I rally automobilistici: minaccia per le aree protette con l’appoggio di Comuni e Regione Veneto

European Consumers è stata informata dell’ennesimo misfatto nei confronti di un sito di importanza comunitaria.

È stato approvato il Progetto per un Rally che attraversa ben tre aree protette: ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa, ZSC IT3240004 Montello e ZSC IT3240002 Colli asolani.

Nei giorni 18-19-20 febbraio 2022 si è, quindi svolta  la manifestazione sportiva denominata “18° Rally Colli Trevigiani” che ha avuto il benestare del Comune di Monfumo il quale ha provveduto alla Temporanea modifica della circolazione di varie strade comunali per lo svolgimento della manifestazione (Ordinanza N. 3 DEL 16-02-2022).

Nella Valutazione di Incidenza approvata dalla Regione Veneto nel 2017 per tale iniziativa si sono potute osservare varie incongruenze. Per quanto concentrato in una sola giornata si tratta di un disturbo “rumoroso” e intenso che gravita in area che per le sue caratteristiche è meritevole di assoluta protezione ambientale e rispetto della sua fauna e flora.

Inoltre si afferma il basso livello di disturbo alla fauna avicola sulla base dell’esistenza di traffico di mezzi sulle strade interessate. Tali asserzioni non sono accompagnate da adeguata documentazione sul traffico standard e sul disturbo da questi arrecato.

L’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all’interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all’interno della rete Natura 2000. In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza (VIncA), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili “incidenze negative significative”, determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000.

Nella Regione Veneto i rally in aree protette sembrano la consuetudine anche ignorando la normativa a protezione dell’ambiente. Anche il Dolomiti Brenta Rally: interferisce con due riserve naturali[1]. La Rocchetta importante sito di nidificazione e sosta di avifauna, fra cui le garzaie e la Lomasona[2], priva di inquinamento acustico in loco, per la quale l’effettuazione della manifestazione con le modalità descritte è in contrasto con le norme di protezione della Riserva naturale provinciale che stabiliscono il divieto di provocare rumori molesti.

Le attività proposte possono rappresentare minaccia per la fauna diretta (impatti) e indiretta (rumori causati dai mezzi e dalle persone che possono causare l’allontanamento di popolazioni ornitiche in riproduzione). Inoltre possono rappresentare un rischio di incendio per la vegetazione e di danno per il calpestio causato dagli spettatori lungo il percorso. Senza valutare la possibilità di rilascio di rifiuto da parte di questi.

Si ricorda che ai sensi del Dispositivo dell’art. 3 ter Codice dell’ambiente la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Ai sensi del Dispositivo dell’art. 3 quater Codice dell’ambiente ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

II principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.

La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane

La valorizzazione turistica delle aree protette è assolutamente comprensibile, ma deve necessariamente passare per strategie sostenibili e non attraverso rumorose competizioni che valorizzano combustioni, asfalto e uso di mezzi inquinanti.

Per la gravità di queste deprecabili autorizzazioni European Consumers appoggerà eventuali esposti delle associazioni locali e si perita di agire in sede legale.

Note.

[1] https://www.ladige.it/montagna/2022/02/20/la-provincia-freno-al-primo-dolomiti-brenta-rally-interferisce-con-due-riserve-naturali-1.3135210

[2] PROGETTO PER LA TUTELA E LA  VALORIZZAZIONE DEL BIOTOPO DI INTERESSE PROVINCIALE “LOMASONA”. http://www.areeprotette.provincia.tn.it/binary/pat_aree_protette/ricerca_e_pubblicazioni/lomasona.1353675477.pdf

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