato di diritto. Inoltre, lo Stato di diritto (preminenza del diritto) costituisce, accanto alla democrazia e ai diritti dell’uomo, uno dei tre pilastri del Consiglio d’Europa, sancito nel preambolo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cedu)”.

Pur volendo tralasciare gli innumerevoli provvedimenti assunti dal governo italiano fin dagli esordi della diffusione del virus Sars-Cov 2, si domanda alla Commissione europea se ritiene ammissibile che uno dei suoi Stati fondatori possa pretermettere il rispetto di quei valori su cui la ue dice di fondarsi.

Dica la Commissione europea se ritiene ammissibile che uno dei suoi Stati fondatori sospenda dal lavoro e dalla retribuzione i cittadini che rifiutano l’assunzione di vaccini autorizzati sotto condizione sulla base del Regolamento 507/2006/ce della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quanto al citato Regolamento (n. 507/2006/CE), è noto che i c.d. vaccini asseritamente anti Covid-Sars 2 attualmente in commercio, hanno ottenuto una mera autorizzazione condizionata e a titolo sperimentale, all’immissione in commercio ex art. 4 del detto Regolamento.

L’articolo 4 in questione stabilisce espressamente che “Un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, malgrado non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti condizioni […]”, e fra le condizioni richieste vi è quella di cui alla lett. c) in base alla quale occorre che “il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte”.

Nondimeno, il n. 2 dell’art. 4 in questione specifica che “per esigenze mediche insoddisfatte si intende una patologia per la quale non esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzato nella Comunità o, anche qualora tale metodo esista, in relazione alla quale il medicinale in questione apporterà un sostanziale vantaggio terapeutico a quanti ne sono affetti”.

In altri termini, il presupposto per il rilascio di una autorizzazione condizionata di un farmaco sperimentale è la totale mancanza di altro tipo di farmaci che possano condurre alla cura e alla guarigione da una determinata malattia.

In proposito, è appena il caso di specificare che la validità dell’autorizzazione condizionata al commercio dei vaccini c.d. anti Covd-Sars 2 è già venuta meno atteso che in una pluralità di Stati membri (Italia compresa) sono attualmente disponibili protocolli di cure con anticorpi monoclonali e/o antivirali (da ultimo l’Italia ha autorizzato il commercio di due antivirali – molnupiravir e remdesivir – per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19) ritenute meno pericolose per la salute della persona di quanto non siano i vaccini attualmente in commercio e, si ripete, autorizzati sotto condizione.

Peraltro, protocolli terapeutici idonei a fronteggiare la malattia sono stati già da tempo convalidati dalla European Medical Agency e anche proprio da codesta Commissione, oltre che dalla Agenzia Italiana del Farmaco.

Dunque, il Regolamento ce n. 507 del 2006 ha cessato di produrre i suoi effetti autorizzatori e l’imposizione governativa italiana di continuare la campagna vaccinale obbligatoria aggiunge illegalità ad illegalità.

Si domanda quanto sia legittima, conforme ai principi di non discriminazione e proporzionalità e corrisponda al rispetto dei valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani di cui all’art. 2 tue, l’imposizione di un obbligo di vaccini (un obbligo che è sostanzialmente tale e non anche formalmente) la cui immissione in commercio è sottoposta a condizione e pur in presenza dell’esser venuta meno una delle condizioni che ne aveva autorizzato l’immissione in commercio (condizionata) e cioè farmaci idonei alla cura della malattia.

Dica la Commissione europea se tali provvedimenti non siano specificamente violativi anche dell’art. 15, commi 1 e 2 della Carta dei diritti dell’Unione europea e lo stesso art. 3, comma 2 del tue.

***

Premesso quanto sopra si ritiene che lo Stato italiano all’esito della pluralità di Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Decreti legge e soprattutto all’esito della continua proroga dello stato di emergenza (circostanza che può essere definita “An indefinite and uncontrolled state of emergency”) abbia violato (e violi) una pluralità di norme previste nei Trattati istitutivi.

In diritto, si evidenzia quanto segue.

Art. 2 tue, violazione del principio di legalità e dello Stato di diritto:

  1. in Italia non esiste una norma di diritto positivo né di rango costituzionale e né di rango ordinario che legittimi una declaratoria di “stato di emergenza per motivi di carattere sanitario”;
  2. anche a voler ammettere che il fondamento di legittimazione della dichiarazione dello “stato di necessità” possa essere rinvenuto (ma non è così) nel D. Lgs. n. 1/2018, tale “stato” avrebbe dovuto essere rigorosamente limitato nel tempo e nello spazio: i.e. avrebbe dovuto essere una misura provvisoria e temporanea. Al contrario, i reiterati provvedimenti di proroga dello “stato di emergenza o di necessità” ne hanno vanificato il carattere temporaneo e localizzato e hanno evidenziato esclusivamente la non necessarietà e la inefficacia dello stesso;
  3. lo “stato di emergenza” proclamato dal governo italiano fuori da ogni previsione normativa, avrebbe dovuto esser contenuto entro ristretti limiti di spazio e di durata. Al contrario, di proroga in proroga il governo italiano ha prolungato il detto “stato”, al momento, fino al 31 marzo 2022, andando ben oltre i due anni previsti dal citato D. Lgs. n. 1 2018.

Art. 3, comma 2 tue

  1. Il Decreto legge n. 221 del 2021 impedisce sostanzialmente la libertà di circolazione dei cittadini italiani discriminando e creando categorie di cittadini a seconda dell’assunzione o meno dei vaccini (approvati condizionalmente) ancora in commercio e riconosciuti dagli stessi produttori come prodotti medicinali “sperimentali”.

Art. 15 della Carta di Nizza

  1. le misure adottate dal governo italiano sui vaccini sono palesemente ricattatorie e discriminatorie delle varie categorie di cittadini-lavoratori;
  2. peraltro, mentre il Decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021 prevedeva la possibilità, in alternativa alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, di adibire il lavoratore (gli Operatori sanitari) a mansioni diverse in modo da prevenire ogni possibile contatto con potenziali malati di Covid-19, il Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 non ha previsto tale possibilità con conseguente ulteriore grave danno dei diritti del cittadino-lavoratore;
  3. si fa presente che il governo italiano non ha emanato un provvedimento di generale obbligatorietà del vaccino per sottrarsi all’obbligo di un eventuale risarcimento del danno (ex legge 25 febbraio 1992, n. 210) conseguente all’assunzione dei vaccini (o asseritamente tali) attualmente in commercio.
  4. Si fa presente che il governo italiano ha disposto un obbligo vaccinale (sostanzialmente generalizzato) ad onta del fatto che i detti vaccini abbiano ricevuto una mera autorizzazione condizionata e in assenza di certezze, da un canto, sull’assenza di controindicazioni all’assunzione dei farmaci in questione e, d’altro canto, in assenza di garanzie sulla superiorità dei benefici derivanti dai vaccini rispetto ad altri farmaci curativi della malattia in questione e ritenuti meno pericolosi per la salute anche alla luce degli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (relativi rispettivamente al diritto all’integrità della persona e alla protezione della salute).
  5. Che il detto obbligo vaccinale non è diretto alla prevenzione della diffusione della malattia Sars-Cov 2 è dimostrato da una pluralità di fattori:
  6. Le persone vaccinate si ammalano di Sars-Cov. 2.
  7. I contagi in Italia non accennano a diminuire.
  8. Il caso di Gibilterra è emblematico: il cento per cento della popolazione residente è stato vaccinato e così pure sono stati vaccinati tutti i cosiddetti transfrontalieri che risiedono in territorio spagnolo e lavorano a Gibilterra. Nonostante questo, i contagi sono aumentati in modo verticale e ciò dimostra che i prodotti medicinali in questione oltre ad essere rischiosi per la salute non hanno alcun effetto immunizzante.
  9. Le persone vaccinate che risultano positive al Covid non hanno obbligo di quarantena.
  10. Il detto provvedimento legislativo crea la paradossale e inaccettabile situazione per la quale un cittadino non vaccinato e con tampone negativo non può utilizzare mezzi pubblici di trasporto, non può andare al ristorante, non può lavorare, non può prendere un caffè al bar, non può partecipare a un convegno, non può fare attività sportiva, ecc., mentre, al contrario, un cittadino vaccinato che può anche essere positivo e contagiare altri cittadini è autorizzato ad usare i mezzi pubblici di trasporto, può andare al ristorante e al bar, può lavorare, può andare a un convegno, può fare attività sportiva, ecc.

Si tratta all’evidenza di una inaccettabile misura discriminatoria e punitiva che in nulla si apparenta con una misura di prevenzione sanitaria e in proposito è appena il caso di far notare la bizzarra, ridicola e inaccettabile situazione per la quale viene imposto un vaccino perché il tampone non basta ma viene imposto anche un tampone perché il vaccino non basta.

***

In ragione del fatto che “l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia […] e del rispetto dei diritti umani” è impensabile che uno Stato membro (Stato fondatore del processo di integrazione europea) abbia assunto misure palesemente dirette alla violazione di tali valori.

In proposito, è appena il caso di ricordare che l’adesione ad un Trattato e il rispetto dei relativi obblighi, da un canto, non è un buon motivo per diminuire la tutela dei diritti riconosciuti dall’ordinamento interno e, dall’altro, non è un buon motivo per diminuire la tutela dei diritti riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione europea.

Stupisce che la Commissione inorridisca dinanzi alla sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021 ritenuta asseritamente violativa dello Stato di diritto e rimanga inerte di fronte alla sostanziale instaurazione di un regime autoritario (e per ciò stesso antitetico allo Stato di diritto) da parte dell’Italia.

In proposito, è appena il caso di ricordare che il Parlamento italiano è stato totalmente esautorato ed impedito di esercitare le sue funzioni di controllo democratico: nel corso dell’ultimo anno e mezzo il governo ha fatto ricorso per ben 35 volte al cosiddetto “voto di fiducia” che, impedendo ogni discussione parlamentare, ha messo il Parlamento dinanzi alla scelta di approvare i provvedimenti del governo o provocare una crisi governativa e ciò è accaduto specificamente per la approvazione “coatta” dei Decreti Legge con i quali unicamente il governo esercita i suoi poteri.

Art. 52, Portata dei diritti garantiti: “1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”.

  1. L’articolo in parola non necessita di particolari commenti rappresentando la sintesi delle violazioni commesse dal governo italiano ed esplicitate nel corso del presente esposto.

***

            Tanto premesso, si chiede che codesta Commissione voglia procedere con l’invio di una lettera di messa in mora per chiedere spiegazioni al governo italiano ed, eventualmente, dar luogo ad una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano nei modi e nelle forme previste dal tfue.

È appena il caso di rilevare che la Commissione europea potrebbe (e dovrebbe) procedere anche ex art. 7, comma 2, tue o, in alternativa, tramite la procedura di cui alla sua Comunicazione dell’11 marzo 2014 (“Un nuovo quadro dell’ue per rafforzare lo stato di diritto”).

Va da sé che se la Commissione europea non riterrà di procedere nei confronti dell’Italia ex art. 258 tfue, decreterà per ciò stesso, rendendosene responsabile, la ingloriosa fine dell’Unione europea e del processo di integrazione che menti illuminate, e memori degli orrori della guerra, avevano iniziato nel 1951.

***

            Si fa riserva di ogni ulteriore chiarimento che verrà richiesto da codesta Commissione.

Si autorizza codesta Commissione a rendere palese l’identità dei denuncianti nei suoi contatti con le Autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.

I sottoscritti, in conformità a quanto precisato nella “Comunicazione” di codesta Commissione del 20 marzo 2002 (com (2002) 141 def.), chiedono di essere informati circa l’esito della presente denuncia.

Roma, … gennaio 2022

 

Per scaricare l’istanza in formato .doc: ISTANZA DI PROCEDURA INFRAZIONE EX ART 258 TFUE

 Riferimenti

[1] Ricordiamo per quanto riguarda le cure sconsigliate colpevolmente o addirittura sospese dall’AIFA, oltre al plasma iperimmune di De Donno ( il caso dell’idrossiclorochina e di altri antimalarici i cui trattamenti se iniziati precocemente nel decorso ospedaliero, per durate progressivamente più lunghe e in pazienti ambulatoriali, possono ridurre la progressione della malattia, prevenire il ricovero e sono associati a mortalità ridotta. I  numerosi  meccanismi  d’azione  dell’idrossiclorochina  e  dei farmaci/fitoterapici  associati  (clorochina,  chinino,  principi  attivi dell’Artemisia annua e della Nigella sativa) nei confronti del SARS-Cov-  2  e  SARS-Cov-1,  supportano il razionale d’uso per questi farmaci. Si veda ad es.: Savarino A, Boelaert JR, Cassone A, Majori G, Cauda R.  Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today’s diseases? Lancet Infect Dis. 2003;3(11):722-727 doi:10.1016/s1473-3099(03)00806-5.

A questi si aggiungono i risultati favorevole dell’uso della: Vitamina C: 28 questa vitamina ha rivelato fin dall’inizio il suo ruolo centrale nel trattamento del COVID-19, sia per la terapia ad alte dosi in  bolo  che  in  associazione  con  altri  antiossidanti  (glutatione,  N-acteilcisteina) (Feyaerts AF, Luyten W. Vitamin C as prophylaxis and adjunctive medical treatment for COVID-19? Nutrition. 2020;79-80:110948. doi:10.1016/j.nut.2020.110948 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7381407/; Farjana M, Moni A, Sohag AAM, Hasan A, Hannan MA, Hossain MG, Uddin MJ.  Repositioning  vitamin  C  as  a  promising  option  to  alleviate  complications  associated with COVID-19.  Infect Chemother. 2020 Nov 13. Epub ahead of print. PMID: 33263242.

https://www.icjournal.org/DOIx.php?id=10.3947/ic.2020.52.e73; lattoferrina (Wang Y, Wang P, Wang H, et al.

Lactoferrin for the treatment of COVID-19 (Review).  Exp Ther Med. 2020;20(6):272. doi:10.3892/etm.2020.9402

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7664603/, Pleiotropic  effect  of  Lactoferrin  in  the  prevention  and  treatment  of  COVID-19 infection: randomized clinical trial, in vitro and in silico preliminary evidences

Elena Campione, et al bioRxiv 2020.08.11.244996; doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.11.244996 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.11.244996v2.full.pdf; quercitina,  che  manifesta  azioni  selettive  nei  confronti  del  SARS-Cov-2 (inibizione  dell’ACE2  e  della  proteasi 3CLpro) ed effetti  immunostimolatori

(Colunga Biancatelli RML, Berrill M, Catravas JD, Marik PE.  Quercetin and Vitamin C: An Experimental, Synergistic Therapy for the Prevention and Treatment of SARS-CoV-2 Related Disease (COVID-19).  Front Immunol. 2020;11:1451. Published 2020 Jun 19. doi:10.3389/fimmu.2020.01451 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318306/

Melatonina (antiossidante, antinfiammatorio, immunomodulante, antivirale, citoprotettore, neuroprotettore, ect; si veda: Cardinali DP, Brown GM, Pandi-Perumal SR.  Can Melatonin Be a Potential “Silver Bullet” in Treating COVID-19 Patients? Diseases. 2020;8(4):44. Published 2020 Nov 26. doi:10.3390/diseases8040044 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7709121/). Infine, un ruolo fondamentale viene svolto dagli  immunoprobiotici e prebiotici per la prevenzione e la cura della disbiosi intestinale che si manifesta durante l’infezione. Olaimat AN, Aolymat I, Al-Holy M, et al. The potential application of probiotics and prebiotics for the prevention and treatment of COVID-19.  NPJ Sci Food. 2020;4:17. Published 2020 Oct 5. doi:10.1038/s41538-020-00078-9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7536434/

Si veda anche Loretta Bolgan Principi di gestione della terapia farmacologica del paziente sintomatico da COVID-19. https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/Contestazione-Principi-di-gestione-della-terapia-farmacologica-del-paziente-sintomatico-da-COVID.pdf.

[2] Gazit S, Shlezinger R, Perez G, Lotan R, Peretz A, Ben-Tov A, Cohen D, Muhsen K, Chodick G, Patalon T. Comparing sars-cov-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv. 2021. https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415.

[3] Is a Coronavirus Vaccine a Ticking Time Bomb? https://sciencewithdrdoug.com/2020/08/01/is-a-coronavirus-vaccine-a-ticking-time-bomb/amp/?__twitter_impression=true&s=08

[4] Wait a minute 🤔he said what????. https://www.youtube.com/watch?v=DtkeRJZnCHs

[5] Kissler S.M., 2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.16.21251535v3 Viral dynamics of SARS-CoV-2 variants in vaccinated and unvaccinated individuals; UK study finds vaccinated people easily transmit Delta variant in households. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/uk-study-finds-vaccinated-people-easily-transmit-delta-variant-households-2021-10-28/

[6] Da Israele al Regno Unito, arrivano i primi dati sul calo dell’efficacia dei vaccini. https://pagellapolitica.it/blog/show/1186/da-israele-al-regno-unito-arrivano-i-primi-dati-sul-calo-dellefficacia-dei-vaccini

[7] FDA, 2021. Briefing Document Application for licensure of a booster dose for COMIRNATY (COVID-19  Vaccine, mRNA) – Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting September  17, 2021

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2 Commenti

  1. Isabella Allegri

    Grazie per questo lavoro, questa istanza quindi la si fa in nome proprio attraverso pec, non si cita la fonte giuridica del testo di fonte (tipo nome avvocati – tipo associazione european consumers….)?
    Il testo posso estenderlo ad altre persone liberamente?
    Grazie per la chiarificazione.
    Cordialmente
    Isabella Allegri

    Rispondi
    • Marco Tiberti

      Certamente. Tutti i testi pubblicati da European Consumers possono essere diffusi citando la fonte.

      Rispondi

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