Importanti sentenze dei Tribunali smontano la narrativa pandemica dei Sindacati di massa riconoscendo il diritto dei lavoratori a non essere vaccinati per poter lavorare

Importanti sentenze dei Tribunali smontano la narrativa pandemica dei Sindacati di massa riconoscendo il diritto dei lavoratori a non essere vaccinati per poter lavorare

Alcune importanti sentenze favoriscono gli interessi di chi è stato perseguitato e soggetto a sanzioni per non aver eseguito i diktat polizieschi del regime sanitario dei Governi Conte e Draghi. E soprattutto condannano il comportamento contrario agli interessi dei lavoratori dei Sindacati di massa.

In sostanza si constata l’insussistenza dell’obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale per la palese violazione delle norme sulla Convenzione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Uomo (CEDU); per la scriminante di cui all’art. 4 Legge 689/1981[1] dell’esercizio di un diritto o della legittima difesa o stato di necessità dovuta dall’insorgenza di reazioni avverse; per la violazione del divieto di non discriminazione di cui al Considerando 36 del Reg. CE 953/2021[2]; per la violazione dell’art. 5 codice civile, a mente del quale “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”; per l’insussistenza dell’obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale primario per tutti i soggetti guariti e, dunque, portatori della c.d. immunità naturale; per la violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali ed, infine, per le violazioni dei diritti costituzionali di cui agli articoli 2[3], 3[4], 27[5], 32[6] e 97[7]  Cost.

La giudice di pace di Velletri il 21 marzo 2023[8] ha accolto un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla sanzione di 100 euro per gli ultra-50enni non vaccinati. La sentenza afferma che il ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo avere accertato la violazione, non ha notificato l’esito dell’accertamento e non ha tenuto conto delle regole che presiedono l’esercizio del cosiddetto ‘diritto punitivo’. La stessa cosa è accaduta a tutti gli over 50 sanzionati.

Un importante sentenza[9] del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Militare Napoli Andrea Cruciani del 10 Marzo contesta il fondamento del recente orientamento della Corte Costituzionale relativo all’obbligo vaccinale[10].

Un militare durante l’obbligo di green-pass per accedere al luogo di lavoro si è presentato in caserma e allorché i militari all’ingresso erano impegnati in altre incombenze faceva comunque ingresso in caserma e vidimava la presenza in ingresso.

Il P.M. aveva presentato richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui agli artt. 140[11] e 47 n. 2[12] c.p.m.p. (forzata consegna), ma il GUP ha ritenuto non doversi procedere alla successiva fase dibattimentale prosciogliendo l’imputato ai sensi dell’art. 425, comma 1 c.p.p. “perché il fatto non sussiste per difetto del requisito della necessaria offensività della condotta”.

Il giudice ha adottato una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 e la motivazione è che l’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato, soggetto non vaccinato e sprovvisto di green pass, non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di greenpass”

Il Giudice rileva in sostanza che i vaccini per SARS-Cov-2 in commercio non sono strumenti atti a prevenire il contagio dal virus. Il greenpass di draghiana memoria non garantiva alcuna sicurezza visto che i soggetti vaccinati si infettavano come i non vaccinati e non vi era nessuna differenza da un punto di vista di tutela della salute pubblica.

Il Giudice ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del contagio, risultando notorio e incontrovertibile ed emergente dall’accadimento dei fatti (id quod plerumque accidir), che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, sono da trattare come soggetti tra loro equivalenti.

Il fatto notorio della inefficacia vaccinale è riconosciuto dalla giurisprudenza di merito richiamata dal GUP napoletano nella sentenza (Trib. L’Aquila, sent. del 23.11.2022; Trib Firenze, sent. del 31.10.2022; Trib. Padova, ord. del 28.04.2022) essendo un dato incontrovertibile che appartiene al normale patrimonio di conoscenze della comunità sociale in un dato tempo e in un dato luogo e, come tale, può essere conosciuto dal Giudice senza la necessità di ulteriori verifiche probatorie.

Sul tema della sospensione da lavoro prevista dai vari decreti del governo Draghi per chi risultava sprovvisto di greenpass la sentenza afferma:

“Una tale interpretazione, esasperatamente formalistica e cinica, finisce anche per svilire la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro, quale imprescindibile mezzo di sostentamento e di sviluppo della persona umana”

Sul lavoro, infatti, si fonda non solo la dignità professionale ma anche la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze, costituendo il reddito da lavoro per lo più il reddito di sussistenza, senza li quale si scivola nel degrado e nella dipendenza”

Il lavoro, quindi, per una persona che intende vivere una vita libera e dignitosa, non è una scelta, bensì una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per il lavoratore, li quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.”

La Sentenza di Napoli cita l’Ordinanza 28.04.2022 del Tribunale di Padova che ha previsto il reintegro sanitario di un sospeso in quanto:

“ritenuto che la disciplina italiana, che sospende drasticamente dal lavoro e dall’intera retribuzione il lavoratore che non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare il principio di proporzionalità poichè non è necessaria né raggiunge lo scopo di evitare il contagio, ed impone al lavoratore un sacrificio all’evidenza completamente insostenibile, privandolo integralmente e drasticamente dell’unico mezzo che consente a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, ha disposto che la misura cautelare più idonea a garantire provvisoriamente il diritto della ricorrente nelle more del giudizio di merito sia quella di riammetterla in servizio”[13].

La Sentenza di Napoli cita anche l’Ordinanza n. 2022/7360 del 31 ottobre 2022[14] a firma del giudice dr.ssa Susanna Zanda del Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile[15], seguita a una causa contro l’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana per sospensione dell’attività professionale. In questa ordinanza si legge:

“La vaccinazione contro la Sars Cov 2 è risultata inefficace e anche dannosa ciò che ridonda sull’incostituzionalità, irragionevolezza e contrarietà a fonti unionali dell’obbligo vaccinale imposto dall’art. 4 DL 44/21 e successive modifiche; ha osservato che col decreto legge si impone un trattamento iniettivo sperimentale introducendosi al contempo lo scudo penale per i reati di lesioni e omicidio, ciò che evidenzia la consapevolezza sulla dannosità e i rischi derivanti dai vaccini (…).

Ciò risulta anche dagli altri documenti ISS e Aifa prodotti dalla parte ricorrente, che dimostrano come i contagi avvengano comunque e non si sono mai interrotti, nonostante la campagna vaccinale pluriennale; ciò è tanto diffuso e conosciuto nella percezione comune di questo momento storico da essere fatto notorio, perché tutti sanno che i vaccini non impediscono il contagio; dunque vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente; trovandosi in situazioni identiche non è  pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati”.

Dalla lettura del report annuale Aifa e dalle stesse indicazioni delle case produttrici si comprende che il trattamento sanitario obbligatorio con questi farmaci ad mRNA risulta incompatibile con l’art. 32 Cost. comma 2 Cost..

Sul punto si veda per tutte la sentenza del 1990 n. 307 della Corte cost.[16] che, conformemente ai lavori preparatori della Carta fondamentale, afferma come “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.

Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

Appare, quindi, di tutta evidenza come sia aberrante e pericolosa la scelta di allontanarsi dalla chiara previsione contenuta nell’art. 1 e 3 della Carta di Nizza in coerenza con la altrettanto chiara previsione del nostro art. 32 cost. e alla giurisprudenza della corte costituzionale monolitica, per giungere ad affermare che, invece, per esigenze solidaristiche e/o anche di spesa pubblica sanitaria, possano ancora essere sacrificate delle vite umane fin tanto che il numero dei sacrifici umani è comunque inferiore ai decessi per covid o per qualunque altro futuro patogeno.

Inutile ricordare che ogni anno i decessi per le banali influenze sono stati sempre migliaia e mai si è introdotto un obbligo vaccinale per legge con la contestuale limitazione di tutte le libertà fondamentali.

Nemmeno era stato mai dichiarato uno stato di emergenza sanitaria non previsto né dalla legge né dalla Costituzione; infatti, epidemie anche più gravi con tasso di letalità anche 10 volte maggiore del Sars Cov 2 (Mers Sars cov 1 – vd. gli atti di audizione in Senato degli esperti) sono sempre state gestite da 40 anni a questa parte con il potere di ordinanza ex art. 32 legge 833/78[17] senza creare allarme sociale e segregare le persone al domicilio per un tempo significativo privandole di tutte le libertà.

Si noti in una valutazione delle fonti di vari livelli che l’art. 2 della Carta di Nizza prevede il riconoscimento espresso e non implicito del “diritto alla vita”, e nessuno può essere condannato alla pena di morte, nemmeno quindi in caso di interessi superiori della maggioranza parlamentare transeunte, o della collettività in genere”.

In modo similare la sentenza del Tribunale L’Aquila del 23 Novembre 2022[18] riguardava una lavoratrice non vaccinata contro il Covid, sospesa dall’azienda. Il giudice ha condannato l’impresa al pagamento di 2.500 euro, oltre alla retribuzione arretrata. L’azienda con la pandemia aveva esteso l’obbligo vaccinale ai propri dipendenti all’interno del sistema delle pulizie dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e all’obbligo di esibizione del Green Pass prima di prendere servizio. Questo ha “determinato la sospensione della lavoratrice, che immediatamente ha contestato tale comportamento”.

In base al disposto dell’art. 4-ter, c. 3, dl. 44/21[19], l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. Ma nonostante la sospensione sia l’effetto immediato del venire in essere di alcuni presupposti, questi devono essere accertati in un procedimento che culmina con un atto che deve essere comunicato al lavoratore, il quale potrà̀ conoscere il motivo della sospensione, verificare se l’accertamento è esatto e nel caso impugnarlo.

La sospensione della lavoratrice era quindi illegittima per difetto della relativa procedura: un atto ci deve essere e può̀ anche avere effetti retroattivi, ma deve dare conto dell’esistenza dei presupposti che giustificano tali effetti e deve essere comunicato all’interessato affinché̀ conosca il motivo della sospensione.

Scrive il giudice:

“– non vi è alcuna norma di legge – né potrebbe mai esservi anche per lo sbarramento costituzionale del divieto di discriminazione articolo 3 Costituzione – che imponga un obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per prestare lavoro per determinate categorie di lavoratori o per lavoratori con una determinata fascia di età, ma solamente l’imposizione di un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione dal contagio. Invero, si consideri che lo Stato italiano si fonda sul lavoro (art. 1 Cost.) e su questo si fonda non solo la dignità̀ professionale ma anche la dignità̀ personale dell’essere umano (limite invalicabile all’obbligatorietà del trattamento sanitario, quale il vaccino, di cui all’art. 32 Cost.) che vuole mantenersi con le proprie forze.

Il reddito da lavoro costituisce per lo più il reddito di sussistenza, senza di esso si scivola nel degrado e nella dipendenza. Solo ad una lettura superficiale (e comunque non costituzionalmente orientata) gli art. 4, 4-bis e 4-ter, poi 4-quater e 4-quinquies dl. 44/21[20], per tutelare la salute pubblica, imporrebbero (per quanto qui rileva) l’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 a certe categorie di lavoratori e ai lavoratori dai 50 anni in su.

Così non è perché́ il dato letterale delle norme oltre che la Costituzione devono orientare il giudice verso un’interpretazione che lega l’obbligo vaccinale per certe categorie di lavoratori e i lavoratori ultracinquantenni alla sussistenza del presupposto della capacità preventiva dal contagio del vaccino.

La ragione evidente per la quale si impone che il lavoratore sia vaccinato è che questi nel luogo di lavoro non possa essere così fonte di rischio per i colleghi o per i terzi particolarmente esposti; poiché́ il lavoratore non vaccinato a differenza di quello vaccinato esporrebbe gli altri con i quali entra in contatto nei luoghi di lavoro al rischio di infezione Sars-CoV-2 i medesimi non debbono essere presenti nei luoghi di lavoro. Questo è il fondamento e, quindi, il limite di applicazione di tali norme già espresso chiaramente nelle stesse: secondo l’interpretazione letterale la vaccinazione obbligatoria è quella volta a prevenire l’infezione (si ripete lo dice la norma “prevenzione”, nel corpo e nella rubrica)”.

Il giudice del Lavoro del Tribunale di Siena il 20 agosto 2022 ha accolto integralmente i ricorsi di S.K  e F.C. contro Azienda USL Toscana Sud-Est. Entrambi i ricorrenti erano stati sospesi dal lavoro e dalla retribuzione per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale. Il giudice di Siena dopo una disamina tecnico-scientifica dei fatti, oltre che giuridica, ha accolto i ricorsi ordinando alla Azienda Sanitaria Toscana Sud Est l’immediata riammissione in servizio dei due ricorrenti, ambedue operatori nel settore sanitario, e condannando l’Azienda stessa all’immediato pagamento delle retribuzioni non corrisposte.

Sono 96 in totale i dipendenti dell’Azienda USL Toscana nord ovest reintegrati dopo l’interruzione (dal 1° novembre 2022) dell’obbligo vaccinale contro il Covid per gli operatori sanitari, stabilito dal Governo con il  decreto legge 162 del 31 ottobre 2022, che va a modificare quanto disciplinato dal decreto legge 44 del 2021.

Ma già mesi prima il Tribunale di Padova con la Sentenza del 28 aprile 2022 del Giudice Dott. Roberto Beghini[21] stabiliva che l’obbligo vaccinale viola la Costituzione e, pertanto, un’operatrice socio-sanitaria che ad esso si era sottratta doveva essere immediatamente riammessa in servizio. Secondo la Sentenza l’incapacità della vaccinazione di raggiungere il fine perseguito rende perciò evidente come la stessa rappresenti una «misura inidonea – e quindi irragionevole (…) – a raggiungere lo scopo che si prefigge», con ciò violando i principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione italiana così come dagli artt. 15 [22]e 52, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

La scarsa idoneità ed efficienza rispetto al fine perseguito si tradurrebbe, dal punto di vista giuridico, in difetto di giustificazione dell’obbligo vaccinale, che risulta imprimere una significativa ma immotivata compressione alla libertà di autodeterminazione terapeutica costituzionalmente tutelata che rende impossibile esimersi dal riconoscimento della violazione, in più, dell’art. 32 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Questi Giudici hanno tutelato gli interessi dei lavoratori molto di più dei Sindacati “di massa” che hanno appoggiato, a scapito degli stessi e violando i loro stessi statuti, l’intera narrativa pandemente dei governi Conte e Draghi.

Riferimenti

[1] Legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 4. Art. 4. (Cause di esclusione della responsabilità). Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione  è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.

(I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l’assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d’opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purch è esaurite alla data del 31 dicembre 1997)). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig=~art4#:~:text=Art.,necessita’%20o%20di%20legittima%20difesa.

[2] Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto …». https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953R(01)&from=EN#:~:text=anziché%3A%20«(36)%20È,non%20hanno%20ancora%20avuto%20l‘ “

[3] Art. 2. Costituzione Italiana. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

[4] Art. 3. Costituzione Italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

[5] Art. 27. Costituzione Italiana. Costituzione Italiana. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

[6] Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

[7] Art. 97. Costituzione Italiana. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

[8] Annullate multe over50: la prima sentenza. https://www.studiocataldi.it/articoli/45691-annullate-multe-over50-la-prima-sentenza.asp#par3

[9] Un giudice libero – commento alla sentenza 10.3.2023 del Tribunale Militare di Napoli. https://avvocatiliberi.legal/un-giudice-libero-commento-alla-sentenza-10-3-2023-del-tribunale-militare-di-napoli/

[10] La Magistratura Militare: l’efficacia dei vaccini ad immunizzare è pari a zero. https://www.maurizioblondet.it/la-magistratura-militare-l-efficacia-dei-vaccini-ad-immunizzare-e-pari-a-zero/

[11] Codice Penale Militare di Pace. R.D. n.303/1941 n. 140 – Forzata consegna.

  1. Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
  2. Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell’articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.
  3. Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

[12] Codice Penale Militare di Pace. R.D. n.303/1941 n. 47.  – Circostanze aggravanti comuni. https://app.toga.cloud/codici/codice-penale-militare-di-pace/504/49941/art-47-circostanze-aggravanti-comuni

 [13] 28.04.2022- Tribunale di Padova: reintegro sanitario. https://avvocatiliberi.legal/28-04-2022-tribunale-di-padova-reintegro-sanitario/

[14] Tribunale di Firenze: neppure un solo cittadino può essere sacrificato per una sperimentazione medica perché la dignità umana è inviolabile. https://www.arezzoweb.it/2022/tribunale-di-firenze-neppure-un-solo-cittadino-puo-essere-sacrificato-per-una-sperimentazione-medica-perche-la-dignita-umana-e-inviolabile-543037.html

[15] (Trib. Firenze 31.10.22 – ordinanza – Giudice Zanda. https://www.arezzoweb.it/wp-content/uploads/2022/11/Trib.-Firenze-31.10.22-ordinanza-Giudice-Zanda.pdf

[16] Sentenza 307/1990. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1990&numero=307

[17] Legge 23 dicembre 1978, n. 833. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art32-com1#:~:text=32.,di%20esso%20comprendente%20piu’%20regioni.

[18] Covid, lavoratrice no vax sospesa a L’Aquila: azienda condannata. https://www.entilocali-online.it/covid-lavoratrice-no-vax-sospesa-a-laquila-azienda-condannata/

[19] Decreto-legge del 01/04/2021 n. 44 -Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BE70147D6-03A8-4D1C-8224-55AC1DAED9FA%7D

[20] Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg

[21] Tribunale di Padova – Sentenza del 28 aprile 2022 – Giudice Dott. Roberto Beghini. https://www.bollettinoadapt.it/obbligo-vaccinale-ritenuto-inutile-e-gravemente-pregiudizievole-il-tribunale-di-padova-riammette-in-servizio-operatrice-socio-sanitaria-no-vax/

[22] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Articolo 15 – Libertà professionale e diritto di lavorare. 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

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