Appello al Presidente della Repubblica: non firmi il Decreto che permette la semina degli OGM in campo aperto

Nell’indifferenza e nel silenzio assordante, generali, sia della stampa, che delle TV, è stata introdotta, di fatto, la coltivazione degli OGM in Italia che, nel concreto, renderà del tutto impossibile produrre vegetali convenzionali e biologici (per l’inquinamento generalizzato del territorio che ne deriverà), senza coinvolgere minimamente, in materia di tale natura, la collettività nazionale, l’unica in possesso delle più volte conclamata “sovranità alimentare”.
E’ stato, infatti, approvato, di soppiatto e alla chetichella, senza dibattito serio alcuno, con il più classico dei colpi di mano (in omaggio al rilievo dantesco sul comportamento dei menzogneri “lunga promessa con attender corto”), l’articolo 9bis, inserito dalle Camere, con l’avallo del Governo, nel decreto legge n. 39 del 14 aprile 2023, contenente norme sulla siccità.
Ora, come possa coordinarsi e connettersi la siccità con la coltivazione di qualsivoglia OGM bisognerebbe domandarlo al Parlamento ed al Governo, domanda, peraltro, che anche il Presidente della Repubblica, prima di firmare il provvedimento, dovrebbe porsi, tanto più quando il medesimo ha ripetutamente fatto rilevare l’incostituzionalità di decreti legge “omnibus”, ossia che contengono tutto e il contrario di tutto.
Senza considerare l’incompatibilità di tale articolo, per il quale: “….l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta ….. alle disposizioni di cui al presente articolo….” (ossia i nuovi NBT e/o TEA), con il dettato, vigente, del 4° “considerando” della Direttiva 2001/18/CE (sugli OGM), secondo cui: “Gli organismi viventi (OGM) immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri: gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili”, ovvero con le sentenze, vincolanti, della Corte di Giustizia UE del 25 luglio 2018, C-528/16 e del 7 febbraio 2023, C-688/21, che hanno parificato questi nuovi nuovi NBT e/o TEA, agli OGM.
Aggiungasi che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 116/2006, ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge n. 5 del 2005, che ammetteva questa sperimentazione con gli GM a cielo aperto.
Ma anche le Regioni, per la scrivente Associazione di categoria, non dovrebbero accogliere una simile disciplina che annulla, di fatto, ogni loro competenza in campo agricolo, risultando, nel contempo, contraria al disposto dei nuovi articoli 9 e 41 della Costituzione introdotti dagli artt. 1 e 2 della legge costituzionale, n. 1, dell’11 febbraio 2022, che così recitano: articolo. 1 “all’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Articolo 2: “All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni
a) al secondo comma, dopo la parola: “danno” sono inserite le seguenti: “alla salute, all’ambiente”;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e ambientali”.

Tanto premesso, con la lettera già rimessa al Presidente della Repubblica, in data 8 giugno 2023, che si allega in copia alla presente, si chiariscono ulteriormente i citati rilievi, con la speranza che possano risultare utili a contrastare la deriva in atto sugli OGM e a tutelare quella “sovranità alimentare” riconosciuta a parole ai cittadini ma coi fatti irrisa.

Di seguito il testo della lettera inviata al Presidente :

Per scaricare la versione pdf:

Notazioni_sull’art_9bis_Decreto_Siccità_DL_n_39

Preg.mo On. Prof. Sergio MATTARELLA

Presidente della Repubblica Italiana Palazzo del Quirinale,

00187 Roma – Piazza del Quirinale –

protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Oggetto: Con la scusa di regolare la siccità il Parlamento introduce gli OGM sul territorio italiano. Resta come unica difesa degli interessi nazionali il Presidente della Repubblica

Suscita forte impressione ed un grande sgomento leggere il dettato del 4° “considerando” della Direttiva 2001/18/CE sugli OGM, tutt’ora vigente, per il quale: “Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri: gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili”, in parallelo con il dettato dell’articolo 9bis contenente “Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria(approvato dal Senato il 31 maggio 2023) del DDL, n. 660 “di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39”, c. d. “decreto siccità” (G. U. n. 88 del 14 aprile 2023, scadenza 13 giugno 2023), che recita:

“ 1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo…. “, ovvero i nuovi NBT e/o TEA, che la Corte di Giustizia Ue, con sentenze del 25 luglio 2018, causa C-528/16 e del 7 febbraio 2023, causa C-688/21, ha parificato agli OGM (soggetti come tali alla disciplina degli stessi), quando risultino privi di una lunga tradizione di sicurezza come previsto dal 17° “considerando” della Direttiva in parola, perché, sempre secondo la richiamata Corte, “I rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi (ossia i nuovi NBT e assimilati) potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi, in quanto la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo nell’organismo (transgenesi) in quanto tali nuovi tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate ad un ritmo ed in quantità non paragonabili a quelle risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi”.

Sicché (sempre per la Corte indicata), considerati tali rischi comuni, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva sugli OGM gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo della direttiva stessa consistente nell’evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente violerebbe il principio di precauzione della direttiva che mira ad attuare. Ne consegue che tale direttiva 2001/18/CE sugli OGM si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione dovendosi ritenere non applicabile agli stessi solo quando si possa dimostrare la presenza di una lunga tradizione di sicurezza fitosanitaria e ambientale (ved. la sentenza cit., in particolare i nn. 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54)”.

Conferma e precisa, in merito, la Corte citata (con la sentenza del 7 febbraio 2023, causa C- 688/21):

Gli organismi ottenuti mediante l’applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo e con una lunga tradizione di sicurezza, relativa a tali applicazioni, sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva (ved. comunicato stampa della Corte di Giustizia Ue n. 22/23, del 7 febbraio 2023)”.

Quello, tuttavia, che risulta ancora più grave non è tanto il fatto di ignorare le normative vigenti e le sentenze della Corte di Giustizia, vincolanti, quanto quello di dimenticare totalmente l’attività svolta dal Governo sulla irreversibilità dell’inquinamento delle aree agricole provocate dagli OGM (e prodotti analoghi).

Ci si riferisce alle dichiarazioni, rese, “in sede di indagine conoscitiva sugli OGM”, in data 3 giugno 2003, alla IX Commissione Agricoltura del Senato, dal professor Paolo Sequi (Direttore dell’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle piante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) e dalla dott.ssa Anna Benedetti (Direttrice della Sezione di Nutrizione Azotata).

In particolare, il prof. Sequi riferiva che i risultati avevano posto “in evidenza il fatto che il DNA rilasciato dalle radici delle piante geneticamente modificate può essere assorbito dalle argille per periodi di tempo indefiniti; si è verificato un limite temporale di sette anni, ma se si comporta come altri componenti, ad esempio gli enzimi del suolo che conosciamo, si può parlare di periodi di tempo indefiniti, quasi geologici. Ciò significa che una pianta geneticamente modificata può lasciare tracce del suo corredo genetico nel suolo e quindi trasmettere i caratteri modificati ad altre piante”.

Precisava, ancora, il professor Sequi che: “L’importanza dello studio sul suolo può essere desunto dalla considerazione che le biomasse viventi all’interno del suolo, in un Paese come l’Italia sono dieci volte superiori alle biomasse animali e umane che vivono sopra il suolo (sono inferiori soltanto alla vegetazione). Pertanto, il suolo è` il nodo degli equilibri ambientali”.

Nello specifico, la dottoressa Benedetti rilevava, circa l’impatto del mais GM con il terreno, che questo vegetale può raggiungere l’altezza anche di 2 metri e mezzo e il suo apparato radicale altrettanto. Se si hanno 10 ettari, per bonificare l’area bisognerebbe eradicare le piante a mano. Cosa, evidentemente, non fattibile.

Se, invece, lo si trincia e lo si lascia a terra per incenerirlo, non sarà possibile neutralizzare il suo DNA a tre metri di profondità, perché con l’incenerimento si possono interessare 10 centimetri non il resto.

Il rischio, quindi, che il DNA transgenico rimanga fissato al suolo è elevatissimo, tenendo conto che in ambito mediterraneo più del 40 per cento dei terreni è composto di argille.

Se si inseriscono nell’ambiente colture GM si apportano quantità colossali di DNA transgenico.

Ora il trasferimento genico orizzontale (TGO), che è quello che qui interessa, avviene, a differenza di quello verticale, mediante microrganismi. “Studi recentissimi della professoressa Sorlini, dell’Università di Milano, hanno dimostrato che esistono addirittura delle famiglie, delle popolazioni di batteri che riescono a lisare (scomporre, sciogliere) il frammento di DNA assorbito dalle argille e ad incamerarlo nel proprio DNA, per riveicolarlo successivamente verso altre piante, realizzando potenzialmente un trasferimento tra organismi non compatibili”.                                           3

In altre parole, “se manteniamo dei frammenti di DNA nel suolo, attraverso un batterio questo DNA può trasmettersi anche al mais non transgenico e così il fenotipo transgenico può manifestarsi su mais non transgenico. Sta emergendo che purtroppo questo DNA può rimanere vitale, non criptato nel suolo per «n» anni, cioè un numero di anni indecifrabile (non abbiamo elementi di lungo termine per poter stabilire per quanto tempo può rimanere vitale). Inoltre, questo DNA non solo può trasmettersi tra piante della stessa specie (ad esempio, mais su mais), ma – veicolato dal batterio – può andare ovunque, portando questa modificazione genetica in qualunque altro tipo di organismo che vive nel suolo o sul suolo, come nel caso delle piante”.

Nonostante queste evidenze, il Governo dell’epoca emanava un decreto legge (Dl 22 novembre 2004, n. 279) con cui veniva permessa la coltivazione di vegetali GM sul territorio nazionale e la relativa sperimentazione in campo aperto. Il Dl veniva tramutato in legge (l. n. 5/2005) dal Parlamento. Impugnava tale disciplina la Regione Marche davanti alla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 116 del 2006, dichiarava illegittima la quasi totalità della legge, ivi compreso l’articolo 8 che così stabiliva “per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1 fino all’adozione dei singoli provvedimenti di cui all’art. 4 le colture transgeniche, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e sperimentazione, non sono consentite”.

Questo articolo, eccezione compresa, è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale indicata, precludendo ogni ricerca e sperimentazione in campo aperto con vegetali GM anche in attuazione del principio di precauzione di cui ai “considerando” 6 e 8 della più volte menzionata Direttiva 2001/18/CE che secondo il Consiglio di Stato (decisione del 6 febbraio 2015, n. 605, sez. III “postula l’esistenza di un rischio potenziale per la salute e per l’ambiente ma non richiede l’esistenza di evidenze scientifiche consolidate sulla correlazione tra la causa oggetto di divieto o limitazione e gli effetti negativi che si prefigge di eliminare o ridurre (cfr anche Consiglio di Stato sez. V 10 settembre 2014, n. 4588 e 11 settembre 2014, n. 3563) e comporta che quando non sono conosciuti con certezza i rischi connessi ad una attività potenzialmente pericolosa l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr Consiglio di Stato sez. IV, 11 novembre 2014, n, 5525)”

Ma ciò che sino ad ora non è stato posto nella dovuta evidenza o, se si vuole, è stato volutamente ignorato, è il fatto che i giudizi attivati presso la Corte di Giustizia Ue, di contestazione della Decisione del 3 ottobre 2016 del Consiglio di Stato francese, da parte della Confederation Paysanne ed altri, riguardava vegetali ottenuti con il metodo Clearfield, che la medesima Confederazione sosteneva doversi considerare a tutti gli effetti vegetali GM, come tali da regolare ai sensi della Direttiva 2001/18/CE (e succ. mod.).

Questi vegetali risultavano essere la colza Clearfield, il girasole Clearfield e altri vegetali, tra cui l’Indivia, sicuramente ottenuti con metodi non tradizionali, tramite mutagenesi, nonostante le affermazioni contrarie dei costitutori.

Tali ragioni del sindacato francese, sono state condivise dalla Corte del Lussemburgo richiamata e, quindi, il metodo Clearfield citato (di nuova mutagenesi) assimilato alla transgenesi, con cui si ottengono gli OGM, prodotti da regolare come tali.

Ma se gli uomini possono ingannare o essere ingannati, con la natura gli artifici non pagano.

Quando, infatti, il riso Clearfield in questione fu introdotto in Italia (anno 2006) si disse che si trattava di una varietà che nulla aveva a che fare con gli OGM. Il suo utilizzo in campo ha, poi, mostrato tutta la sua instabilità e pericolosità. Ci si riferisce all’evento che tale vegetale trovava una protezione “innocua” dalle erbe infestanti, come il riso crodo, tramite l’erbicida Beyond (a base di Imazamox).

 Ma con il tempo ci si è accorti che l’infestante riso crodo aveva modificato i suoi caratteri di protezione divenendo anch’esso resistente a tale erbicida, dimostrando, con ciò, che la modifica genetica indotta dall’uomo risultava in tutto e per tutto simile a quella degli OGM.

Si è cercato di rimediare introducendo il riso Provisia (sempre ottenuto tramite mutagenesi) ricorrendo ad un nuovo erbicida: il Verresta (a base di cycloxydim) per distruggere il riso crodo e i giavoni, ma sembra che questa resistenza si sia trasferita di nuovo al riso crodo e ai giavoni che si vogliono eliminare.

Al presente il GIRE (Gruppo italiani di lavoro sulla Resistenza agli Erbicidi), suggerisce di variare le tecniche di semina ed impiegare la tecnica della falsa semina con l’applicazione del “glifosato”, usato come erbicida, micidiale per la salute e l’ambiente, indispensabile nella coltivazione degli OGM.

In concreto, i terreni sono inquinati e non si sa come venirne fuori se non moltiplicando gli erbicidi e gli esperimenti sempre a scapito del prodotto vegetale, del suolo e della loro salubrità.

Peraltro, in merito, non si possono ignorare le dichiarazioni davanti alla XIII Commissione Agricoltura della Camera, espresse in data 14 dicembre 2010, dalla massima organizzazione sindacale agricola nazionale, la Coldiretti, qui di seguito riportate:

Un altro aspetto che occorre considerare in relazione alla materia in oggetto (Agrofarmaci) è la questione della tecnologia Clearfield, di cui la BASF (multinazionale operante, tra le altre cose, nella produzione e commercializzazione di varietà geneticamente modificate) è leader. Si tratta di una tecnica di mutagenesi, che induce, nelle varietà vegetali a cui è applicata, la resistenza agli erbicidi. Ad oggi, in Italia, sono commercializzate due varietà di riso Clearfield – da parte di due sole organizzazioni – che rappresentano una quota di mercato importante, se si considera che nel 2010, sono state certificate e vendute 210 tonnellate della varietà LIBERO e 420 tonnellate della varietà SIRIO. Si tratta di una tecnologia che è stata applicata anche per il mais, la colza, il frumento ed il girasole.                                                                                                   

È importante considerare che, tale tecnologia, non ricadendo nel campo di applicazione della normativa sugli organismi geneticamente modificati (OGM), non richiede alcuna forma di autorizzazione né di valutazione del rischio per la commercializzazione dei prodotti che la contengono, al pari delle sementi tradizionali. Questo, nonostante che dal mondo scientifico provengano pareri i quali ne evidenziano la pericolosità, per esempio, in ordine alla migrazione della resistenza ad altre varietà e specie, comprese le piante infestanti.

A parte gli aspetti legati alla tutela ambientale ed alla salute umana, vi sono anche altre caratteristiche della tecnologia Clearfield che l’accomuna alle varietà geneticamente modificate. Si fa riferimento alle prerogative contrattuali, in virtù delle quali tali prodotti sono immessi nel mercato”.

Ora con la nuova legge (art. 9bis, cit.) siamo in attesa di aggiungere inquinamenti ad inquinamenti con buona pace del consumatore ai quali è stata sottratta quella sovranità alimentare tanto osannata da risultare inserita anche nella nuova denominazione del Ministero dell’Agricoltura di un tempo.

In conclusione è assurdo approvare una legge per ammettere la sperimentazione in campo aperto di vegetali ottenuti tramite mutagenesi NBT e/o TEA quando per 18 anni queste sperimentazioni sono state condotte con esito disastroso come rilevato. In realtà la nuova legge serve solo a coprire il fatto compiuto di un inquinamento già consumato con i vegetali Clearfield e a cercare di sanare ciò che non può essere sanato.

Se si fermano le produzioni OGM e simili (NBT e/o TEA) si fermano anche le acquisizioni di chi vorrebbe trasformare l’Italia in unica distesa di vegetali GM e simili, estromettendo, di fatto, tutti gli altri tipi di vegetali convenzionali e biologici e, in concreto, tutti coloro che non sono in grado di resistere economicamente agli interessi delle multinazionali che operano a livello mondiale con enormi capitali e profitti, acquisendo in ogni dove, con facilità irrisoria e poca spesa, le terre migliori, per arrivare a controllare le stesse scelte politiche nazionali e comunitarie in ambito agricolo come, purtroppo, sembra stia avvenendo anche al presente, se si parla con insistenza di superare la Direttiva 2001/18/CE e il suo dettato, definito obsoleto per quanto concerne la disciplina degli OGM e simili ovvero non in linea con le più recenti scoperte scientifiche in ambito agronomico.

Tuttavia, su questo dibattito in atto, relativo ai nuovi prodotti NBT e/o TEA, è necessario far notare che il sistema di modifica di questi vegetali non è affatto preciso come si pretende.

Ricerche autorevoli e numerose hanno, infatti, provato che l’azione del “taglia e incolla” del DNA per introdurvi il gene desiderato non si limita alla sequenza bersaglio prescelta, ma inserisce, unitamente alle modifiche desiderate, anche alterazioni non volute, della struttura cromosomica in siti diversi dal bersaglio.

Si arriva a dare origine a proteine tronche e anomale, dagli effetti tossici e/o allergenici imprevedibili, con ulteriori conseguenze patogene. In altri termini, i geni presupposti come gli unici determinanti delle caratteristiche dell’organismo, sono trattati come agenti isolati e autonomi dal contesto del genoma e dell’ambiente in cui l’organismo vive.

Ma il DNA è un sistema dinamico che funziona in modo reversibile in risposta alle condizioni e agli stimoli ambientali; ossia, è un sistema aperto e interattivo che si mantiene grazie all’equilibrio esistente tra tutti i suoi elementi genetici (DNA + RNA + proteine), modificando il quale si creano inevitabilmente squilibri non controllabili e costantemente instabili, dannosi sia per la salute umana ed animale, sia per le aree coltivabili, sia per l’ambiente circostante e per gli ecosistemi in generale.

Realtà, questa, ben evidenziata dall’art. 26 quater del Dlgs 8 luglio 2003, n. 224, quando ammette che uno Stato comunitario possa vietare la coltivazione di OGM (e di vegetali agli stessi assimilabili come i nuovi NBT e i vegetali TEA) in ragione di una impossibile coesistenza tra gli OGM e non i OGM dovuti a motivi di ordine orografico (come è per l’Italia) e alla necessità di tutelare, oltre la salute umana ed animale, anche la diversità della produzione agricola (biologica e convenzionale), la biodiversità, l’integrità dell’ambiente, l’uso del suolo, il mantenimento della terra in condizioni agronomiche salubri (art. 2, Reg. CE n. 1782/2003 e Direttiva n. 2001/18 CE, citata, compreso, della stessa, il “considerando” n. 22).

Circa la sperimentazione in campo aperto, di cui all’art. 9bis in questione, si fa rilevare ancora che l’eventuale legge nazionale che dovesse ammetterla, risulterebbe in aperto contrasto con il nuovo dettato dell’articolo 9 della Costituzione, introdotto nell’Ordinamento con legge costituzionale n. 1, dell’11 febbraio 2022 (ved. G. U. del 22/2/2022, s. g., n.44) il cui articolo 1 dispone: “all’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Divieto rafforzato dalla modifica anche dell’articolo 41 della citata Costituzione introdotta dall’articolo 2 della legge costituzionale, n. 1, del 2022, per il quale:

All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni

a) al secondo comma, dopo la parola: “danno” sono inserite le seguenti: “alla salute, all’ambiente”;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e ambientali”.

Bisogna, altresì, precisare in merito, che la teoria dei “controlimiti”, elaborata dalla nostra Corte Costituzionale, postula l’intangibilità dei principi supremi e dei diritti fondamentali dello Stato in quanto nucleo duro che ne plasma l’identità.                                                                                              7

In altre parole, il carattere inderogabile di tali principi e diritti deve prevalere sia sulle fonti sovranazionali (comprese quelle comunitarie e quelle contenute nella carta europea dei diritti dell’uomo, CEDU), sia sulle fonti interne di rango primario e in sede di revisione costituzionale.

Specifica, in particolare, la Corte Costituzionale con la sentenza del 22 ottobre 2014, n. 238:

non vi è dubbio che i principi fondamentali dell’Ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un “limite” all’ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute ed operano quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007).

Essi rappresentano, in sostanza, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)“.

Teoria dei “controlimiti” accolta anche dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, perché l’Italia e gli altri Paesi UE, con i trattati comunitari, non hanno rinunciato a tutto la loro sovranità legislativa ma a parte di essa.

Da ultimo, appare necessario richiamare, ad ulteriore conferma di quanto sopra sulla tutela della salute umana ed animale, anche il dettato del “considerando” n. 22 della citata Direttiva 2001/18/CE, che recita: “ è opportuno tener particolarmente conto della questione dei geni della resistenza agli antibiotici nell’effettuare la valutazione del rischio degli OGM contenenti siffatti geni.

Si vuole, con ciò, evidenziare il rischio per la salute pubblica derivato dall’utilizzo degli antibiotici per proteggere gli allevamenti animali di alta e bassa corte, alimentati con mangimi GM (in tutta la UE, Italia compresa) che, detti OGM, privano di ogni efficacia, trasferendo, nel contempo, questa resistenza agli antibiotici, al consumatore umano che delle loro carni si ciba, con ulteriori possibili effetti negativi osservati con la pandemia/endemia in atto, evidenziati anche dal Regolamento (Ue) n. 1043/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che nel 12° “considerando” così precisa: “La COVID-19 è una malattia complessa che incide su molti processi fisiologici. Potenziali trattamenti e vaccini sono attualmente in fase di sviluppo. Alcuni dei vaccini in fase di sviluppo contengono virus attenuati o vettori vivi, che possono rientrare nella definizione di OGM”.

In altre parole, si cura il COVID-19 anche con gli antibiotici che, tuttavia, gli OGM utilizzati per realizzare i vaccini rendono inutili ed inefficaci e/o, se si vuole, dannosi per la contestuale distruzione, nel malato, di molte difese immunitarie naturali dal medesimo possedute.

Aggiungasi, a completamento di quanto precede, che la stessa Presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, in un incontro a Roma (a Villa Pamphili) con il Presidente del Consiglio dell’epoca, Mario Draghi, del 21 maggio 2021, riteneva necessario sostenere una dichiarazione sottoscritta da 26 scienziati di tutto il mondo in cui, tra l’altro, si affermava, per contrastare future pandemie e il persistere di focolai endemici: “l’approccio “One Health”, che riconosce i legami tra salute delle persone e degli animali, è alla base della nascita di un nuovo gruppo di esperti di OMS e FAO per affrontare l’emergenza delle malattie zootecniche, considerando che tre quarti di tutte le malattie infettive emergenti hanno origine negli animali e arrivano all’uomo attraverso unsalto di specie”, ivi comprese: Influenza aviaria, Mers, Ebola, Zika, Covid (ved. “Avvenire” 22 maggio 2021, pag. 9).

Timori, questi, non infondati se lo stesso “Avvenire”, in data 24 maggio 2023 (pag. 15), poteva informare che il tasso di contagio di una nuova variante del COVID-19, Omicron (denominata Xbb), è passata, in Cina, dallo 0,2% di metà febbraio, al 74,4% di fine aprile, per arrivare all’83,6% di inizio maggio, e la Cina non è certo l’ultimo Paese a coltivare, consumare ed esportare vegetali GM.

Tanto premesso, questa Associazione di categoria di consumatori, European Consumers, resta sgomenta, si ripete, nel rilevare la consumata approvazione, da parte del Senato della Repubblica, dell’art. 9bis cit.

In sostanza, non si comprende come una sperimentazione su vegetali in campo aperto (nuovi NBT e/o TEA), che la Corte di Giustizia UE ha parificato agli OGM (ved. sentt. del 25 luglio 2018, causa C-528/16 e del 7 febbraio 2023, causa C-588/21), che dovrebbe durare anni per verificare possibili: la coesistenza con i vegetali non OGM (convenzionali e biologici) e non inquinati irreversibilmente i terreni agricoli e l’ambiente, possa qualificarsi urgente, tanto più quando, come nel nostro caso, in aderenza al principio di precauzione (di cui alla Direttiva 2001/18/CE), queste sperimentazioni si possono effettuarle in altri Paesi dove la coltivazione dei citati vegetali (nuovi NBT e/o TEA) è ammessa e/o è stata attivata.

In concreto, si ha l’impressione che questa urgenza (di sperimentare sul suolo nazionale gli indicati vegetali inquinandolo irreversibilmente) sia solo nella mente di chi rappresenta gli interessi di gruppi economici sparuti e potenti che nulla hanno a che fare con gli interessi degli elettori e della collettività nazionale.

Nella “Lettera ad una professoressa” don Milani, considerando i giovani analfabeti di montagna dimenticati dalle Istituzioni, così annotava:” Se si perdono loro (gli ultimi) la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i malati”.

Similmente, se la massima Istituzione nazionale, il Parlamento, eletto per “curare” gli ultimi e distribuire ai medesimi Giustizia, ignora i loro vitali interessi e si mette a proteggere e a “curare” i potenti e i loro interessi, tradisce il mandato ricevuto e abusa del potere ottenuto.

Stiamo in altre parole assistendo al tentativo di pochi, per di più stranieri, di impadronirsi del controllo della catena alimentare e dell’agricoltura italiane (con progetti di respiro mondiale) attraverso lo strumento degli OGM (e assimilati) e la contaminazione delle filiere convenzionali e                         9

biologiche una volta introdotti gli stessi nel territorio (temi completamente assenti dal dibattito politico parlamentare nascosti alla generalità dei cittadini) perché, come nel 1970 affermava il Segretario di Stato USA, Henry Kissinger “chi controlla le fonti di energia controlla una nazione, ma chi controlla il cibo controlla il mondo”.

Da tutto ciò, al di là di ogni amarezza e delusione, si ricava una sola conclusione: non è più operante di fatto l’art. 44 della nostra Costituzione (in connessione con gli articoli 9, 32 e 41 sulla salvaguardia della salute umana ed animale e della salubrità dell’ambiente) che, applicato nel concreto, tanta gloria seppe dare i padri fondatori della Repubblica e ai promotori della riforma agraria, per il quale “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le Regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

In sostanza, in un giorno qualsiasi, in un mese qualsiasi, di un anno qualsiasi, con inopinate scelte, per ottenere non meglio precisati vantaggi, si sta per svendere al tavolo verde della politica l’intero territorio agricolo nazionale.

Non resta che sperare che la Camera dei Deputati sopprima, in seconda lettura, tale disposizione e che il Presidente della Repubblica, contrario ai c. d. provvedimenti urgenti “omnibus” (in aderenza al dettato costituzionale), rinvii alle Camere il provvedimento eventualmente approvato, per l’assenza eclatante di ogni asserita urgenza e giustificazione in un periodo, come l’attuale, in cui di siccità non si può certo parlare e per la presenza di disposizioni (art. 9bis) in contrasto evidente con gli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione.

Urgenza, peraltro, contraddetta anche dal contenuto della stessa norma qui considerata (art. 9bis, cit.) che si pone come provvisoriain attesa dell’adozione da parte della Ue di una disciplina organica in materia”, che potrebbe anche non ammettere la sperimentazione in campo aperto dei richiamati vegetali, ritenuta, invece, certa e sicura dall’articolo 9bis cit., tanto da regolarla anticipatamente.

In conclusione, questa Associazione, di categoria, European Consumers ritiene necessario

che:

  • La Camera dei Deputati, in seconda lettura, sopprima il dettato dell’articolo 9bis in parola approvato dal
  • Il Presidente della Repubblica, ove tale articolo 9bis venga approvato, rinvii alle Camere il provvedimento per l’assenza eclatante della asserita urgenza in merito e la presenza di

un contrasto evidente di detto articolo 9bis con gli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione.                        10

  • Sia impedita ogni coltivazione di OGM e NBT in Italia in campo aperto, anche se attivata per fini sperimentali e/o sanitari ex Regolamento (UE) n. 1043 del
  • Sia proibita la coltivazione di tutti i vegetali prodotti con il metodo Clearfield (riso, mais, colza, frumento, girasole, ecc.) sul suolo nazionale, cancellando la loro iscrizione dal Registro Nazionale delle varietà convenzionali.
  • Sia favorita la pubblicità aperta, in ogni sede, contraria all’uso, introduzione, coltivazione e produzione, anche come mangime animale, degli OGM (e prodotti analoghi TEA o NBT), all’occorrenza anche tramite comunicazioni radiotelevisive.

 

Cittaducale (RI), 8 giugno 2023

European Consumers APS Il Presidente

(Agr. Dott. Marco Tiberti)

European Consumers conferma al Governo che ritiene necessario:

  • Impedire ogni coltivazione di OGM e NBT in Italia in campo aperto, anche se attivata per fini sperimentali e/o sanitari ex Regolamento (UE) n. 1043 del 2020[20].
  • Proibire la coltivazione di tutti i vegetali prodotti con il metodo Clearfield (riso, mais, colza, frumento, girasole, ecc.) sul suolo nazionale, cancellando la loro iscrizione dal Registro delle varietà convenzionali.
  • Favorire la pubblicità aperta, in ogni sede, contraria all’uso, introduzione, coltivazione e produzione, anche come mangime animale, di OGM (e prodotti analoghi TEA o NBT), all’occorrenza anche tramite comunicazioni radiotelevisive.
  • Promuovere una indagine conoscitiva interparlamenta sulla nocività degli OGM e dei prodotti analoghi TEA o NBT per la salute umana ed animale, per l’agricoltura e l’ambiente, che tenga contodelle risultanze scientifiche nazionali ed internazionali indipendenti, come della sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018 causa C-518/16 contraria agli OGM e ai prodotti analoghi, compresi i nuovi NBT e i vegetali Clearfield.

Qualsiasi attività che devi da queste regole di buon senso è una violazione dello stesso concetto di Sovranità Alimentare, tanto sbandierato dai ministri del Governo Meloni.

European Consumers APS intende continuare la lotta contro la distruzione dell’agrobiodiversità italiana e per l’applicazione del Principio di Precauzione a tutti i prodotti alimentari riservandosi di intervenire a livello legale fino al livello comunitario contro qualsiasi attività governativa che non operi in tal senso.

European Consumers APS aderisce alla Coalizione Italia Libera da OGM[21] formata da 32 associazioni contadine, ambientaliste, dei consumatori e del biologico, che accoglie con estrema preoccupazione le norme governative che consentiranno la sperimentazione in campo dei nuovi OGM (NGT), senza aspettare le eventuali disposizioni europee in materia.

Riferimenti bibliografici

[1] Dl Siccità: Cia, approvazione norma sulle TEA svolta storica per agricoltura. https://www.cia.it/news/notizie/dl-siccita-cia-approvazione-norma-sulle-tea-svolta-storica-agricoltura/

[2] Il governo si accinge a introdurre gli OGM in ITALIA: le Associazioni si oppongono! https://www.europeanconsumers.it/2020/12/03/il-governo-si-accinge-a-introdurre-gli-ogm-in-italia-le-associazioni-si-oppongono/

[3] European Consumers denuncia: il governo Draghi fa rientrare dalla finestra gli OGM!!! https://www.europeanconsumers.it/2021/04/15/european-consumers-denuncia-il-governo-draghi-fa-rientrare-dalla-finestra-gli-ogm/;

[4] European Consumers continua la lotta contro l’apertura governativa agli OGM inviando alle Autorità nuovi documenti integrativi. https://www.europeanconsumers.it/2020/12/10/european-consumers-continua-la-lotta-contro-lapertura-governativa-agli-ogm-inviando-alle-autorita-nuovi-documenti-integrativi/; Le evidenze esposte da European Consumers costringono il Governo a sospendere i decreti pro-OGM. https://www.europeanconsumers.it/2021/01/17/le-evidenze-esposte-da-european-consumers-costringono-il-governo-a-sospendere-i-decreti-pro-ogm/

[5] Tea Tecniche Evoluzione Assistita o Nbt New Breeding Techniques il Bio dice no grazie e ne evidenzia i rischi per la biodiversità e i possibili incroci spontanei. https://www.universinet.it/tea-tecniche-evoluzione-assistita-o-nbt-new-breeding-techniques-il-bio-dice-no-grazie-e-ne-evidenzia-i-rischi-per-la-biodiversita-e-i-possibili-incroci-spontanei/

[6] Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono OGM e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111it.pdf; Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 111/18 Lussemburgo 25 luglio 2018 Sentenza nella causa C528/16 Confédération paysanne e a. / Premier ministre e ministre, e l’Agriculture, de l’Agroalimentaire. Gli organismi ottenuti mediante mutagenesi costituiscono OGM e, in linea di principio, sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva sugli OGM. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111it.pdf

[7] Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0018-20210327

[8] Legge 1 dicembre 2015, n. 194 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita’ di interesse agricolo e alimentare. GU Serie Generale n.288 del 11-12-2015. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/11/15G00210/sg%20

[9] Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l’agricoltura. https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9580

[10] Decreto 6 luglio 2012 Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversita’ vegetale, animale e microbica di interesse agrario. GU Serie Generale n.171 del 24-07-2012. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/24/12A08142/sg

[11] Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo. https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/documenti/piano-nazionale-sulla-biodiversita-di-interesse-agricolo

[12] Inviate ulteriori notazioni scientifiche del Professor Perrino sul parere della 9° Commissione Agricoltura in materia di OGM e NBT: il rischio è elevato! https://www.europeanconsumers.it/2021/01/08/inviate-ulteriori-notazioni-scientifiche-del-professor-perrino-sul-parere-della-9-commissione-agricoltura-in-materia-di-ogm-e-nbt-il-rischio-e-elevato/

[13] Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0350

[14] Direttiva (UE) 2018/350 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che modifica la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0350

[15] Decreto 18 giugno 2019, n. 108 Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo all’attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, in conformità alla direttiva (UE) 2018/350 della Commissione dell’8 marzo 2018. (19G00117) (GU Serie Generale n.235 del 07-10-2019). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/07/19G00117/sg

[16] Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001. art. 2. Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l’attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1782

[17] D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 – Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (G.U. 22 agosto 2003, n. 194, S.O.).  Art. 26-quater ((Misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale)).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitano o vietano su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, definito in base alla coltura o al tratto, autorizzati all’immissione in commercio, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta a norma dell’articolo 26-ter, ovvero il notificante o il richiedente abbia confermato l’ambito geografico della notifica o della domanda iniziale. Tali misure sono conformi al diritto dell’Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, e motivate in base a:
  2. a) obiettivi di politica ambientale;
  3. b) pianificazione urbana e territoriale;
  4. c) uso del suolo;
  5. d) impatti socio-economici;
  6. e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE;
  7. f) obiettivi di politica agricola;
  8. g) ordine pubblico.
  9. Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate, sentiti l’Autorità nazionale competente di cui all’articolo 2, comma 1, e il Ministero della salute, nonchè, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora le misure siano motivate in base a situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lettera g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell’interno.
  10. Fatta eccezione per la motivazione prevista dal comma 1, lettera

g), che non può essere utilizzata singolarmente, le motivazioni di cui al comma 1 possono essere  addotte  singolarmente  o  in combinazione, a seconda delle circostanze particolari del territorio in cui si applicano le misure, e, in ogni caso, le misure di cui al comma 1 non devono contrastare con la valutazione del rischio ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del presente decreto o del regolamento (CE) n. 1829/2003.  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure corredate delle corrispondenti motivazioni, prima della loro adozione. Tale comunicazione può essere effettuata anche prima del completamento della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio di un OGM.

  1. Per un periodo di settantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 4:
  2. a) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall’adottare le misure di cui al comma 1;
  3. b) è vietato impiantare l’OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di cui al comma 4 nelle aree alle quali tali misure sono riferite;
  4. c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul cui territorio devono essere attuate le misure di cui al comma 1, informano gli operatori circa il divieto di cui alla lettera b) nonchè l’autorità, di cui all’articolo 35-bis, comma 4, competente all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo.
  5. Trascorso il termine di cui al comma 5, le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera b), con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera d), con il Ministro dello sviluppo economico, e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lettera g), con il Ministro dell’interno, nonchè d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dette misure sono adottate o nella forma originariamente proposta o in una versione modificata che tiene conto delle osservazioni eventualmente ricevute dalla Commissione europea, rese note alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima dell’adozione delle misure che limitano e vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, conformemente al comma 6.
  7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica l’adozione delle misure di cui al presente articolo alla Commissione europea, agli altri Stati membri e  al  titolare dell’autorizzazione. L’autorità  nazionale  competente  di  cui all’articolo 2, comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute nonchè le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano le misure adottate sui propri siti internet istituzionali. https://www.mase.gov.it/normative/dlgs-8-luglio-2003-n-224-attuazione-della-direttiva-200118ce-concernente-lemissione#:~:text=Lgs.-,8%20luglio%202003%2C%20n.,194%2C%20S.O.)

[18] Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0018:20080321:IT:PDF

[19] Strategia Farm to Fork e Politica Agricola Comune nella prossima programmazione UE 2021-2027. https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/strategia-farm-to-fork-e-politica-agricola-comune-nella-prossima-programmazione-ue-2021-2027

[20] Regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1043

[21] Coalizione Libera da ogm: no alla libera sperimentazione in campo dei nuovi Ogm. http://www.lipu.it/news-natura/agricoltura/15-agricoltura/1877-coalizione-libera-da-ogm-no-alla-libera-sperimentazione-in-campo-dei-nuovi-ogm

 

Tesseramento

RICHIESTA TESSERAMENTOScarica il modulo

Tesseramento a Socio di European Consumers APS
Socio Ordinario euro 30,00 Tesseramento anno solare: compreso tra il primo giorno del mese di iscrizione e lo stesso giorno dell’anno successivo.

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Tesseramento
Importo:
30,00
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Donazione

DONAZIONE LIBERA:

Dati per il pagamento con bonifico:

IBAN: IT27O0501803200000016746224
Intestato a: EUROPEAN CONSUMERS APS
Causale: Donazione
Importo:
Libero
PERS.GIURIDICHE NSOC
BANCA ETICA

Pagamento con PayPal:

1 commento

  1. Giuliana

    È inammissibile che un vecchio con già entrambi i piedi nella fossa decida del futuro di tutti gli italiani. Dico NO anche se non mi aspetto nulla da colui che ha stracciato la Costituzione e approvato leggi nazifasciste.

    Rispondi

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizziamo solo i nostri cookie e quelli di terze parti per migliorare la qualità della navigazione, per offrire contenuti personalizzati, per elaborare statistiche, per fornirti pubblicità in linea con le tue preferenze e agevolare la tua esperienza sui social network. Cliccando su accetta, consenti l'utilizzo di questi cookie.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.


Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 6014 giorni
  • YouTube

Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. Tipo: HTTP Cookie / Scadenza: 1 giorno
  • Google

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi