Sentenza storica: “L’obbligo delle mascherine al banco non è fondato sui verbali del CTS per cui è nullo!”

Sentenza storica: “L’obbligo delle mascherine al banco non è fondato sui verbali del CTS per cui è nullo!”

Un’importantissima sentenza del TAR del Lazio, pubblicata il 13 febbraio 2020 dimostra come i DPCM prodotti dal Governo Conte abbiano imposto le mascherine ai bambini nelle scuole in contrasto con le affermazioni del Comitato Scientifico e dell’OMS, confermando le posizioni della scrivente Associazione.

European Consumers ha affrontato ripetutamente la questione delle mascherine, disvelando che sono inutili[1] e dannose[2], in particolare per i bambini costretti ad indossarle a lungo in scuole dove, spesso, la qualità dell’aria è di per sè pessima e le normative sulla sua qualità insufficienti[3].

I documenti forniti da European Consumers sulle mascherine sono stati depositati in procura, come contributo fondamentale alle iniziative legali dell’avvocato Francesco Scifo, Socio dell’Associazione, e della collega Linda Corrias, entrambi del team di Avvocati per la legalità. Materiale dell’Associazione utilizzato inoltre per un’interrogazione parlamentare dell’On. Sara Cunial[4].

La collaborazione di European Consumers all’azione volta a tutelare la salute dei “minori italiani” ha, in precedenza, fornito una parte della documentazione medico-scientifica che ha consentito ai giudici di accogliere la richiesta di sospensione del DPCM 14 gennaio 2021, per quanto attiene l’obbligo di indossare la mascherina per i minori infra dodicenni a scuola[5].

Dopo l’ordinanza del Tar Lazio[6] sul ricorso numero di registro generale 9122 del 2020 condotto dai genitori di una bambina rappresentati dagli avvocati Scifo e Corrias, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del DPCM del 3 novembre 2020, che impone l’obbligo delle mascherine nelle aule scolastiche per i bambini tra i 6 agli 11 anni, la scrivente Associazione è lieta di informare un’ennesima vittoria nella lotta in difesa della libertà, della salute e dei diritti umani.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato una nuova ordinanza sul ricorso (numero di registro generale 11506 del 2020) per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, delle norme che impongono le mascherine nelle scuole ai minori di 11 anni:

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020[7],
  • Decreto-legge 2 dicembre 2020[8], n. 158, ove non prevede l’esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef”;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021[9], recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
  • Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33[10], convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
  • Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158[11], recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s), ove non prevede l’esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infradodicenni come previsto dalle indicazioni internazionali OMS e Unicef.

Il tribunale ha affermato che le decisioni del governo di far tenere la mascherina a scuola al banco, malgrado il distanziamento, ai minori infra-dodicenni non sono sostenute dai pareri del comitato tecnico scientifico; il quale aveva detto nelle sue riunioni, che risultano dei verbali prodotti, che nel caso di posizione stazionaria al banco con distanziamento le mascherine non erano necessarie: quindi il governo agito di propria iniziativa senza razionale scientifico

Il Tribunale ha accolto le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti, fermo restando il legittimo esonero dall’uso del DPI “per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, ove certificate, come previsto dall’art. 1, comma 9, lett. s) dei provvedimenti impugnati, possono trovare adeguata tutela in un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, riguardante l’obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico, alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal CTS nel documento “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021”, prevedendo se del caso la possibilità di rimuovere la mascherina “in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)” ed anche tenendo conto, eventualmente e alla luce dei dati scientifici, della situazione epidemiologica locale come suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento del 21 agosto 2020 richiamato dal CTS nel citato Verbale n. 104.

Alla luce di questi importanti precedenti European Consumer naturalmente continuerà a fornire consulenza ai genitori iscritti all’Associazione affinché tutti i bambini possano avere la possibilità di respirare liberamente a scuola.

 

 

Per scaricare il testo completo della sentenzaSentenza_TAR Lazio febbraio2020__Mascherine nelle Scuole

 

Note

[1] Coronavirus e mascherine che non proteggono in uscita. https://www.europeanconsumers.it/2020/03/26/coronavirus-e-mascherine-che-non-proteggono-in-uscita/

[2] Deroghe e mascherine: pericoli per la salute. https://www.europeanconsumers.it/2020/11/17/deroghe-e-mascherine-pericoli-per-la-salute/

[3]  ISPRA. Qualità dell’aria nelle scuole: un dovere di tutti. https://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/qualitadellarianellescuole.pdf

[4] Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07537 presentato da CUNIAL Sara. https://www.europeanconsumers.it/wp-content/uploads/2020/12/Interprellanza_CUNIAL_novembre-2020.pdf

[5] Sentenza epocale al Consiglio di Stato: via le mascherine nelle scuole! https://www.europeanconsumers.it/2021/01/27/sentenza-epocale-al-consiglio-di-stato-via-le-mascherine-nelle-scuole/#_ftn4

[6] https://www.europeanconsumers.it/wp-content/uploads/2020/12/Ordinanza_Tar_Lazio_Mascherine_N091222020REGRIC1_201206_084938.pdf

[7] Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 3 dicembre 2020. recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg

[8] Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. recante: N. 11506/2020 REG.RIC. «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s),  (20G00184) (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg

[9] Decreto-Legge, 14 gennaio 2021, n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021. (21G00002) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/sg

[10] Legge 14 Luglio 2020, n. 74 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00092) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20G00092/sg

[11] Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184) (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg

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