Avvocato Francesco Scifo
Quello che dice la corte europea di giustizia nella sentenza, emessa il 13 luglio 2023 nel procedimento n.ro 765/2021, era già scritto nell’ADVANCE PURCHASE AGREEMENT (“APA”) per lo sviluppo, la produzione, le opzioni di acquisto prioritario e la fornitura di un vaccino COVID-19 di successo per gli Stati membri dell’UE SALUTE/2020/C3/043 – SI2.838335 [1].
In questi accordi preliminari di acquisto, stipulati dalla commissione europea con la Pfizer nel 2020 (e anche in quelli stipulati con le altre farmaceutiche, presumo) risulta che gli Stati membri non erano vincolati direttamente dagli accordi preliminari stipulati dalla commissione[2]: in questi atti era chiaro come il sole che, volendo, gli Stati sarebbero stati liberi di sottoscrivere autonomamente dei contratti di acquisto dei vaccini, senza essere vincolati dalla commissione, né dagli accordi preliminari di acquisto.
Ma, soprattutto, nell’accordo preliminare era scritto, nero su bianco, che lo Stato membro partecipante riconosce inoltre che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino non sono attualmente noti e che potrebbero esserci effetti avversi del vaccino che non sono attualmente conosciuti. Inoltre, nella misura applicabile, lo Stato membro partecipante riconosce che il vaccino non deve essere “serialized” cioè non deve essere messo in libero commercio[3].
Questo avviso contenuto nell’APA che il prodotto farmaceutico era in via di sviluppo e di effetti ed efficacia sconosciute e che non avrebbe dovuto essere “serialized” sarebbe dovuto figurare nel consenso informato da esibire ad ogni paziente a pena di illiceità della somministrazione per violazione plateale delle norme sul consenso informato.
Tale responsabilità politica ricade interamente sui ministri e sul Presidente del Consiglio, ma anche sul Parlamento dell’epoca perché essi, non solo non hanno informato ma hanno disposto l’obbligo in capo ai lavoratori sanitari e gli over 50 italiani pur sapendo questi fatti e non dicendolo ai pazienti.
Il Presidente della Repubblica ha promulgato sia il decreto-legge del 1º aprile 2021, n. 44 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (GURI n. 79, del 1º aprile 2021), convertito con modificazioni dalla legge del 28 maggio 2021, n. 76 (GURI n. 128, del 31 maggio 2021, poi la legge sull’obbligo vaccinale per gli over 50, sappiamo che nel nostro ordinamento è immune da responsabilità penale ma non lo è il ministro proponente e firmatario dei decreti legge poi convertiti in legge da un Parlamento distratto.
A carico di tutti gli attori responsabili di questa illecita violazione del diritto dei pazienti ad un consenso informato la Commissione d’inchiesta parlamentare avrà ampi margini di azione imposti dal dovere costituzionale di fare chiarezza sia sul piano politico che su quello penale, amministrativo, civile ed erariale.
Ma, del resto, cosa chiedeva il Tribunale di Padova alla Corte Europea di Giustizia nel secondo, terzo, quarto e quinto quesito?
Di accertare, in sostanza, in primo luogo, se il regolamento n. 507/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, ai fini dell’adempimento di un obbligo vaccinale contro la COVID-19 imposto da una normativa nazionale al personale medico sanitario, possano essere utilizzati vaccini che sono stati oggetto di un’autorizzazione condizionata concessa ai sensi dell’articolo 4 di detto regolamento, e ciò anche nella situazione in cui, da un lato, i soggetti in parola abbiano sviluppato l’immunità al virus che causa tale malattia e, dall’altro, l’autorità sanitaria non abbia specificamente stabilito che non vi sono controindicazioni alla vaccinazione di cui trattasi. In secondo luogo, esso chiede se la sanzione inflitta al personale sanitario in caso di inosservanza dell’obbligo in parola possa, in considerazione, eventualmente, dell’articolo 41 della Carta, consistere nella sospensione dal lavoro senza retribuzione anziché in misure sanzionatorie graduali, adottate conformemente al principio di proporzionalità e al principio del contraddittorio[4]”.
A prescindere dalla declaratoria formale d’irricevibilità la Corte di Giustizia precisa al punto 40 un dato ancora una volta inoppugnabile: “Al riguardo occorre sottolineare, in via preliminare, che l’articolo 168, paragrafo 7, TFUE non enuncia, a carico degli Stati membri, alcuna prescrizione relativa alla vaccinazione obbligatoria di talune categorie di persone, considerato che il diritto dell’Unione non pregiudica, in forza di tale articolo 168, paragrafo 7, la competenza degli Stati membri ad adottare disposizioni destinate a definire la loro politica sanitaria. Tuttavia, nell’esercizio di tale competenza gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C-86/21, EU:C:2022:310, punto 18 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 17 luglio 2014, Široká, C-459/13, EU:C:2014:2120, punto 19)”. E cosa dicono queste decisioni?
Esattamente questo: “nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione, e in particolare le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali che comportano il divieto per gli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni all’esercizio di tali libertà nel settore delle cure sanitarie (sentenza del 20 dicembre 2017, Simma Federspiel, C-419/16, EU:C:2017:997, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
Quindi la Corte di Giustizia ha detto chiaramente che gli obblighi imposti dallo Stato membro dovevano rispettare le libertà fondamentali tra le quali l’art. 3 della Carta Europea che, guarda caso, prevede al paragrafo 2: “Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata….”.
Su tali basi tutti gli obblighi di vaccinazione previsti senza informarle i pazienti di quanto il Governo e il Parlamento già sapevano in base all’APA, in merito alla natura in via di sviluppo del prodotto farmaceutico, ad i suoi effetti a lungo termine ignoti ed alla sua sconosciuta efficacia determinano la totale illegittimità civile, amministrativa, nonché illiceità penale ed erariale dell’operato di chi ha previsto l’obbligo, di chi ha somministrato il prodotto, di chi ha adottato sanzioni di qualsiasi genere in esecuzione di un ordine manifestamente illegittimo (continua).
Qualora la Commissione concluda un APA conformemente al presente accordo che prevede il diritto per gli Stati membri partecipanti di acquisire dosi di vaccino, l’uso di tale diritto avviene mediante la conclusione di contratti tra gli Stati membri partecipanti e i fabbricanti di vaccini. Gli Stati membri partecipanti non sono tenuti a concludere tale contratto sulla base dell’APA. L’APA contiene una clausola a tal fine.
Articolo 4: Accordi Preliminari di acquisto contenenti l’obbligo di acquisire dosi di vaccino
Qualora intenda concludere, conformemente al presente accordo, un APA contenente l’obbligo di acquisire dosi di vaccino, la Commissione ne informa il membro partecipante di tale intenzione e fornisce le informazioni dettagliate. Qualora uno Stato membro partecipante non sia d’accordo con la conclusione di un APA contenente una obbligazione ad acquisire dosi di vaccino o le sue condizioni, esso ha il diritto di rinunciare mediante notifica esplicita alla Commissione entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha confermato la sua intenzione di concludere l’APA. Si ritiene che tutti gli Stati membri partecipanti che non hanno optato per la rinuncia entro il termine di 5 giorni lavorativi abbiano autorizzato la Commissione a negoziare e concludere l’APA con il fabbricante del vaccino a loro nome e per loro conto.
Note
[1] Vedasi APA e allegato in lingua originale alla pagina 53.
[2] Articolo 3: Accordo preliminare di acquisto contenenti il diritto di acquisire dosi di vaccino
[3] Cfr. APA, Annex 1, vaccine order form, art. I par.4, pag. 48.
[4] Cfr. sentenza CGUE cit. punti da 39 a 46.
C’è da studiare più che leggere e dopo, solo dopo si possono fare osservazioni o commenti.
Il mio e’ un commento tecnico-grafico, per favore cambiate font, i testi di tutti gli articoli sono a bassa “inchiostratura” (termine di stampa, sicuramente sbagliato per il web), che li rende di diffiicile lettura