Precisazioni di European Consumers APS in tema di elezioni politiche

European Consumers APS per le sue caratteristiche statutarie apartitiche non intende schierarsi ufficialmente con nessuna parte politica, tuttavia può fornire dei consigli per discriminare i candidati per coloro che volessero votare.

Innanzitutto in seguito alle scriteriate politiche totalitarie degli ultimi anni che hanno fatto seguito alla diffusione del virus artificiale Sars-Cov-2 l’Associazione consiglia di appoggiare solo candidati non vaccinati e che si sono apertamente schierati contro la politica dei Green Pass e delle inoculazioni forzate.

Si dovrebbe mettere al centro dei programmi lo sviluppo realmente sostenibile sia dal punto di vista ecologico che sociale, insieme al giusto riconoscimento e valorizzazione del capitale naturale italiano, tutelando efficacemente la Rete Natura 2000, i parchi nazionali e regionali e, più in generale l’intero territorio con particolare riferimento alla qualità delle acque, delle foreste e delle filiere alimentari.

I politici hanno il dovere di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo. Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche regionali e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Sulla base di quanto espresso dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale[1] (Art. 3-ter. Principio dell´azione ambientale) la tutela dell´ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell´azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all´ambiente, nonchè al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell´articolo 174, comma 2, del Trattato dell’Unione europea[2], regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Su queste basi la conservazione delle emergenze naturali, della biodiversità e più in generale di un elevata qualità ambientale non può essere perseguita tutelando solo parti circoscritte di territorio (Parchi, Riserve naturali, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale).

È necessario che tutto il territorio sia gestito in modo olistico, assumendo il sistema ambientale come “principio ordinatore” anche degli ambiti insediativi e infrastrutturali, partendo dalla conoscenza dell’eterogeneità ambientale della Nazione e dal riconoscimento dei suoi ambiti territoriali omogenei in termini ecologici e vegetazionali e definendo su questa base le indicazioni e gli indirizzi di tutela, recupero e valorizzazione.

È necessario e possibile, anche riferendosi agli attuali strumenti normativi e alle convenzioni internazionali, contrastare lo sfruttamento irrazionale e violento del territorio italiano, causa di degrado ambientale, economico e sociale. All’epoca della devastazione deve seguire il recupero e l’armonia tra uomo e territorio. Ed è nello stesso modo possibile, basandosi su dati reali di portata tecnico-scientifica e non sui meri interessi economici, affrontare il tema della riqualificazione territoriale in un’ ottica di sostenibilità sociale favorendo le produzioni e le economie locali con un occhio attento alle emergenze socio-economiche.

In particolare normative e azioni efficaci contro il consumo di suolo devono essere considerate prioritarie e fondamentali per bloccare la devastazione del territorio italiano, la frequente esposizione della popolazione “abusiva” al rischio idrogeologico, l’impermeabilizzazione dei suoli e l’impossibilità di gestire adeguatamente le acque piovane. La cementificazione dal punto di vista ecologico è innanzitutto una forma di desertificazione e, nel nuovo e necessario paradigma biofilo, va quindi bloccata. Lo Stato deve porre come strategici tali obiettivi di riqualificazione del territorio.

Le normative per il contenimento del consumo del suolo e la pianificazione paesaggistica devono essere immediatamente attuate e potenziate rispettando il parere vincolante delle Soprintendenze e degli Enti preposti alla tutela ambientale.

In quest’ottica biofila anche le città laziali vanno riqualificate dal punto di vista ambientale trasformandole in parchi e giardini in opposizione al frequente status di deserto urbano inquinato. Collaborare con la natura, creare neo-ecosistemi urbani in grado di perpetuarsi indefinitivamente senza spese antropiche, se non relative a pulizia e sorveglianza, favorire l’orticoltura urbana e il verde verticale rappresentano grandi opportunità per risanare le città in modo economico ed ecologico.

Le autorità regionali devono snellire la burocrazia e favorire azioni per sviluppare l’uso delle rinnovabili e rendere più efficiente il sistema produttivo e il patrimonio edilizio.

Devono essere semplificati gli abbattimenti degli edifici abusivi. È necessario avocare ai Comuni la competenza della demolizione delle costruzioni abusive e darla allo Stato attraverso gli uffici periferici che sono le Prefetture perché bisogna togliere dal ricatto elettorale il tema dell’abbattimento e della repressione dell’abusivismo.

Lo Stato deve favorire l’applicazione di un’efficiente normativa per la manutenzione del territorio e la riqualificazione delle aree urbane dotata di risorse economiche adeguate.

È inoltre necessaria un’adeguata strategia per le bonifiche dei siti inquinati.

Le attività di cava, essendo distruttive dal punto di vista ecologico e paesaggistico devono essere fortemente ridotte a favore del riciclo dei materiali edili. Le cave già esistenti, spesso abbandonate, possono diventare siti per la produzione di compost e la raccolta di inerti con lo scopo di risagomare il paesaggio distrutto.

È necessario favorire tutte le iniziative possibili per favorire i consumi a chilometro zero. In particolare in campo agricolo favorire, per quanto possibile, iniziative adeguate a proteggere il germoplasma locale delle piante eduli, in quanto selezionato nel corso dei secoli in risposta alle variazioni di clima e patogeni. Deve essere quindi opportunamente sostenuta l’attività delle Agenzie Agricole Regionali per la piena Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario

La diffusione delle cultivar locali resistenti ai patogeni permette di evitare l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti favorendo l’ecocompatibilità delle attività agricole, con particolare riferimento ai Siti di Interesse Comunitario e alle altre aree protette che, in quest’ottica, potrebbero essere individuati come laboratori sperimentali viventi.

Nella lotta agli organismi considerati nocivi, le direttive e i regolamenti dell’Unione Europea tendono a favorire, metodi per ridurre per quanto possibile l’impatto ambientale e sulla salute umana, sia  in  agricoltura che nelle aree urbane (Regolamento 1107/2009[3]; Direttiva 2009/128[4]). Per questi fini è opportuno, a partire dalle aree protette, venga avviato un serio programma per stimolare l’agricoltura biologica in un’ottica favorevole anche alla creazione di occupazione, tramite un appropriata organizzazione delle filiere alimentari sia a scala nazionale che bio-regionale.

Naturalmente in relazione al rischio per la biodiversità agricola e naturale e per la salute umana devono essere vietate l’importazione e la produzione di OGM e NBT. A tal proposito devono essere rivisti i Decreti legislativi n. 18[5] e n. 20[6] del 2021 sulle sementi, sulle piante da frutto e ortive, sulle viti, di fatto continuano a favorire gli OGM.

Devono essere urgentemente integrate al massimo grado, in base al principio di precauzione, nei programmi regionali le Linee guida per l’attuazione del PAN (Decreto 22 gennaio 2014[7], Decreto 10 marzo 2015[8]) per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette che devono essere immediatamente recepite dai Piani d’azione regionali e dai Piani di gestione e Misure conservazione dei Siti N2000-AAPP con opportune integrazioni dei Piani di Sviluppo Rurale.

Queste posizioni rafforzano quanto già scritto nell’art. 3 -quater n. 152 del  Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”, dove si legge che l’attività della pubblica amministrazione,  nell’ambito della scelta tra interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, deve dare considerazione prioritaria alla tutela ambientale.

Per quanto riguarda l’acqua, fonte primaria di vita, le politiche devono tendere alla riqualificazione ecologica dei corsi d’acqua, alla protezione integrale delle falde superficiali e profonde, al mantenimento della proprietà pubblica. È necessario anche assicurare la quantità di risorse finanziarie adeguate ad accompagnare un serio e articolato programma di investimenti che consenta, in via prioritaria, di risolvere il problema della potabilizzazione delle acque contenenti livelli di arsenico e altri inquinanti superiori ai limiti imposti dalla normativa e che fognature e depurazione coprano il 100 % della popolazione.

Si intende entrare nel merito della efficacia dei progetti definiti per contrastare il rischio idrogeologico attingendo al tesoretto delle contabilità speciali dei Commissari regionali e una verifica della trasparenza, dell’esatta consistenza e della disponibilità di miliardi aggiuntivi dai fondi di sviluppo e coesione, dal cofinanziamento Statale e Regionale e dai fondi europei a disposizione delle Regioni.  Gli interventi sulla rete idrica devono favorire il recupero naturalistico dei corsi d’acqua, il rispetto delle aree golenali, l’eliminazione dei reflui non depurati.

È necessario incrementare ad ogni livello i controlli relativi al rischio derivante dall’esposizione a alimenti e cibi contaminati, sia con particolare attenzione alla presenza di aree contaminate in Italia, sia per quanto riguarda l’importazione da paesi a rischio e senza adeguata legislazione.

È necessario che le analisi dei prodotti alimentari siano sufficientemente dettagliate per rispondere anche alla necessità di controllare i milioni di tonnellate di derrate che provengono da siti extra-UE. I risultati delle analisi devono, inoltre, essere rese pubbliche e facilmente disponibili alla conoscenza dei consumatori.

È necessario che la normativa delle acque minerali sia uniformata a quella delle acque potabili in base al principio di precauzione rispettando i limiti più bassi dettati dalle normative internazionali. Nel caso in cui gli elementi chimici abbiano effetti sulla salute essi devono essere indicati insieme alle loro specifiche proprietà. Particolare attenzione deve essere posta all’analisi di isotopi radioattivi delle terre rare e di elementi di interesse ecologico e biologico quali l’uranio e il rubidio.

L’analisi degli isotopi radioattivi delle terre rare e di elementi e sostanze di interesse ecologico e biologico deve essere estesa anche ai prodotti alimentari stante l’attività biologica di tali sostanze. Devono inoltre essere estese, sia per le acque minerali, che per i prodotti alimentari, in particolare quelli di importazione da paesi a rischio di contaminazione, i controlli sulla radioattività e sulla presenza di isotopi radioattivi dei principali elementi per diffusione.

Si ritiene necessario, nel rispetto delle parti migliore delle strategie europee (rimaste per ora solo chiacchere, o peggio, nuovi vincoli distopici), che finalmente si introduca l’educazione per l’ambiente e la sostenibilità (EAS) nei piani di studio della scuola e nei programmi di formazione e educazione permanente.

Per quanto riguarda le acque di falda è necessario ricercare le sostanze effettivamente utilizzate nei territori agricoli ad agricoltura tradizionale, stimolando comunque, a tutti i livelli e proprio per l’impatto che hanno sul comparto idrico, la sostituzione di sostanze tossiche e nocive per gli esseri umani e per l’ambiente. Attualmente vengono, infatti, ricercate da tutte le ARPA e APPA le sole sostanze prioritarie sottostimando il peso delle attività agricole. Solo alcune di esse ricercano tutte le sostanze di interesse strategico includendo quelle sospette cancerogene, sospette interferenti endocrine e tossiche o nocive per la fauna acquatica e terrestre.

Il mantenimento della biodiversità deve in sintesi prevedere:

  • rispetto e perfezionamento degli strumenti legislativi già esistenti a tutela di acque, suolo e territorio;
  • sensibilizzazione e azioni di indirizzo dei privati;
  • agevolazioni per le attività ecocompatibili;
  • repressione delle attività che possono causare un ulteriore riduzione degli habitat naturali;
  • politica razionale ed ecocompatibile delle acque;
  • gestione razionale ed ecocompatibile dei terreni agricoli;
  • modificazione delle abitudini alimentari;
  • riduzione dei consumi ad alto impatto socioambientale;
  • blocco dell’urbanizzazione (Cemento Sottozero).

Queste attenzioni allo stato attuale sono localizzate solo in alcuni comuni mentre per altri è possibile osservare una completa mancanza di interesse da parte di amministratori, progettisti e pianificatori.

Per orientare le scelte di politica attiva in favore dello sviluppo sostenibile, è di particolare imporre l’utilizzo di indicatori capaci di rappresentare con chiarezza e semplicità l’andamento dei processi ambientali ed economico-sociali di maggior rilievo e i progressi verso gli obiettivi che il governo si pone in termini di sviluppo sostenibile. I risultati dei monitoraggi sulla base di tali indicatori devono essere resi noti periodicamente a tutta la popolazione.

Si ricorda che è diritto del pubblico garantito dal Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195[9] in attuazione della Direttiva comunitaria 2003/4/CEE[10], di accedere alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche. Per Autorità Pubbliche devono intendersi non solo le Amministrazioni Pubbliche statali, regionali e locali, ma anche le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

Le decisioni devono essere basate su informazioni pertinenti, aggiornate e veritiere ed occorre mettere in campo azioni per colmare le eventuali lacune di dati e per rendere maggiormente disponibili alla collettività le informazioni di interesse ambientale.

Occorre procurarsi dati che ai livelli locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali diano conto delle condizioni e delle tendenze dell’ecosistema del pianeta, delle risorse naturali, dell’inquinamento e delle variabili socio-economiche.

Per fare questo risulta necessario sviluppare l’utilizzo di mezzi scientifici, tecnologici e risorse umane adeguati tendendo ad un miglioramento continuo della raccolta dei dati e del loro uso ai fini delle valutazioni ed analisi conoscitive,

Stato, Regione e Comuni dovrebbero cooperare per condividere ed espandere la loro capacità di ricevere, memorizzare e richiamare, contribuire, diffondere, usare e fornire l’accesso pubblico alle informazioni ambientali.

L’obiettivo deve essere instaurare una Nazione Ecocompatibile e Socio-Sostenibile in cui l’attività umana:

  • Non inquina l’aria
  • Non danneggia il territorio
  • Utilizza solo energie rinnovabili
  • Rispetta e migliora la biosfera
  • Non crea denaro dalla distruzione del territorio
  • Favorisce il risparmio energetico
  • Limita i consumi non basati sul riciclaggio
  • Finanzia la ricerca scientifica
  • Riduce l’impronta ecologica individuale
  • Non quantifica i valori solo in termini monetari
  • Realizza un reale ed efficace diffusione della ricchezza
  • Adotta modelli di consumo consapevoli e responsabili
  • Persegue il miglioramento continuo dell’efficienza dei processi produttivi
  • Protegge la qualità di aria, terra, acqua
  • Recupera produttività e valore ecologico dei territori degradati
  • Non privatizza le risorse fondamentali
  • Evita gli sprechi
  • Favorisce solo l’economia ecocompatibile
  • Salvaguarda e incrementa gli ecosistemi naturali
  • Incrementa i sistemi forestali
  • Limita la desertificazione compresa quella urbana

Su queste basi potete liberamente scegliere i vostri candidati e invita i candidati che hanno fatto propri questi contenuti a contattarci per eventuali consulenze sull’appropriata diffusione di tali tematiche e delle strategie conseguenti. Naturalmente si darà priorità solo a candidati non vaccinati e che si sono sempre espressi contro la politica criminale dei Governi Conte e Draghi.

Note

[1] Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96). https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/materiaAmbientale

[2] L’art. 174 del Trattato dell’Unione Europea fissa i principi cui deve essere informata l’azione comunitaria in materia ambientale: il principio di precauzione e dell’azione preventiva, il principio di correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, nonché il principio «chi inquina paga». Si veda: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF

[3] Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:IT:PDF

[4] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:it:PDF

[5] Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 18. Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00023). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:DECRETO.LEGISLATIVO:2021-02-02;18!vig=

[6] Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00022) (GU Serie Generale n.49 del 27-02-2021 – Suppl. Ordinario n. 16). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/27/21G00022/sg

[7] Decreto 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi». (14A00732) (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2014). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/02/12/14A00732/sg

[8] Decreto 10 marzo 2015 Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. (15A02146) (GU Serie Generale n.71 del 26-03-2015 – Suppl. Ordinario n. 16). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/26/15A02146/sg

[9] Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante: «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 222 del 23 settembre 2005). (GU Serie Generale n.239 del 13-10-2005). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/13/05A09687/sg

[10] Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

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