FAQ: OBBLIGO VACCINALE – SOSPENSIONI – SANZIONI – DIFFIDE

European Consumers Aps ha ricevuto molte richieste relative alla questione dell’obbligo vaccinale e alla multa ad essa correlata. Di seguito si risponde alla maggior parte di esse, rimanendo a completa disposizione per tutte le attività e gli approfondimenti giuridici da porre in essere in opposizione ai ricatti e alle discriminazioni governative.

European Consumers Aps ritiene assolutamente discriminatoria e in violazione dei diritti umani e civili qualsiasi coercizione in opposizione all’autodeterminazione del corpo umano.

  1. e arriva la sanzione? Posta ordinaria, raccomandata? Ci si può rifiutare di ritirarla? Se sì, cosa succede?

A far data dal 1° febbraio 2022 (coincidente con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni), l’Agenzia delle Entrate notifica ai destinatari (tutti gli ultracinquantenni che non risultino essere stati vaccinati, o che hanno ricevuto l’ultima dose da 120 giorni) un avviso di avvio del procedimento, concedendo un termine di 10 giorni per comunicare alla ASL di competenza i motivi della mancata vaccinazione; una volta effettuata tale comunicazione alla ASL, e datone avviso all’Agenzia delle Entrate, la ASL deve comunicare entro ulteriori 10 giorni all’Agenzia delle Entrate se le giustificazioni sono accolte o respinte; in caso di accoglimento delle giustificazioni dell’interessato, il procedimento si chiude; in caso di rigetto, l’Agenzia delle Entrate notifica all’interessato una sanzione amministrativa di euro 100,00, da pagare entro 60 giorni dalla notifica o da impugnare entro 30 giorni innanzi al Giudice di Pace (o entro 60 giorni innanzi al Prefetto).

Nel termine di dieci giorni di cui all’avviso di avvio del procedimento si possono far valere tutte le ragioni per le quali si ritiene di non sottoporsi alla vaccinazione, ivi comprese eventuali obiezioni di coscienza per motivi etici (es. per la sperimentazione sugli animali dei sieri genici, addirittura confessata nei bugiardini dei vaccini) o religiosi (es. per la presenza in alcuni sieri di cellule renali di feti umani abortiti al 5° mese – cellule HEK) – vedere modello dichiarazione di obiezione di coscienza, a cura degli Avv.ti Francesco Scifo e Linda Corrias (ioobietto Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per tutti).

La sanzione di 100,00 Euro per mancato ottemperamento all’obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni viene irrogata mediante un avviso di addebito notificato tramite Ufficiale giudiziario, o via pec, o anche mediante raccomandata A/R, da parte dell’Agenzia delle Entrate, atto prodromico ad un pignoramento diretto sul conto o sui beni del destinatario, qualora non ottemperi nei termini di legge (in genere, 60 giorni dalla notifica dell’avviso; nello stesso termine, è possibile proporre ricorso al Prefetto territorialmente competente, come si vedrà in appresso; in alternativa, nel termine di 30 giorni dalla notifica è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace).

Il rifiuto di ricevere l’atto non fa venir meno la legittimità della notifica, ove siano rispettati tutti i requisiti di legge (regolarità formale dell’atto e delle modalità di notificazione); in tal caso, l’Ufficiale Giudiziario annoterà il rifiuto, affiggerà l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione (o dell’ufficio, o dell’azienda) del destinatario e depositerà l’atto presso la Casa Comunale; al destinatario perverrà un avviso mediante lettera raccomandata A/R che comunica l’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa Comunale (art. 140 c.p.c.). La notifica si ha per perfezionata al decimo giorno della giacenza dell’atto presso la Casa Comunale, sempre che sia stata inviata la raccomandata che comunica l’avvenuto deposito. Se anche tale raccomandata viene rifiutata, l’Ufficiale Giudiziario (o il postino) lascerà un avviso nella cassetta della posta, per ritirare la raccomandata di avviso, con la quale poi si dovrà andare alla Casa Comunale (o, a seconda dei casi, presso lo stesso Ufficio Postale) per ritirare l’atto.

  1. Come si procede formalmente per il ricorso? che conseguenze ci sono se il ricorso viene respinto?

Si può ricorrere innanzi al Prefetto territorialmente competente (quello del luogo di residenza del destinatario della sanzione), entro sessanta giorni dalla notificazione della sanzione.

Se il Prefetto respinge il ricorso, avverso l’ordinanza – ingiunzione prefettizia è ammesso il ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, entro trenta giorni dalla notifica della stessa.

Alternativamente al ricorso al Prefetto, si può ricorrere direttamente innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, ai sensi della legge 689/81, entro trenta giorni dall’avvenuta notifica dell’atto (secondo quanto esposto sopra). Occorre versare un contributo unificato di 43,00 Euro per depositare il ricorso.

In caso di rigetto del ricorso, si può proporre appello innanzi al Tribunale del circondario di cui fa parte l’Ufficio del Giudice di Pace; in tal caso il Tribunale funge da Giudice dell’Appello.

2 bis.  Se invece si decide di pagare la sanzione quali sono i tempi?

In genere, 60 giorni dalla notifica dell’avviso. E’ tuttavia sconsigliabile pagare la sanzione; equivarrebbe a legittimare l’operato del governo.

  1. C’è un documento/modulo da utilizzare per diffida dall’utilizzo dei dati personali? a chi va indirizzata?

Sì, esistono dei modelli di diffida dall’utilizzo e dal trattamento non autorizzato dei dati personali sensibili. Va indirizzata all’Agenzia delle Entrate, all’ASL competente per territorio e, per conoscenza, al Garante per la privacy (valutare se indirizzarla anche al medico di medicina generale, a seconda dei casi) – cfr. modello diffida all’A.d.E. predisposta dall’A.G.I.  Diffida all’Ag. entrate per multa over 50

Propendiamo per il no, in considerazione del fatto che la ratio dell’obbligo (per i sanitari, le FF.OO. e per i docenti) – quantunque illegittimo – è quella di “evitare i contagi” e “contenere l’emergenza sanitaria”; nel corso della malattia in genere non si verificano occasioni di “rischio di contagio”, dal momento che la persona in malattia solitamente non frequenta luoghi affollati o nei quali in ogni caso si ravvisi il rischio di “contagi”.

Secondo una recente pronuncia cautelare del Tar dell’Umbria, relativa ad un esponente delle Forze dell’Ordine, il provvedimento di sospensione non può essere notificato es. durante il congedo[1].

  1. Chi si trova in aspettativa o malattia dovrà pagare la sanzione?

Se parliamo di persone obbligate in ragione dell’età, possono essere destinatarie dell’avviso di avvio del procedimento e, successivamente, dell’avviso di addebito (al quale possono sempre opporsi, proponendo ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace); la condizione di malattia può sempre essere motivo di esenzione temporanea, per le persone obbligate alla vaccinazione in ragione della professione svolta o anche per l’età.

  1. Si può dilazionare la tempistica per evitare il vaccino e/o sanzione mettendosi in malattia o altro? o altri metodi?

Sì, certo; è una tecnica adottata da molte persone assoggettate all’obbligo dal D.L. n. 172/2021 (poi convertito in legge con modificazioni nel gennaio 2022); alcuni si sono messi in malattia, altri hanno preso congedo, etc.

  1. Il ricorso contro la sanzione è uguale per disoccupati, in aspettativa e/o in pensione?

Se parliamo del ricorso avverso l’avviso di addebito per le persone obbligate in ragione dell’età, propendiamo per il sì (le motivazioni del ricorso prescindono in questo caso dallo stato occupazionale e dal tipo di attività svolta).

  1. Partiti i controlli, quando arriveranno le sanzioni?

Impossibile dare una risposta precisa. Potrebbe trattarsi di qualche giorno, o qualche settimana, o qualche mese. Potrebbe perfino non arrivare la sanzione, magari perché i controlli non sono stati effettuati a tappeto.

  1. Si può presentare un’impugnazione se il ricorso non è stato accolto? Con quale probabilità di successo?

Come risposto al punto 2), avverso una pronuncia di rigetto dell’opposizione da parte del Giudice di Pace, è ammesso appello innanzi al Tribunale (in funzione di giudice dell’appello avverso le sentenze del G.d.P.), entro sei mesi dal deposito della sentenza, o entro trenta giorni dalla notificazione della stessa (ma in genere la P.A. non notifica le sentenze ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione).

Avverso un’ordinanza ingiunzione prefettizia, conseguente al rigetto del ricorso proposto innanzi al Prefetto, è ammesso il ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione.

Avverso la sentenza di rigetto del Giudice di Pace, è ammesso l’appello in Tribunale (in funzione del Giudice dell’appello), entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Avverso la sentenza di rigetto dell’appello da parte del Tribunale, è ammesso il ricorso per Cassazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d’appello.

  1. Se non pago la sanzione che succede? Possono prelevare dal c.c.? La sanzione sarà maggiorata?

 Decorso il termine per il pagamento senza che questo sia avvenuto e senza che sia stato proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate può pignorare direttamente le somme dal conto corrente del destinatario della sanzione (senza cioè passare per il Tribunale, a differenza dei privati che vogliano azionare un titolo esecutivo). Non siamo al corrente al momento se vi sia il rischio di una maggiorazione in caso di mancato pagamento entro i termini (per le sanzioni amministrative in genere è così).

  1. Saranno previste sanzioni future per chi comunque continuerà a non volersi vaccinare?

Dipende dal governo e dal legislatore, ma visto come stanno andando le cose, è assolutamente plausibile, purtroppo.

  1. Il differimento che i guariti hanno, può essere ulteriormente prorogato con certificato medico per rischio A.D.E. o per altre motivazioni (es carica anticorpale alta)?

 A nostro avviso, sì. Ovviamente dipende dalla professionalità e dalla coscienza del medico; sappiamo che la maggior parte dei M.M.G. tendono a non concedere il certificato di differimento o di esenzione dalla vaccinazione (anche l’esenzione in genere è a termine, e deve essere rinnovata periodicamente).

Non è detto che i MMG conoscano (perlomeno non tutti) il fenomeno dell’A.D.E.; è risaputo che in molti casi non hanno ritenuto determinante la carica anticorpale alta ai fini dell’esenzione (ma non hanno ritenuto determinanti neanche patologie gravissime, quali cardiopatie, tumori, malattie autoimmuni, etc.).

In questo caso, il consiglio è di consultare uno specialista, di effettuare gli esami dallo stesso consigliati e di farsi rilasciare dallo stesso un certificato di esenzione o di differimento della vaccinazione, da sottoporre poi al medico di medicina generale e/o al medico vaccinatore, ai fini dell’ottenimento del “green pass” (o certificato equipollente, dotato di QR code) da esente.

  1. Se i medici non concedono l’esonero, cosa fare, come comportarsi? Come agire davanti a patologie serie che i medici non vogliono certificare per l’esonero?

Consigliamo di metterli alle strette e chiedere loro il rilascio di una prescrizione per la vaccinazione, assolutamente necessaria, come indicato nei bugiardini dei sieri e come stabilito dall’AIFA nella nota del 17 dicembre 2021. Ad oggi, non mi constano prescrizioni per la vaccinazione rilasciate dai M.M.G. (ma neanche dai medici vaccinatori). Delle due l’una: o rilasciano un certificato di differimento o di esenzione dalla vaccinazione, o rilasciano una prescrizione della vaccinazione. Non possono restare nel limbo – cfr. documento istanza ostensione prescrizione vaccinazione Istanza-ostensione-prescrizione-medica.

Consiglio, in ogni caso, di consultare uno specialista coscienzioso che provveda a rilasciare un certificato di esonero dalla vaccinazione, a fronte di patologie serie, documentate da cartelle cliniche, certificati, etc.; una volta ottenuto un certificato di esenzione da parte di uno specialista, difficilmente il M.M.G. si metterà di traverso rispetto al parere di uno specialista.

Vi è anche un’altra strada; consiste nel trasmettere alla propria ASL di riferimento la domanda di esenzione, corredata con tutta la documentazione medica a sostegno; non conosco le probabilità di ottenere in questo modo un certificato di esenzione, ma è sempre possibile tentare.

Laddove non si riesca in nessun modo ad ottenere un certificato di esenzione, nonostante la presenza di patologie serie che sconsiglino l’inoculazione, una strada percorribile potrebbe essere quella di agire in giudizio, anche con un ricorso per accertamento tecnico preventivo, al fine di far accertare da un consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale la propria condizione di salute e l’incompatibilità della stessa con la vaccinazione.

  1. per ex malati oncologici, cardiopatici con lavoro a tempo indeterminato, quali strategie seguire?

 Per quanto riguarda l’ottenimento di un certificato di esenzione dalla vaccinazione, valga quanto detto finora.

Se il lavoratore è assoggettato all’obbligo in ragione della professione svolta, conviene chiedere al M.M.G. un certificato di differimento della vaccinazione, in attesa di svolgere tutti gli accertamenti e gli esami necessari per scongiurare il rischio di reazioni avverse (al fine di ottenere l’esenzione).

A questo proposito, si può chiedere al MMG di prescrivere gli esami necessari per valutare la propria situazione clinica, prima di effettuare la vaccinazione (e al fine precipuo di evitarla) – cfr. lettera al medico di medicina generale con richiesta prescrizione esami prevaccinali lettera al MMG con domande esami prevax

Insistere, in ogni caso, sulla strada dell’esenzione.

  1. è consigliabile procedere alla richiesta di cancellazione del proprio fascicolo sanitario elettronico? Se sì in che modo e attraverso chi? E per chi non possiede lo SPID?

Tecnicamente, sembrerebbe che non sia più possibile cancellare il fascicolo sanitario (cfr. art. 11 D.L. 19.05.2020 n. 34, prevede che l’attivazione e l’alimentazione del FSE avvenga in maniera automatica per tutti i cittadini assistiti[2]); si può solo gestire la privacy, in modo tale da renderlo “visibile a nessuno” (selezionando la relativa opzione, eliminando il consenso alla consultazione); sui documenti presenti comparirà un lucchetto rosso, ad indicare che il documento è visibile solo al titolare; alternativamente, è possibile impedire la consultazione di ogni singolo documento presente nel FSE cliccando sulla “X” in fondo alla riga – cfr. vademecum oscuramento fascicolo sanitario elettronico (Vademecum oscuramento fascicolo sanitario)

Sembrerebbe poi che in alcune regioni manchi nel FSE la sezione dedicata alle vaccinazioni (e quindi anche quella relativa al Covid); in altre invece non è possibile modificare la sezione dedicata al Covid. C’è la possibilità di oscurare la sezione vaccini selezionando dal menù “altre azioni” la voce “oscura”.

Purtroppo, questo non fermerà l’agenzia delle entrate, che ha comunque accesso alle banche dati sanitarie (basta raffrontare l’anagrafe della popolazione utracinquantenne con il database del green pass vaccinale, per verificare quanti e quali ultracinquantenni ne siano in possesso oppure no).

Temo che l’unico modo per accedere al F.S.E. e per modificarne le impostazioni sia tramite lo SPID (o forse la carta nazionale dei servizi).

Ritengo che solo il titolare del F.S.E. possa procedere alla modifica delle impostazioni del medesimo.

  1. Si può presentare diffida al medico di base, Asl, garante privacy, Agenzia delle entrate per violazione trattamento dati personali?

Sì (vedere risposta a punto 3).

  1. se si prenota vaccino, si rimanda e alla fine non si fa, la sospensione è retroattiva? Bisogna restituire i soldi? siccome si è lavorato con tampone, la sospensione scatta dal giorno in cui non si può più rimandare la vaccinazione?

A nostro avviso, no (la sospensione decorre dal termine stabilito dalla norma).

No, la retribuzione è il corrispettivo per il lavoro svolto, ed è quindi dovuta.

A mio avviso, sì (sempre che si sia ricevuta l’intimazione a fornire la prova dell’avvenuta vaccinazione, o la prova dell’avvenuta prenotazione della medesima, o la prova della sussistenza di una causa di esenzione dall’obbligo, o la prova dell’inapplicabilità dell’obbligo nel proprio caso).

  1. siamo in zona arancione, se usciamo dal comune, possono sanzionare in riferimento al mancato possesso di SPG per over 50?

A nostro avviso, no; quella sanzione è di competenza dell’agenzia delle entrate.

  1. se si viene sospesi cosa succede alla pensione se hai già versato 35 anni di contributi?

I contributi versati non vengono toccati. La pensione verrà erogata al raggiungimento dell’età pensionabile.

  1. Può un lavoratore che fa S.W. non venire sospeso? oltre che per smart working se può essere chiesto anche in riferimento a chi può lavorare fuori sede?

A nostro avviso, sì (nel senso che può lavorare senza essere sospeso). Alcune timide pronunce giurisprudenziali depongono in questo senso, come quella recente riguardante un odontoiatra reintegrato nell’albo in quanto, a dire dell’Autorità Giudiziaria, può svolgere attività lavorativa anche senza contatto interpersonale (a distanza, come con la telemedicina, le consulenze a distanza, etc.). nel caso dei medici ed esercenti professioni sanitarie iscritti in un Albo, la limitazione viene annotata nell’albo al momento della reintegrazione del medico/sanitario.

Qualsiasi tipo di lavoro – anche nelle professioni soggette all’obbligo vaccinale – che possa essere svolto senza il contatto diretto con altre persone deve poter essere svolto senza limiti e senza preclusioni.

  1. quali sono gli strumenti efficaci davanti al diniego del medico di base di prescrivere il differimento vaccinale?

In caso di diniego del certificato di differimento o di esenzione, occorre chiedergli di rilasciare la prescrizione per la vaccinazione (che nel 99% dei casi non verrà rilasciata), come stabilito dall’Aifa nella nota del 17 dicembre 2021 e come prescritto nei bugiardini dei sieri (cfr. punto 13 e documento indicato)

Si ribadisce il consiglio di rivolgersi ad uno specialista e di sottoporgli tutta la documentazione relativa al proprio caso; in genere lo specialista prescriverà una serie di esami e di analisi al fine di verificare l’eventuale incompatibilità con l’obbligo vaccinale.

  1. quante volte può essere irrogata la sanzione per la medesima violazione mantenendo comunque il lavoro?

Con riferimento alla sanzione per mancato ottemperamento all’obbligo vaccinale da parte degli ulltracinquantenni, si tratta di una sanzione una tantum; non può essere irrogata più di una volta.

  1. Si può pagare la sanzione e non essere allontanato dal lavoro?

Se si tratta di un lavoro per il quale non è prescritta la vaccinazione obbligatoria, sì (anche se il nostro consiglio è quello di non pagare e di fare ricorso).

  1. vale la pena chiedere la prescrizione medica del vaccino per eventuali ricorsi futuri? è lecito chiederla?

La prescrizione della vaccinazione va senz’altro richiesta, come stabilito nella nota dell’Aifa del 17.12.2021 e nei bugiardini dei vaccini; si tratta di farmaci soggetti a prescrizione, pertanto il M.M.G. (o il medico vaccinatore) deve rilasciare la prescrizione. Ovviamente si consiglia di chiederla in funzione “difensiva”, considerando che né il MMG né il medico vaccinatore rilasceranno la prescrizione (salvo forse rare eccezioni).

Quindi, non solo è lecito chiederla; è doveroso farlo. – Cfr. Modulo istanza ostensione prescrizione medica

  1. se il 31 marzo decade lo stato di emergenza, decade anche l’obbligo vaccinale?

A nostro avviso, per logica, sì; anche se la legge di conversione del D.L. 172/2021 non prevede più tale termine e non àncora l’obbligo vaccinale al perdurare dello stato di emergenza (infatti per i medici e sanitari, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022). Il tema di fondo è che l’obbligo vaccinale è in ogni caso, sotto molteplici aspetti, illegittimo (per l’esistenza di valide ed efficaci cure; per l’insufficienza della sperimentazione dei sieri; per l’inefficacia dei vaccini nel prevenire la “infezione” e i “contagi” da “sars – cov – 2” e l’insorgere della malattia denominata “covid 19”; per i numerosi e gravissimi effetti avversi sino ad ora verificatisi; per il carattere estorsivo dell’obbligo; per le gravissime discriminazioni e sanzioni nei confronti di chi non vuole soggiacere all’obbligo; etc.).

  1. azienda Sanitaria sostiene, in un comunicato, che non è prevista la prescrizione da vaccino da parte del medico di base in quanto obbligatorio, vi risulta?

Ci risulta esattamente il contrario, come precisato sopra. L’azienda sanitaria si sta sbagliando, o è in mala fede.

 E’ confermato che non sono previsti gli assegni alimentari per noi [docenti]?

La questione è superata dalla recente riforma introdotta il 24 marzo 2022.

  1. E’ lecito richiedere di non firmare il consenso informato visto che si tratta di obbligo vaccinale?

Assolutamente non va firmato il consenso informato!

Proprio perché si tratta di un “obbligo” di legge, non va firmato il consenso informato; altrimenti ci si assume volontariamente la responsabilità per le eventuali conseguenze negative della vaccinazione, sollevando al contempo il medico vaccinatore e le Autorità.

La sottoscrizione del modulo di consenso informato non può in alcun caso essere coercibile, altrimenti è viziata ed è annullabile (per errore, violenza – non solo fisica, ma anche psicologica – e dolo).

L’obbligo di legge riguarda la vaccinazione, non la prestazione del consenso; motivo per cui, laddove ci si dovesse recare all’hub vaccinale per (mostrare di) adempiere all’obbligo, è necessario innanzitutto chiedere la prescrizione (R.R.L. – ricetta ripetibile limitativa, secondo la definizione data dall’Aifa nelle sue determinazioni, segnatamente quella del 17.12.2021) per la vaccinazione al medico vaccinatore (laddove il MMG non l’abbia rilasciata); poi, nel caso, chiedere il rilascio di un certificato di differimento o di esonero dalla vaccinazione, sulla base della propria storia clinica e della documentazione prodotta (cartelle cliniche, referti, etc.); infine, rifiutarsi di sottoscrivere i moduli del consenso informato, dichiarandosi al contempo disponibili ad effettuare la vaccinazione; il medico vaccinatore rifiuterà di inoculare il siero in assenza di sottoscrizione del consenso informato; laddove il medico vaccinatore si rifiutasse altresì di mettere per iscritto il rifiuto di procedere con la vaccinazione, sarebbe bene a questo punto chiamare le forze dell’ordine e far verbalizzare la propria disponibilità a sottoporsi alla vaccinazione ed il rifiuto del medico vaccinatore di eseguirla.

Adde: a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione, è possibile ricorrere alla c.d. “obiezione di coscienza” (per l’avvenuta sperimentazione su animali dei vaccini, o per motivi religiosi), di cui alla l. 413/93; vi sono inoltre innumerevoli sentenze della Corte Costituzionale sull’obiezione di coscienza

(vedere documento allegato sulla dichiarazione di obiezione di coscienza, da inviare al datore di lavoro, al Ministero della salute e all’ASL di riferimento) 

Riferimenti

[1] https://www.infodivise.it/finanziere-sospeso-da-servizio-e-stipendio-perche-non-vaccinato-il-tar-annulla-il-provvedimento/

[2] www.support.fascicolo-sanitario.it/guida/profilo/disattivazione-fse

Allegati

 Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per tutti

Diffida all’Ag. entrate per multa over 50

lettera al MMG con domande esami prevax

Istanza-ostensione-prescrizione-medica

 

 

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1 commento

  1. Mary

    Grazie per le informazioni.
    Mancano però i punti 3 e 4.

    Rispondi

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